Come cambia il catalogo 231 con l’entrata in vigore della L. 123/2025 (AI)

Lo scorso 10 ottobre è entrata in vigore la Legge n. 132 del 23 settembre 2025 avente ad oggetto “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”.

Fra le novità introdotte si segnala l’introduzione del reato di cui all’art. 612-quater c.p. (“Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale”) e di diverse nuove circostanze aggravanti in materia di intelligenza artificiale rilevanti anche ai fini del catalogo 231.

Il nuovo reato previsto dall’art. 612-quater, sanziona con la pena detentiva della reclusione da uno a cinque anni “chiunque cagiona un danno ingiusto a una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità”.

Il reato è punibile a querela della persona offesa, a meno che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.

La Legge n. 132 del 23 settembre 2025, tuttavia, al di là del nuovo reato, ha inciso anche sul catalogo dei reati presupposto, modificando in particolare tre fattispecie già richiamate dal D.Lgs. 231/2001.

1. Reati societari (Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001) Il reato di aggiotaggio (art. 2637 c.c.) è stato modificato, prevedendo la pena è della reclusione da 2 a 7 anni se il fatto è commesso mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale. La norma oggi in vigore prevede che “Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La pena è della reclusione da due a sette anni se il fatto è commesso mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale”.

2. Abusi di mercato (Art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001)

Il reato di manipolazione del mercato (previsto dall’art. 185 D. Lgs. 58/1998) è stato modificato, prevedendo un innalzamento di pena (da 2 a 7 anni di reclusione e da 25.000 euro a sei milioni di euro) se il fatto è commesso mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale. La norma oggi in vigore prevede che “Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni. La pena è della reclusione da due a sette anni e della multa da euro venticinquemila a euro sei milioni se il fatto è commesso mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale”.

3. Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies D.Lgs. 231/2001)

Al reato previsto dall’art. 171 comma 1 legge 633/1941 (“riproduzione ed estrazione di testi e dati attraverso sistemi di intelligenza artificiale”) è stata aggiunta una circostanza aggravante speciale alla lettera a-ter, la quale sanziona chi riproduce o estrae testo o dati da opere o altri materiali disponibili in rete o in banche dati in violazione degli articoli 70-ter e 70-quater, anche attraverso sistemi di intelligenza artificiale.

“Salvo quanto previsto dall’art. 171-bis e dall’articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065, chiunque senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un’opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all’estero contrariamente alla legge italiana; a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta, o parte di essa; a-ter) riproduce o estrae testo o dati da opere o altri materiali disponibili in rete o in banche di dati in violazione degli articoli 70-ter e 70-quater, anche attraverso sistemi di intelligenza artificiale; b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un’opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell’opera cinematografica, l’esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico; c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge; d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare; e) riproduce con qualsiasi processo di duplicazione dischi o altri apparecchi analoghi o li smercia, ovvero introduce nel territorio dello Stato le riproduzioni così fatte all’estero; f) in violazione dell’art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati”.

La Novella, in vigore dallo scorso 10 ottobre, rappresenta il primo concreto passo verso la regolamentazione dell’utilizzo dei sistemi che utilizzano l’intelligenza artificiale. Con l’ingresso di questo lemma nel nostra Legislazione, si vuole sottolineare l’attenzione del Legislatore nei confronti di un tema quanto mai attuale.