Il Tribunale di Milano, in un recente caso di cronaca relativo al settore dell’alta moda, è tornato a pronunciarsi sulla cd. agevolazione colposa ai fini dell’applicazione dell’amministrazione giudiziaria prevista dall’art. 34 D.Lgs. 159/2011.
L’applicazione della misura ha come presupposto specifico la ricorrenza di sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle imprenditoriali, abbia carattere ausiliario ed agevolatorio rispetto all’attività di persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una misura di prevenzione, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei seguenti delitti: associazione di stampo mafioso; reati previsti dall’art. 51 co. 3 bis c.p.p. ovvero del delitto di cui all’art. 12-quinquies co. 1 del d.l. 8.06.1991 n. 306 convertito nella l. 7.08.1992, n. 356, delitto di assistenza agli associati p. e p. dall’art. 418 c.p.; delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche p. e p. dall’art. 640-bis c.p.; delitto di associazione per delinquere p. e p. dall’art. 416 c.p. finalizzato alla commissione di taluno dei delitti dei pubblici ufficiali contro la p.a. con esclusione del reato di abuso d’ufficio; delitti di intermediazione illecita e di sfruttamento del lavoro di cui all’art. 603 bis c.p.; delitti di estorsione, usura, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di illecita provenienza (artt. 629,644, 648 bis 648 ter c.p.).
L’attuazione dell’amministrazione giudiziaria non presuppone né che l’attività agevolata abbia carattere illecito, essendo sufficiente che il soggetto agevolato sia anche solo proposto per una misura di prevenzione o sottoposto a procedimento penale per uno dei reati sopra indicati, né che l’attività economica, avente carattere agevolatorio, venga esercitata con modalità illecite, richiedendosi solo che tale attività, seppur esercitata con modalità lecite, abbia offerto un contributo agevolatore ai soggetti di cui si è detto.
L’unico presupposto negativo previsto dalla legge è l’insussistenza dei requisiti per applicare una misura di prevenzione nei confronti dell’imprenditore o comunque di colui che esercita l’attività economica agevolatrice: costui deve essere necessariamente soggetto terzo rispetto all’agevolato e le sue attività devono effettivamente rientrare nella sua disponibilità. Se così non fosse, se l’imprenditore fosse un mero prestanome del soggetto agevolato, i suoi beni potrebbero essere immediatamente aggrediti con il sequestro e la confisca di prevenzione.
La finalità dell’amministrazione giudiziaria – come ha sottolineato il Tribunale nel decreto in esame – non è, infatti, repressiva ma preventiva, poiché è volta non a punire l’imprenditore che sia intraneo all’associazione criminale, quanto a contrastare la contaminazione antigiuridica di imprese sane, sottoponendole a controllo giudiziario con l’obiettivo di sottrarle, il più rapidamente possibile, all’infiltrazione criminale e restituirle al libero mercato una volta depurate dagli elementi inquinanti.
Il decreto in commento è, peraltro, in linea con analoghi provvedimenti emessi nei confronti di altre aziende dell’alta moda nei mesi di gennaio 2024, aprile 2024 e giugno 2024.
Nel caso in esame, i giudici hanno evidenziato come, “sul piano del profilo soggettivo richiesto per l’applicazione della misura di prevenzione ex art. 3, è stato ritenuto, proprio da questo Tribunale (Trib. Milano, 23.06.2016, Nolostand spa), che il soggetto terzo (nel caso concreto una persona giuridica, la cui manifestazione agevolatrice deve ovviamente essere letta alla luce dei comportamenti posti in essere dalle persone fisiche dotate di potere di decisione, rappresentanza e controllo) debba porre in essere una condotta censurabile, quantomeno su un piano di rimproverabilità “colposa”, quindi negligente, imprudente o imperita, senza che ovviamente la manifestazione attinga il profilo della consapevolezza piena della relazione di agevolazione”.
Secondo il Tribunale, “la necessità di individuare un perimetro di censurabilità del comportamento del terzo agevolatore – perimetro che deve necessariamente rimanere nell’ambito del rimprovero colposo (diversamente, in ipotesi di condotte dolosamente orientate a favorire l’espansione della economia illegale si integrerebbero fattispecie di natura concorsuale o, comunque, di favoreggiamento all’attività criminale) risiede in una lettura costituzionalmente orientata del presupposto applicativo della misura di prevenzione, la quale tende a comprimere comunque il fondamentale diritto alla libertà di impresa costituzionalmente garantito, e ciò con particolare riferimento alla decisione della Corte costituzionale che, con la sentenza del 29.11.1995 n. 487, aveva, in tema di valutazione dell’istituto allora denominato sospensione temporanea, evidenziato come non si potesse comprimere il libero esercizio dell’attività imprenditoriale in presenza di un regime di sostanziale incolpevolezza”.
Il Tribunale, partendo dalla richiesta formulata dal P.M., riporta lo schema generale del meccanismo di sfruttamento lavorativo disvelato dalle indagini condotte:
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- l’azienda appaltatrice dalle case di moda dispone soltanto nominalmente (ovvero non dispone) di adeguata capacità produttiva, potendo di fatto provvedere alla sola campionatura del materiale e non alla produzione dell’intera linea ed in particolare può competere sul mercato solo esternalizzando le commesse agli opifici cinesi, riuscendo ad abbattere i costi grazie all’impiego di manodopera irregolare e clandestina;
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- i conduttori di fatto dei laboratori cinesi reclutano connazionali stretti nella morsa della clandestinità, della ridotta possibilità di emancipazione nel territorio italiano, ricevono istruzioni sulla produzione direttamente dalla società appaltatrice; a loro interno viene largamente praticato il c.d. cottage system, dove il fabbricante costruisce le abitazioni per gli operai e assume solo chi vada abitarci dietro pagamento della somma richiesta.
Un modus operandi consolidato e praticato dalle più grandi aziende operanti nel settore dell’alta moda, la cui operatività è proseguita, come sottolineato dal Tribunale nel caso in esame, “nonostante i provvedimenti di amministrazione giudiziaria adottati dal Tribunale di Milano nei confronti di altri brand della moda cd di Lusso quali Alviero Martini, Dior, Armani, Valentino e la risonanza mediatica avuta dagli stessi” e nonostante, lo scorso mese di maggio, “fosse stato siglato un protocollo di intesa redatto in sede collettiva con la partecipazione delle associazioni sindacali e datoriali più rappresentative a livello nazionale volto a garantire per il rispetto della legalità nei contratti di appalto nell’ambito della filiera produttiva del mondo della moda”.
I giudici meneghini richiamano anche le considerazioni della Procura là dove afferma che “è di tutta evidenza che il brand di moda, nel momento in cui si avvale di soggetti che sono dediti ad un pesante sfruttamento lavorativo integra la condotta agevolatoria di cui all’art. 34 D.L.vo 159/2011”.
Il problema per il brand di moda, dunque, “pare porsi soprattutto sotto un profilo organizzativo: si tratta, infatti, di rimuovere quelle “situazioni tossiche” che hanno creato l’humus favorevole perché una filiera produttiva ampiamente rinomata sul mercato si trasformasse in un ambiente ad elevato tasso di illegalità, non potendosi certo pensare che il quadro delineato possa essere spiegato “facendo esclusivamente riferimento alla personalità perversa di singole persone” (Braithwaite). E nemmeno si può ragionevolmente pensare che il problema possa essere risolto solo rimuovendo le figure apicali del committente, senza nulla mutare del sistema organizzativo; inalterata l’organizzazione, “i nuovi venuti” si troverebbero nelle medesime condizioni dei loro predecessori e il sistema illecito sarebbe destinato a perpetuarsi.
In altri termini, ad una logica disposizionale, centrata sulla colpa della persona, è necessario sostituire (o comunque affiancare) una logica situazionale, che attribuisce rilevanza al contesto, che è fattore non certo indifferente nella genesi delle condotte umane. Quel che, infatti, emerge dalla attività investigativa è che nella società vi era è una sorta di cultura di impresa, cioè un insieme di regole, un modo di gestire e di condurre l’azienda, un contesto ambientale intessuto di convenzioni anche tacite, radicate all’interno della struttura della persona giuridica, che hanno di fatto favorito la perpetuazione degli illeciti”.
L’attività investigativa svolta dalla Procura di Milano “ha disvelato una prassi illecita così radicata e collaudata, da poter essere considerata inserita in una più ampia politica d’impresa diretta all’aumento del business. Le condotte investigate non paiono frutto di iniziative estemporanee ed isolate di singoli, ma di una illecita politica di impresa. Si dà vita, così, ad un processo di decoupling organizzativo (letteralmente: “disaccoppiamento”), in forza del quale, in parallelo alla struttura formale dell’organizzazione volta a rispettare le regole istituzionali (codici etici, modelli organizzativi, che però hanno una funzione meramente cosmetica), si sviluppa un’altra struttura, “informale”, volta a seguire solo le regole dell’efficienza e del risultato.
In questo modo, la costante e sistematica violazione delle regole genera la normalizzazione della devianza, in un contesto dove le irregolarità e le pratiche illecite vengono accettate ed in qualche modo promosse, in quanto considerate normali”.
Nella richiesta di applicazione della misura da parte della Procura si evidenzia, inoltre, come il dato d’esperienza diretta sulle attività di controllo delle filiere produttive indica che la completa esternalizzazione dei processi di produzione industriale è finalizzato esclusivamente all’abbattimento dei costi da lavoro dipendente e, conseguenzialmente, anche delle responsabilità penali ed amministrative.
Il Tribunale, a tal proposito, ha precisato come tale meccanismo sia stato “colposamente alimentato dalla società, che non ha verificato la reale capacità imprenditoriale delle società appaltatrici e sub-appaltatrici, alle quali affidare la produzione e non ha nel corso degli anni eseguito efficaci ispezioni o audit per appurare in concreto l’operatività della catena produttiva e le effettive condizioni lavorative e gli ambienti di lavoro” e i cui “modelli organizzativi e gestionali, almeno allo stato, si sono nel concreto rivelati inadeguati”.
Ad una diversa conclusione “non possono indurre né gli audit svolti, controlli che in verità, appaiono più formali che sostanziali, in relazione alla concreta verifica della capacità produttiva delle aziende, né la risoluzione del contratto di appalto che la società ha comunicato alla controparte in data 21 maggio 2025, trattandosi di iniziativa assunta intempestivamente e solo dopo il controllo effettuato in data 13 maggio 2025, che ha portato all’arresto del titolare di fatto”.
Si legge, ancora, nel decreto che il sistema aziendale delineato con l’attività di indagine “ha, all’evidenza, l’obiettivo dell’abbattimento dei costi e della massimizzazione dei profitti (con l’aumento massimo della produttività da realizzare in tempi rapidi) attraverso l’elusione delle norme penali e giuslavoristiche”.
“La società non ha effettivamente controllato la catena produttiva, verificando la reale capacità imprenditoriale delle società con le quali stipulare i contratti di fornitura e le concrete modalità di produzione dalle stesse adottate, omettendo di assumere tempestive ed adeguate iniziative di reale verifica della filiera dei sub-appalti, sino alla rescissione dei legami commerciali (come si è detto la rescissione appare intempestiva), con ciò realizzandosi, quantomeno sul piano di rimprovero colposo determinato dall’inerzia della società, quella condotta agevolatrice richiesta dalla fattispecie ex art. 34 D.Lvo 159/2011 per l’applicazione della misura di prevenzione dell’amministrazione giudiziaria”.
Tutto ciò, precisa il Tribunale, “non vuol dire che la società abbia la piena consapevolezza delle condizioni in cui versavano i lavoratori presso gli opifici cinesi, ma certamente la società, per colpa, non ha messo a punto una struttura organizzativa adeguata ad impedire il sorgere e consolidarsi di rapporti commerciali (attraverso la catena dei sub-appalti) con soggetti operanti in regime di sfruttamento dei lavoratori”.
In conclusione, “nel caso in esame, avuto riguardo allo specifico settore dei rapporti con le società fornitrici – procedendosi nei confronti di un’impresa pienamente operativa, rappresentativa dei cd. brand della moda di lusso ed avente rilevanti dimensioni, in applicazione del principio guida di proporzionalità, può modularsi la misura in modo sì da assicurare il controllo da parte del Tribunale sugli organi gestori – per esempio per sostituire i componenti della governance e degli organi di controllo, ove necessario, e per adeguare i presidi di controllo interno – ma lasciando il normale esercizio di impresa in capo agli organi di amministrazione societaria”.
In particolare, il Tribunale, nell’applicare la misura, ha ritenuto che “l’intervento dell’amministratore, ove possibile d’intesa con gli organi amministrativi della società, dovrà essere finalizzato, secondo le attività specificatamente riportate nella parte dispositiva, ad analizzare i rapporti con le imprese fornitrici in corso in modo da evitare che la filiera produttiva si articoli attraverso appalti e sub appalti con realtà imprenditoriali che adottino le illecite condizioni di sfruttamento dei lavoratori di cui all’art. 603 bis c.p. ed a rimuovere, ove necessario, i rapporti contrattuali tuttora in essere con soggetti direttamente o indirettamente collegati a tali realtà imprenditoriali; ad adottare un modello organizzativo previsto dal D Lvo 231/2001 idoneo per prevenire fattispecie di reato di cui all’art. 603 bis c.p.; ancora a rafforzare i presidi di controllo interno e quelli relativi alle verifiche reputazionali dei fornitori dell’azienda”.
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Il provvedimento richiamato rappresenta un altro importante passo del Tribunale di Milano in un’ottica di regolare ed attenta applicazione della normativa 231 nel nostro Paese.
La sede giudiziaria meneghina ha recentemente reso pubblici i dati relativi ai procedimenti per responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/2001, definiti nel 2024: 42 in totale, con 8 condanne, 12 assoluzioni, 19 patteggiamenti e 3 casi di incompetenza territoriale. Queste cifre offrono uno spaccato significativo sull’andamento delle contestazioni di responsabilità amministrativa degli enti e sulle tipologie di reato presupposto più ricorrenti.
I numeri indicano che la normativa sulla responsabilità degli enti (D.Lgs. 231/2001) è ormai applicata con regolarità. Il totale di 42 procedimenti nel 2024 può sembrare contenuto, ma è in linea con gli anni precedenti e, soprattutto, consente di fare importanti riflessioni.
Il patteggiamento è risultato la modalità di definizione più frequente, probabilmente per mitigare le conseguenze ed evitare un lungo dibattimento pubblico. Le condanne in dibattimento sono state 8, un numero non trascurabile, mentre le assoluzioni sono state 12, dato che suggerisce come in diversi casi l’ente sia riuscito a evitare la responsabilità, grazie a modelli organizzativi idonei ed efficaci strategie difensive.
Le statistiche di Milano evidenziano che il Decreto 231 non è affatto una norma inapplicata, ma anzi viene attivato regolarmente in sede giudiziaria. Il fatto che in oltre quaranta casi le società siano state chiamate a rispondere di reato conferma che la magistratura considera la responsabilità amministrativa uno strumento ordinario per colpire, in parallelo alle responsabilità penali delle persone fisiche, gli illeciti d’impresa più gravi. E quando manca un modello organizzativo adeguato, il rischio di sanzione – anche grave – per l’ente è concreto.
A essere più frequentemente contestati sono i reati in materia di sicurezza sul lavoro, ambiente, fisco e truffa ai danni dello Stato.
Va evidenziato che gli infortuni sul lavoro e i reati ambientali, per la loro natura colposa, richiedono un approccio attento in quanto anche violazioni isolate o occasionali delle norme di sicurezza o ambientali possono far scattare la responsabilità dell’ente, se frutto di scelte tese al risparmio o di carenze organizzative evitabili. La giurisprudenza più recente mostra, infatti, una tendenza a contestare sistematicamente la responsabilità 231 alla società ogniqualvolta si verifichi un incidente sul lavoro grave o un illecito ambientale significativo. In un simile contesto, anche un singolo episodio può esporre l’azienda a gravi conseguenze sanzionatorie.
Alla luce di queste tendenze, risulta ancor più evidente l’importanza per le imprese di dotarsi tempestivamente di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 231. La tempestività è fondamentale perché la legge prevede una causa di esonero dalla responsabilità solo se il modello è stato adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del reato.
La predisposizione di un valido Modello 231 e di efficaci protocolli di controllo interno rappresenta oggi, più che mai, una scelta obbligata per mitigare il rischio di incorrere nelle sanzioni e nelle gravi ricadute che un procedimento 231 può comportare.
Tuttavia, ad oggi, Milano è ancora molto “sola” nell’applicazione della normativa 231.
Ci si auspica, infatti, che ben presto possano aumentare le Procure ed i Tribunali nazionali in grado di fornire dati giudiziari sul punto, così da dare un forte segnale nell’ottica di un’applicazione omogenea nel Paese.



