Tax control framework e regime di adempimento collaborativo

Il regime di adempimento collaborativo, noto anche come “Cooperative compliance, è stato introdotto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, recante “Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23” (Dlgs 128/2015).

L’obiettivo è quello di promuovere un rapporto di fiducia e trasparenza reciproca tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti di maggiori dimensioni, attraverso un dialogo preventivo e costante sulle situazioni fiscalmente rilevanti che possono generare incertezza interpretativa.

Chi può aderire?

I contribuenti che dispongono di un efficace sistema di controllo interno del rischio fiscale strutturato e pienamente operativo, in grado di rilevare, misurare, gestire e monitorare i rischi connessi al rispetto delle norme tributarie. Tale sistema, denominato “Tax Control Framework” (TCF), deve essere integrato nei processi aziendali e funzionale a garantire la correttezza e la trasparenza dei comportamenti fiscali.

Quali sono i requisiti essenziali del Tax Control Framework?

Il sistema è efficace quando è in grado di garantire all’impresa un presidio costante sui processi aziendali e sui conseguenti rischi fiscali consentendole di adempiere al meglio ai doveri di trasparenza e collaborazione. A tali fini, lo stesso deve presentare alcuni requisiti essenziali:

  • Strategia fiscale
  • Ruoli e responsabilità
  • Procedure
  • Monitoraggio
  • Adattabilità rispetto al contesto interno ed esterno
  • Relazione agli organi di gestione
  • Mappa dei rischi fiscali

Rilevazione, misurazione e prevenzione del rischio fiscale: cos’è la “mappa dei rischi”?

Per “mappa dei rischi” si intende la rappresentazione dei rischi fiscali individuati dal sistema di controllo a partire dalla sua implementazione. La mappa viene predisposta per ciascun processo aziendale e per le singole attività che lo compongono.

Essa evidenzia, quando quantificabile, il valore economico di ciascuna attività, i rischi fiscali ad essa associati, la loro rilevanza rispetto al conseguimento degli obiettivi aziendali e i controlli implementati a presidio di tali rischi.

In particolare, la Mappa dei rischi e dei controlli fiscali deve riportare tutti i rischi fiscali, sia potenziali sia attuali, collegati ai processi e alle attività aziendali, noti o conoscibili al momento dell’implementazione del sistema, e ritenuti tali da poter compromettere la corretta operatività fiscale dell’impresa, presente o futura.

Secondo l’art. 3 del D.Lgs. 128/2015, il rischio fiscale è definito come «il rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell’ordinamento tributario». Tra i rischi fiscali rientrano i cosiddetti “rischi di adempimento”, ossia rischi operativi che possono emergere sia nei processi di business sia nei processi fiscali specifici.

Questi comprendono, ad esempio, il rischio di esecuzione incompleta o non corretta delle attività necessarie a garantire la correttezza, completezza, accuratezza e tempestività dei dati fiscali, così come i rischi legati alla predisposizione delle dichiarazioni, al versamento delle imposte e alla trasmissione delle comunicazioni all’Agenzia delle Entrate.

Cosa si intende per rischi fiscali significativi e rischi fiscali non significativi?

I rischi fiscali significativi sono quei rischi che insistono su fattispecie per le quali, sulla base di una comune valutazione delle soglie di materialità quantitativa e qualitativa, si ritengono operanti i doveri di trasparenza e collaborazione previsti dal decreto.

I rischi fiscali non significativi, invece, sono quelli che non superano le soglie di materialità e che, di conseguenza, non sono soggetti all’obbligo di comunicazione.

La comunicazione dei rischi significativi all’Agenzia delle Entrate, tramite interpello abbreviato o mediante una “comunicazione di rischio”, consente al contribuente di beneficiare della disapplicazione totale delle sanzioni amministrative.

Per quanto riguarda i rischi non significativi, essi si considerano comunicati se inclusi nella mappatura dei rischi fiscali predisposta dall’impresa; in tal caso è prevista una riduzione del 50% delle sanzioni.

Infine, per le condotte riferite a periodi d’imposta precedenti all’ammissione al regime di adempimento collaborativo, è prevista la disapplicazione integrale delle sanzioni amministrative, a prescindere dalla tipologia di rischio.

Quali sono i principi vantaggi del regime di adempimento collaborativo?

L’adesione al regime comporta benefici significativi, tra i quali:

  1. Interpello preventivo accelerato: l’Agenzia delle Entrate risponde ai quesiti entro 45 giorni dal ricevimento dell’istanza (o della documentazione integrativa), con possibilità di una interlocuzione rafforzata in caso di risposta sfavorevole.
  2. Regolarizzazione agevolata: in caso di adesione alle indicazioni dell’Agenzia, il contribuente può sanare la propria posizione tramite ravvedimento operoso semplificato, con contraddittorio preventivo e termini ridotti per la definizione.
  3. Riduzione del 50% delle sanzioni per i rischi fiscali non significativi inclusi nella mappa dei rischi.
  4. Esonero dalle garanzie sui rimborsi: i contribuenti nel regime sono esentati dal presentare garanzie per i rimborsi di imposte dirette e indirette, esteso anche ai Gruppi IVA aderenti.
  5. Interlocuzioni su periodi pregressi: è possibile attivare il confronto con l’Agenzia anche per annualità precedenti all’ammissione, entro 120 giorni dal provvedimento di ingresso nel regime.
  6. Esclusione totale delle sanzioni amministrative: per i rischi fiscali comunicati in modo tempestivo e completo prima delle scadenze dichiarative, le sanzioni sono integralmente disapplicate, secondo le condizioni dell’art. 6, comma 3, D.Lgs. 128/2015.
  7. Non punibilità per specifici reati tributari: è prevista una causa di non punibilità per i reati di dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000), alle condizioni stabilite dall’art. 6, comma 4, D.Lgs. 128/2015.
  8. Riduzione dei termini di accertamento: i tempi di decadenza per l’attività di accertamento sono ridotti, garantendo maggiore certezza del diritto.

Il Tax Control Framework può coesistere con il Modello 231?

Si!

Tra il Tax Control Framework (TCF) e il Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001 non esiste un rapporto di alternatività, poiché i due strumenti, pur condividendo finalità di controllo e prevenzione del rischio fiscale, si collocano su piani differenti.

Il TCF presenta infatti un’area di applicazione più ampia, che non si limita alla gestione dei rischi fiscali derivanti dall’attività organizzativa e gestionale, ma si estende anche al monitoraggio e alla prevenzione dei reati tributari.

Il Modello 231, invece, rappresenta uno strumento più specifico e mirato, finalizzato alla prevenzione dei reati presupposto rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

A conferma di questa complementarità, la Guardia di Finanza, nella Circolare n. 216816/2020, ha evidenziato che la presenza di un TCF positivamente valutato dall’Agenzia delle Entrate in sede di accesso al regime di adempimento collaborativo può costituire un elemento utile per valutare l’efficacia esimente del Modello 231, rafforzando così l’intero sistema di compliance aziendale.

In ogni caso, risulta certamente opportuno implementare programmi di formazione periodici destinati al personale coinvolto nei processi fiscalmente rilevanti, al fine di garantire che disponga delle conoscenze e delle competenze necessarie per svolgere le proprie attività in conformità alle normative vigenti e alle procedure previste dal TCF.

E’ fondamentale promuovere una cultura aziendale in cui la compliance fiscale sia percepita come una responsabilità condivisa da tutta l’organizzazione, e non limitata al solo dipartimento fiscale.