La Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, con la sentenza n. 37405 del 17 novembre 2025, é tornata a pronunciarsi sulla delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro, fornendo spunti di riflessione anche in riferimento alla responsabilità ex D.Lgs. 231/01.
Il caso concreto
In un’azienda di grandi dimensioni, si verificava un infortunio sul lavoro di un dipendente, ed il legale rappresentante veniva indagato in sede penale per lesioni colpose.
La difesa produceva in giudizio una delega di funzioni in materia di sicurezza, per sostenere l’estraneità dell’imputato ai fatti contestati, ma il giudice di merito aveva comunque affermato la responsabilità del datore di lavoro, in virtù delle “stringenti previsioni in materia”.
Il principio
La Suprema Corte, annullando l’ordinanza, ha invece ribadito i principi fondamentali che governano la delega di funzioni, come disciplinata dall’art. 16 del D.Lgs. 81/2008.
La delega, infatti, rappresenta uno strumento con il quale il Datore di lavoro, specialmente in contesti aziendali complessi, trasferisce poteri e responsabilità ad un altro soggetto, il quale diviene per ciò stesso garante a titolo derivativo.
Affinché la delega, però, possa produrre un effetto liberatorio per il delegante, non è sufficiente un mero atto formale di conferimento dei poteri, ma la stessa deve essere effettiva, comportando un trasferimento reale di poteri di organizzazione, gestione, controllo oltre che di autonomia di spesa, in capo al delegato, allo scopo di metterlo nelle condizioni di adempiere al meglio le funzioni delegate.
La Corte ha inoltre ribadito che per la validità della delega, la stessa debba risultare da atto scritto con data certa, ai fini della corretta tracciabilità del processo di conferimento dei poteri. Inoltre il delegato deve averla accettata per iscritto, e devono essere stati effettivamente attribuiti tutti i poteri necessari per provvedere in autonomia alla tutela della sicurezza dei lavoratori.
La portata del Modello 231/01 e dell’attività di vigilanza
Ne deriva che, anche in presenza di una delega formalmente e sostanzialmente valida, sul Datore di lavoro permanga l’obbligo di vigilanza sul corretto espletamento delle funzioni da parte del delegato.
La responsabilità del delegante, per culpa in eligendo, pertanto, permane nelle ipotesi in cui abbia scelto un delegato palesemente inadeguato o privo delle necessarie competenze e requisiti di formazione, o per culpa in vigilando, se abbia omesso di controllare la correttezza dell’operato del delegato stesso, valutando complessivamente le modalità di gestione del rischio.
Come noto, il D.Lgs. 231/01 contempla tra i reati presupposto, quelli di omicidio colposo e lesioni personali colpose, gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche. Ecco perché l’adozione e l’efficace attuazione di un Modello Organizzativo (MOG) idoneo a prevenire tali reati costituisce la principale causa di esonero da responsabilità per l’Ente.
In questo quadro, la sola delega di funzioni, non basta a schermare l’Azienda, ma é la prova dell’adempimento dell’obbligo di vigilanza sul delegato, da parte del Delegante, ad essere cruciale.
L’art. 30, comma 4, del D.Lgs. 81/2008 stabilisce infatti che l’obbligo di vigilanza del datore di lavoro “si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo” previsto dallo stesso articolo.
Conclusioni
La sentenza in commento, ribadisce un concetto importante in materia di delega di funzioni: la delega è uno strumento organizzativo essenziale, ma per essere efficace, eliminando la responsabilità del Datore di Lavoro e dell’azienda, deve essere inserita in un sistema di gestione della sicurezza strutturato ed effettivo, integrato nel MOG 231, prevedendo flussi informativi specifici nei confronti dell’Organismo di Vigilanza, e procedure di controllo che rendano concreta ed effettiva l’attività di verifica, da parte del Datore di Lavoro, del corretto esercizio delle funzioni delegate, nell’interesse della sicurezza dei lavoratori e dell’azienda.



