La Commissione IX del Senato ha approvato il primo pacchetto di misure per il settore moda contenuto nel disegno di legge annuale per la promozione e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese.
Il provvedimento, elaborato in collaborazione con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), introduce un sistema di certificazione di filiera volto a garantire tracciabilità e legalità dei rapporti di lavoro e della produzione lungo l’intera catena settore dell’abbigliamento.
Il disegno di legge definisce come “filiera” quella composta dalla società capofila, dai fornitori di filiera e dai subfornitori, legati da rapporti contrattuali o sub-contrattuali finalizzati alla realizzazione di prodotti o servizi nel settore moda.
L’articolo 27 del disegno distingue quattro figure centrali:
- la filiera della moda, intesa come l’insieme delle imprese collegate;
- la società capofila, che coordina la produzione o la progettazione;
- l’impresa di filiera, parte di contratti di appalto, subappalto o d’opera con la capofila al fine di eseguire la produzione o trasformazione dei beni del settore moda;
- il subfornitore, che opera per conto di quest’ultima, in forza di contratti di sub- fornitura.
La certificazione unica di conformità può essere rilasciata solo se la filiera rispetta precisi requisiti oggettivi e soggettivi: regolarità contributiva, assenza di condanne per reati in materia di lavoro, fisco o pubblica amministrazione, e mancanza di sanzioni amministrative rilevanti.
Essa ha validità annuale e viene rilasciata da revisori legali o società di revisione iscritti ai sensi del d.lgs. 39/2010, i quali possono effettuare verifiche documentali e ispezioni presso i luoghi di produzione. Presso il MIMIT è istituito un registro pubblico delle certificazioni, che garantisce trasparenza e accesso ai dati.
- la creazione di un’anagrafe dei fornitori aggiornata semestralmente;
- l’adozione di linee guida sulla qualificazione e il monitoraggio dei partner di filiera;
- l’inserimento nei contratti di clausole vincolanti sul rispetto delle norme lavoristiche e fiscali e sull’applicazione dei CCNL di settore;
- la raccolta e l’aggiornamento periodico della documentazione di conformità (DURC, regolarità fiscale, idoneità tecnico-professionale).
Le imprese di filiera, a loro volta, devono garantire ai subfornitori contratti scritti, clausole risolutive e misure correttive, assicurando la tracciabilità delle relazioni produttive.
Le capofila sono inoltre tenute ad adottare un modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001, che includa specifici protocolli di prevenzione contro reati di sfruttamento del lavoro e riciclaggio.
Invero, la certificazione può produrre effetti escludenti di responsabilità ai sensi degli articoli 6 e 7 del d.lgs. 231/2001, ma solo in quanto conseguenza dell’adozione effettiva di un modello organizzativo conforme.
La disciplina rinvia poi a un decreto interministeriale (MIMIT, Lavoro e MEF) la definizione degli aspetti tecnici e gestionali della certificazione: modalità di presentazione delle domande, contenuto dell’attestazione, frequenza dei controlli, casi di revoca, determinazione dei costi e gestione del registro pubblico delle certificazioni.
Nonostante l’impianto normativo appaia coerente, emergono alcune criticità applicative. Difatti, l’attribuzione del compito ai revisori legali garantisce affidabilità contabile, ma non assicura competenze multidisciplinari sui profili giuslavoristici, penali, di sicurezza e sostenibilità.
È auspicabile la creazione di organismi di certificazione accreditati, composti da esperti di diverse materie – lavoro, diritto penale, 231, audit sociale – , sottoposti a vigilanza pubblica e a rotazione periodica degli incarichi, per assicurare indipendenza e uniformità dei criteri di valutazione.
Tra l’altro, l’attuale aggiornamento biennale della documentazione è inadeguato rispetto alla dinamicità del settore moda, caratterizzato da variazioni stagionali e da un frequente ricorso a subforniture.
Sarebbe preferibile un sistema di monitoraggio annuale e basato sul rischio, con ispezioni anche a sorpresa, così da cogliere le reali condizioni di lavoro e prevenire fenomeni elusivi.
Il controllo sui subfornitori, pur previsto dal DDL, resta in gran parte documentale. Per rendere la due diligence sostanziale, occorrerebbe un sistema digitale di tracciamento delle lavorazioni e indicatori sociali di performance (ore lavorate, infortuni, turn-over), oltre a canali di segnalazione riservati per i lavoratori.
Solo così la filiera potrà garantire un effettivo controllo di legalità su tutti i livelli produttivi.
Il riferimento alla possibile esimente rischia di essere interpretato come un automatismo. La certificazione non può sostituire la verifica giudiziale dell’idoneità e dell’attuazione del modello organizzativo, ma solo fungere da prova qualificata della conformità dell’ente.
È quindi necessario chiarire che gli effetti escludenti operano solo se il modello è effettivamente implementato e monitorato, nel rispetto del principio di effettività.
In conclusione, il nuovo sistema di certificazione unica di conformità rappresenta un passo importante verso un sistema “moda” trasparente, etico e sostenibile, in linea con i principi europei di due diligence e responsabilità d’impresa.
Affinché tale obiettivo si realizzi, sarà però decisivo il contenuto del decreto attuativo e un eventuale intervento normativo correttivo che rafforzi i meccanismi di vigilanza, chiarisca le competenze dei soggetti certificatori e assicuri un coordinamento effettivo tra imprese, autorità e magistratura.
Solo in tal modo la certificazione potrà evolversi da semplice adempimento burocratico a presidio concreto di legalità sostanziale e di governance responsabile lungo l’intera filiera produttiva.



