Commette il reato di caporalato il datore di lavoro che corrisponde una retribuzione difforme da quelle previste dai Contratti Collettivi nazionali, che non gli straordinari, che viola reiteratamente le normative sull’orario di lavoro e su salute e sicurezza del lavoro, non ottemperando agli obblighi di formazione dei lavoratori.
E’ questo si può leggere nella sentenza n. 24298 del 1/07/2025 della Corte di cassazione che si è pronunciata in tema di caporalato.
La vicenda traeva origine dall’ordinanza di custodia cautelare, confermata dal Tribunale del riesame di Roma, emessa dal Gip di Latina nei confronti del legale rappresentante di una ditta individuale, per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (cd. caporalato, art. 603 bis c.p.).
All’imputato si contestava l’aver utilizzato manodopera costituita da braccianti agricoli in condizioni di irregolarità sul territorio nazionale, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno corrispondendo retribuzioni difformi dai contratti collettivi nazionali, violando in modo reiterato la normativa sulla sicurezza del lavoro e le norme relative all’orario di lavoro, nonché utilizzando attrezzature non a norma e non fornendo dispositivi di sicurezza individuali.
Inoltre, in conseguenza di tali condotte, uno dei lavoratori moriva.
1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.
Se la condotta è perpetrata con violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni (oltre alla multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato).
Si debbono tenere a mente gli elementi costitutivi del reato di caporalato ossia:
1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2) la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.
Avverso l’ordinanza proponeva ricorso per cassazione la difesa del datore di lavoro, deducendo l’illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione agli elementi posti alla base delle esigenze cautelari.
La motivazione difetterebbe di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate: il Giudice per le indagini preliminari ha correttamente motivato i presupposti delle esigenze cautelari senza valutare l’attualità del rischio effettivo di reiterazione dell’illecito e non sono state adeguatamente valutate e motivate le argomentazioni della difesa, sia a confutazione della sussistenza del rischio di reiterazione, sia a confutazione della sussistenza del rischio di inquinamento probatorio.
La vicenda si rivelava utile, per la cassazione, per passare in rassegna gli elementi sostanziali che integrano il reato di cd. caporalato.
Per la Suprema Corte, sussistono gli indici di sfruttamento a fronte della corresponsione di retribuzioni difformi da quelle previste dai Contratti Collettivi nazionali: nella vicenda in esame, il datore di lavoro, infatti, non corrispondeva gli aumenti legati agli straordinari e per i giorni festivi, avendo i lavoratori dichiarato che, soprattutto nei periodi di maggiore lavoro, dalla primavera sino all’autunno, lavoravano anche di domenica e alcune volte non facevano la pausa.
Inoltre, il reato è integrato anche nel caso in cui vengano reiteratamente violate le norme sull’orario di lavoro, considerato che i braccianti lavoravano 8 ore al giorno per sei giorni, quindi per 48 ore settimanali, a fronte delle 39 previste per la categoria; della reiterata violazione delle norme sulla sicurezza, non avendo il datore di lavoro ottemperato agli obblighi di vigilanza e di formazione dei lavoratori, essendo stati accertati l’insufficienza del documento di valutazione dei rischi, l’omessa formazione e informazione dei lavoratori, l’impiego di macchinari non a norma; della reiterata violazione delle norme sull’igiene nei luoghi di lavoro, avendo l’Ispettorato evidenziato l’assenza di bagni destinati ai lavoratori (i lavoratori hanno dichiarato che alcuni bagni erano presenti nel pressi del magazzino, ma erano sprovvisti di servizi igienici quando lavoravano nel campi), di luoghi per il cambio di vestiti, di docce, di rubinetti per lavarsi.
Per quanto riguarda il pericolo di reiterazione del reato e l’inquinamento probatorio, nell’ordinanza, il Giudice per le indagini preliminari ha disposto il controllo giudiziale dell’azienda e la nomina di un amministratore giudiziario, non mancando di evidenziare come, sin dalla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, l’indagato avesse intrapreso un’azione massiva di cessione dei beni.



