Sequestro impeditivo ammissibile nei confronti delle società

Con sentenza n. 32491 del 1° ottobre 2025, la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione affronta nuovamente il tema del sequestro preventivo impeditivo di cui all’art. 321, comma 1, c.p.p. e la sua applicabilità alla persona giuridica ex d.lgs. n. 231/2001, affermando la sua ammissibilità anche quando i beni da sottoporre a vincolo appartengono ad una persona giuridica, purché persegua la finalità di impedire l’uso illecito dei beni e di prevenire la protrazione o reiterazione delle condotte criminose.

La Corte si sofferma, inoltre, sulla nozione di pertinenzialità del bene sottoposto a sequestro rispetto al reato contestato, chiarendo come la stessa si connoti per un nesso di strumentalità intrinseco, specifico e strutturale con il reato commesso, e non per una relazione meramente occasionale o contingente.

La vicenda trae origine da due distinti decreti con cui il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze aveva disposto il sequestro preventivo, da un lato del compendio aziendale relativo all’area di cantiere, ove è avvenuto il crollo parziale dell’edificio commerciale che ha comportato la morte di cinque operai e il ferimento grave di altri tre lavoratori, nonché dall’altro lato delle quote societarie relative a società che, seppur non indagate direttamente, venivano sottoposte a vincolo cautelare in ragione del loro collegamento societario con l’ente indagato e della titolarità di quote controllate dai figli della persona fisica sottoposta ad indagini.

Dalle indagini svolte emerge come la causa principale del crollo dell’edificio sia da rinvenirsi nel cedimento di una trave di sostegno sottodimensionata e realizzata con quantità di acciaio insufficiente rispetto ai carichi previsti, aggravata dalle tempistiche concitate di progetto, produzione e montaggio.

Pertanto, a fronte del quadro indiziario emerso, il GIP disponeva due provvedimenti di sequestro preventivo, i quali trovavano il loro fondamento nel presunto legame strutturale e gestionale tra i vari enti, seppur non tutti sottoposti ad indagini nel procedimento de quo.

Avverso tale provvedimento cautelare, le difese proponevano istanza di riesame censurando per un verso la mancata corrispondenza della richiesta cautelare rispetto al provvedimento emesso, in conseguenza del quale il vincolo del sequestro veniva disposto anche su beni di pertinenza di una società che non era sottoposta ad indagini; e per altro verso l’insussistenza del  periculum in mora, considerata inoltre la mancata adeguatezza e proporzionalità della misura disposta rispetto alle singole posizioni venute in rilievo nei fatti in esame.

Il Tribunale del riesame di Firenze, rigettava il gravame proposto, e confermava il decreto di sequestro preventivo affermando la sussistenza sia del fumus commissi delicti– che non era stata oggetto di contestazione da parte delle difese – sia del periculum in mora che si fondava sulla necessità di impedire l’aggravarsi o il protrarsi delle conseguenze del reato, e ciò in quanto l’indagato persona fisica, nonostante le dimissioni formali, avrebbe di fatto continuato a gestire le relative società tramite i familiari «interferendo con l’operato degli inquirenti in maniera tale da coprire, ovvero ridimensionare, la propria responsabilità e quella della società».

Il Tribunale, quindi, riteneva pienamente integrato il nesso di pertinenzialità tra il bene oggetto del sequestro e le condotte illecite contestate, ciò in quanto si rinviene nell’assetto produttivo della società indagata un legame strutturale e pertinenziale con il reato commesso, che se lasciato nella libera disponibilità dell’indagato rischia di protrarre e/o aggravare le conseguenze del reato, ovvero di portare alla commissione di reati analoghi.

Nel corso del procedimento cautelare, i ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza de qua, proponendo ricorso per cassazione.

In primo luogo, è stata denunciata l’applicabilità del sequestro preventivo impeditivo all’ente indagato ai sensi del d.lgs. 231/2001, per il quale la normativa prevede esclusivamente il sequestro finalizzato a garantire l’eventuale confisca.

In secondo luogo, viene censurata la mancata corrispondenza tra la richiesta cautelare del P.M. e il provvedimento del giudice, nonché l’illegittima estensione del sequestro a soggetti e beni estranei al procedimento, sulla base di un mero collegamento societario e familiare con il rappresentante legale indagato, evidenziando come tale vincolo non sia sufficiente a giustificare un sequestro così gravoso, che investe società terze prive di responsabilità diretta.

Viene, inoltre, eccepita l’assenza del nesso di pertinenzialità tra i beni sottoposti a vincolo ed i reati contestati, e ciò in quanto il provvedimento impugnato si fonda esclusivamente sulla riconducibilità dei beni all’indagato, anziché della loro strumentalità funzionale alla commissione dell’illecito, venendo meno, così, il requisito previsto dall’art. 321 c.p.p.

Infine, i ricorrenti hanno contestato la carenza di attualità e concretezza del periculum in mora, rilevando come  al fine di fronteggiare la situazione si fosse immediatamente realizzato il mutamento dei vertici societari e la cessazione del rapporto lavorativo con il tecnico responsabile delle criticità progettuali, oltre che la mancanza del rispetto del requisito di proporzionalità che la misura cautelare deve rispettare, essendo stato colpito l’intero complesso aziendale e società terze, senza valutare misure alternative meno afflittive – quali il sequestro parziale o l’amministrazione giudiziaria – incidendo, così, in modo eccessivo e non giustificato sull’attività economica e sui diritti patrimoniali dei soggetti coinvolti.

Sulla scorta di tali assunti, l’attenzione dei giudici di legittimità è stata richiamata principalmente su due questioni centrali in materia di sequestro preventivo: l’ammissibilità della suddetta misura nei confronti delle persone giuridiche, e la necessità di garantire che il vincolo cautelare sia effettivamente correlato alla prevenzione della reiterazione di illeciti, fondando la sussistenza del nesso di pertinenzialità tra res e reati contestati, e non al mero collegamento societario o personale con l’indagato.

Per quanto alla prima questione, i giudici di legittimità, pur consapevoli che sul punto si siano registrati decisioni di segno opposto, ritengono infondato il motivo di doglianza e, aderendo all’orientamento giurisprudenziale che ammette la misura de qua, ritengono che, in tema di responsabilità da reato degli enti, sia ammissibile il sequestro “impeditivo” ex art. 321 c.p.p.– come si legge nella pronuncia – «non essendovi totale sovrapposizione e quindi incompatibilità logico giuridica tra il suddetto sequestro e le misure interdittive».

La Corte ribadisce che, nel caso di specie, il sequestro dei complessi aziendali e delle quote societarie ha una funzione impeditiva, e non è stato disposto direttamente contro l’ente in quanto tale, al contrario la misura è stata legittimamente adottata nei confronti della persona fisica indagata, e ciò in quanto la libera disponibilità di tali beni avrebbe potuto aggravare o protrarre le conseguenze del reato.

La decisione si fonda sulla non totale sovrapponibilità logico-giuridica tra il sequestro preventivo e le misure interdittive, e ciò in quanto essi rispondono a finalità differenti: da un lato «le misure interdittive, paralizzano l’uso del bene criminogeno solo in modo temporaneo e indiretto»; dall’altro, «il sequestro, e la successiva confisca, invece, colpisce direttamente il bene» che costituisce lo strumento attraverso cui si ritiene possa proseguire l’attività criminosa, mirando a prevenire la reiterazione o l’aggravamento del reato, in maniera tendenzialmente definitiva laddove all’esito del giudizio di cognizione sia disposta la confisca.

Inoltre – prosegue la pronuncia – «mentre il sequestro impeditivo a per oggetto le cose ed è finalizzato a sottrarli a chi ne abbia la disponibilità in ragione delle esigenze di tutela della collettività, al contrario la misura interdittiva è diretta contro la società».

Da tali premesse, la Suprema Corte ha, dunque, tratto la conclusione secondo cui «escludere la possibilità di applicare il sequestro impeditivo all’ente rischierebbe di creare un regime privilegiato rispetto a quello generale, privando così la collettività di un efficace strumento di tutela al fine di eliminare dalla circolazione beni criminogeni».

I giudici proseguono osservando come «nulla vieta di disporre il sequestro impeditivo nei confronti della persona fisica indagata o imputata che utilizzi il bene criminogeno di proprietà dell’ente che, conseguentemente, sia pure in modo indiretto, ne verrebbe privato», per cui «in virtù del rinvio generale operato dall’art. 34 del d.lgs 231/2001 alle norme del codice di procedura penale, deve ritenersi ammissibile il sequestro impeditivo anche nei confronti dell’ente, in quanto compatibile con le disposizioni del codice di rito».

Volgendo lo sguardo nuovamente al caso di specie, è possibile notare ictu oculi come il fulcro della questione attenga al fatto che i sequestri impeditivi «non hanno di mira l’ente collettivo in sé, ma riguardano beni – perché tali sono sia le aziende sia le quote societarie – il cui libero utilizzo da parte dell’indagato, secondo l’impostazione accusatoria, potrebbe protrarre o aggravare le conseguenze del reato».

Per tali ragioni, la Corte evidenzia che, escludere nel procedimento a carico della persona fisica l’applicazione dell’art. 321, comma 1, c.p.p., quando il bene da sequestrare appartiene a un ente collettivo, significherebbe «creare una inaccettabile ed illegittima zona di impunità e privare il sistema di un formidabile strumento di prevenzione» ritenendolo, quindi, ammissibile anche quando i beni da sottoporre a vincolo (come rami d’azienda o quote societarie) appartengono a una persona giuridica, purché la misura sia diretta contro la persona fisica indagata o imputata, la cui libera disponibilità del bene criminogeno risulterebbe idonea ad aggravare o protrarre le conseguenze del reato.

La Suprema Corte di Cassazione pone, inoltre, la sua attenzione in ordine al rapporto di pertinenzialità dei beni sequestrati rispetto al commesso reato, requisito indefettibile per poter procedere all’applicazione della misura cautelare.

L’aspetto centrale evidenziato dalla Corte risiede nel fatto che il bene oggetto di sequestro preventivo «deve caratterizzarsi da una intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso, non essendo sufficiente una relazione meramente occasionale tra la “res” ed il reato commesso. Il sequestro preventivo non finalizzato alla confisca implica l’esistenza di un collegamento tra il reato e la cosa sequestrata; non, invece, un collegamento tra il reato e il suo autore, cosicché possono essere oggetto del sequestro anche le cose in proprietà di terzo estraneo, se la loro libera disponibilità possa favorire la prosecuzione del reato stesso».

Nella decisione si ribadisce come la misura cautelare possa quindi essere «disposta su beni di pertinenza di un soggetto diverso dall’indagato solo se sussiste un evidente legame fra il bene e il reato per cui si procede», tale da garantire l’efficacia preventiva della misura, ossia evitare la reiterazione o l’aggravamento delle conseguenze del reato, non di qualunque tipo di reati, ma del tipo di quelli per cui si procede, in conseguenza della pertinenzialità del bene rispetto a quel particolare reato, «evitando una indiscriminata compressione dei diritti individuali di proprietà e di uso della cosa».

La Corte rileva come il provvedimento impugnato e i provvedimenti genetici siano puntuali nel ricondurre il nesso di pertinenzialità fra una delle società e il reato, ma risultino del tutto carenti in relazione all’altra società coinvolta.

Ed invero l’ordinanza applicativa del sequestro pur richiamando dettagliatamente le vicende societarie e sottolineando il controllo esercitato dalla persona fisica sottoposta alle indagini, individua erroneamente la pertinenzialità dei beni in relazione all’indagato, trascurando di spiegare il collegamento strutturale fra i beni e il reato.

La Corte sottolinea, a tal proposito, che la mera finalità preventiva del sequestro non può supplire al mancato nesso pertinenziale: ed infatti ribadisce come la motivazione sul punto deve specificamente indicare come i beni sequestrati possano agevolare la commissione di ulteriori reati della stessa specie.

I giudici di legittimità, pur riconoscendo la finalità preventiva dei provvedimenti, rilevano la mancanza di una motivazione chiara e specifica circa la pertinenzialità dei beni aziendali e delle quote societarie dell’altra società, distinta dall’indagato, rispetto al reato oggetto del procedimento, rendendo così la misura cautelare carente sotto il profilo del nesso richiesto dall’art. 321 c.p.p..

Per cui, accogliendo in parte le doglianze delle difese, la cassazione ha ordinato l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Firenze, affinché quest’ultimo affronti una nuova valutazione circa la pertinenzialità effettiva dei beni al reato contestato.