Colpa di organizzazione centrale anche in caso di sequestro

Per disporre il sequestro preventivo a carico dell’ente, ai sensi dell’art. 53 del d. lgs. 231/2001, non si può prescindere dall’accertamento della sussistenza, in concreto, della colpa di organizzazione dell’ente. Quest’ultima, inoltre, non può essere automaticamente desunta dalla presenza di gravi indizi circa la commissione del reato presupposto, ma deve essere oggetto di autonomo accertamento e di idonea motivazione da parte del giudice anche in fase cautelare.

In questi termini è possibile riassumere gli approdi a cui è giunta la Corte di Cassazione, Sez. II Penale, con la sentenza n. 29549/2025 (ud. 1° luglio 2025) con cui è stato disposto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza con cui il Tribunale del riesame ha confermato il sequestro preventivo disposto, tra l’altro, anche a carico di una società.

Ripercorrendo brevemente la vicenda processuale, nel marzo 2025 il Tribunale del riesame ha rigettato il riesame proposto – sia dagli imputati, sia dall’ente coinvolto ai sensi del d. lgs. 231/2001 – avverso un decreto di sequestro preventivo emesso in relazione al delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, previsto dall’art. 640-bis del Codice penale.

Secondo l’impianto accusatorio, gli imputati avrebbero falsamente attestato lo svolgimento di lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica di un villaggio turistico, conseguendo, in tal modo, crediti d’imposta (fittizi) secondo quanto previsto dalla normativa sui c.d. “superbonus 110%” e “sismabonus” (incentivi previsti dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34).

Le difese degli imputati e dell’ente hanno impugnato l’ordinanza del Tribunale del riesame dinanzi alla Corte di Cassazione, presentando vari motivi di ricorso.

Per quanto di interesse in questo contributo con specifico riferimento alla posizione dell’ente, tra i vari motivi di ricorso si contestava la mancata motivazione del Tribunale in merito alla sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa da reato ai sensi del d. lgs. 231/2001, con particolare riguardo alla c.d. “colpa da organizzazione”.

Come noto, ai sensi del d. lgs 231/2001 l’ente risponde del reato presupposto – commesso, nel suo interesse o vantaggio, da un soggetto ad esso legato da un rapporto di rappresentanza o immedesimazione organica – a condizione che la commissione di tale reato sia dipeso o sia stato agevolato dall’insufficienza o inidoneità di un modello di organizzazione e gestione.

In altre parole, l’ente risponde del reato commesso se non ha predisposto ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione del reato che, successivamente, è stato concretamente consumato o, quantomeno, a mitigarne il rischio di commissione.

Tra i vari motivi di ricorso, accogliendo le doglianze sollevate dalla difesa dell’ente, la Corte di Cassazione ha ravvisato che il giudice di merito nulla aveva motivato in merito alla sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità da reato degli enti e, in particolare, della colpa da organizzazione. Secondo i giudici di legittimità, il Tribunale del riesame aveva implicitamente desunto la colpa organizzativa dell’ente, in modo oggettivo, unicamente dalla mera gravità del quadro indiziario in relazione al delitto presupposto, omettendo – tra l’altro – di valutare gli elementi prodotti dalla difesa a sostegno dell’assenza di una colpa da organizzazione.

Per tale ragione, la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio l’ordinanza impugnata, indicando – tra le questioni che sarebbero dovute essere oggetto di un nuovo esame da parte del giudice del merito – la necessità di valutare se sussistesse in concreto una colpa da organizzazione dell’ente, intesa come mancata predisposizione di un modello di organizzazione idoneo a prevenire o a gestire il rischio di commissione del reato in concreto consumatosi o, altresì, come violazione di una regola cautelare, prevista dal modello stesso, finalizzata a gestire lo specifico rischio-reato che si è concretizzato.

Per quanto attiene agli ulteriori punti della sentenza in commento, è opportuno segnalare anche le seguenti statuizioni in merito all’onere motivazionale in relazione al sequestro preventivo finalizzato alla confisca (c.d. “sequestro anticipatorio”) di cui all’art. 321, comma 2 c.p.p.

Come noto, questa figura di sequestro è finalizzata ad anticipare un vincolo di indisponibilità su beni che potranno essere successivamente oggetto di confisca ai sensi dell’art. 240 c.p.

Sul punto, la Corte di Cassazione – richiamando anche precedenti pronunce in senso conforme – ha precisato che:

  • il sequestro preventivo “anticipatorio” deve essere sorretto da idonea motivazione circa il c.d. “periculum in mora”, ossia circa le ragioni che rendono necessaria l’anticipazione del vincolo cautelare e, conseguentemente, circa gli elementi di fatto da cui è possibile desumere il pericolo che tali beni, se non sequestrati tempestivamente, possano essere dissipati o comunque essere non più rinvenuti in sede di applicazione della confisca al momento di definizione del giudizio;
  • con specifico riferimento alle ipotesi di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche consistenti nell’ottenimento di crediti di imposta fittizi, in caso di sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato, deve essere, per quanto possibile, correttamente individuata la “natura del profitto” del reato da sottoporre a sequestro, distinguendo tra i crediti di imposta che sono stati utilizzati in compensazione e quelli che, invece, sono stati oggetto di cessione dietro corrispettivo.

Tanto premesso, dall’esame della sentenza in commento è possibile desumere che – secondo i più recenti orientamenti giurisprudenziali – l’adozione e la concreta attuazione del modello di organizzazione, insieme all’idonea attività di controllo da parte dell’Organismo di vigilanza, può scongiurare all’ente l’applicazione di misure cautelari reali, come il sequestro preventivo.

L’applicazione di un sequestro preventivo – soprattutto nella forma “per equivalente”, come previsto dall’art. 19 del d. lgs. 231/2001 – può comportare notevoli difficoltà operative per l’ente, potendo causare interruzioni o rallentamenti delle attività imprenditoriali a causa del vincolo cautelare imposto sui beni dell’ente stesso (come, ad esempio, sulle somme presenti sui conti correnti dell’ente).