Accordo Stato-Regioni: come cambia la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 119 del 24 maggio 2025), rappresenta uno degli aggiornamenti maggiormente significativi in materia di salute e sicurezza del lavoro degli ultimi anni in Italia.

L’accordo è stato sancito in sede di Conferenza Stato-regioni e giunge alla fine di un lungo e tortuoso iter che, nelle ultime tappe, aveva annotato anche le sostanziali modifiche introdotte al D.Lgs. 81/2008. L’obiettivo dichiarato è quello di unificare e rivisitare i precedenti accordi attuativi del Testo Unico, al fine di garantire chiarezza ed uniformità, riconducendo tutto ad un sistema organico orientato all’efficacia ed alla qualità.

Una delle principali novità è rappresentata dalla razionalizzazione della disciplina: il nuovo Accordo costituisce un unico punto di riferimento per la formazione in materia di sicurezza, superando la precedente frammentazione normativa derivante dalla coesistenza di più accordi.

Inoltre, è stato ampliato il novero dei soggetti coinvolti. non solo lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro, ma anche datori di lavoro che assumono compiti di SPP, RSPP e ASPP, coordinatori per la sicurezza nei cantieri, datori di lavoro e dirigenti delle imprese affidatarie nei cantieri, soggetti operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti e operatori addetti all’uso di attrezzature di lavoro per cui è richiesto il “patentino”.

Dal punto di vista organizzativo, una novità significativa è costituita dall’introduzione di una metodologia vincolante per l’elaborazione del progetto formativo che dovrà definire in modo chiaro gli obiettivi, i contenuti, la durata, le modalità didattiche, la valutazione dell’apprendimento, l’apprendimento, l’aggiornamento e la verifica dell’efficacia della formazione, in coerenza con la valutazione dei rischi e l’organizzazione aziendale.

Altro obiettivo centrale è l’armonizzazione della durata e dei contenuti minimi dell’attività di formazione: ciascun percorso dev’essere personalizzato in base al rischio e dev’essere aggiornato continuamente in basi all’evoluzione tecnico-normativa e organizzativa.

L’Accordo introduce l’obbligo di impostare un processo di valutazione delle competenze con modalità sincrona e non differita, prevedendo verifiche di apprendimento finali dettagliate per tipologia formativa con una percentuale minima di superamento del 70%.

Inoltre, viene introdotta la verifica dell’efficacia della formazione durante la prestazione lavorativa, demandata al datore di lavoro, attraverso analisi infortunistiche, questionari al personale e check list di valutazione.

Viene riconosciuta validità alla formazione pregressa erogata in conformità con i precedenti accordi, a condizione che i contenuti siano conformi al nuovo accordo, con la precisazione che per i preposti il cui corso di formazione o aggiornamento sia stato erogato da più di due anni dalla data di entrata in vigore del nuovo accordo, l’obbligo dovrà essere ottemperato entro 12 mesi dall’entrata in vigore.

Tuttavia non mancano le criticità: per il datore di lavoro gestire la formazione a distanza sarà più complesso, nonostante si tratti di uno strumento flessibile.

I videocorsi in modalità sincrona, infatti, dovranno rispettare dei requisiti tecnici, nonchè la presenza di soggetti qualificati.

E’ stata introdotta anche una importante novità in relazione alla verifica dell’apprendimento, al fine di accertare l’efficacia della formazione erogata. Il datore di lavoro sarà onerato di assicurare una effettiva verifica dei risultati, nonchè la necessità, eventualmente, di ripetere il modulo pratico in caso di mancato superamento per alcune tipologie di corsi.

Tale verifica costituisce il vero banco di prova del nuovo Accordo che potrebbe essere in grado di rendere concreta la formazione creando un processo virtuoso, volto alla creazione di una reale cultura della sicurezza sul posto di lavoro.

Da ultimo, si registrano anche novità in tema di aggiornamento: la biennalità dei preposti e la periodicità quinquennale per altre figure richiederanno un monitoraggio costante delle scadenze e dei contenuti necessari.

Il datore di lavoro, anche in questo caso dovrà pianificare per tempo gli aggiornamenti, assicurando che i contenuti siano pertinenti ai rischi aziendali e alle mansioni svolte dai lavoratori.

La mancata ottemperanza a tali obblighi, specie per alcune figure (RSPP e ASPP, coordinatori per la sicurezza, operatori di attrezzature) può comportare l’impossibilità di esercitare la funzione.

Le nuove disposizioni pongono maggiore enfasi sulla qualità, la durata e le modalità di verifica, che potrebbero certamente comportare un aumento dei costi della formazione, sia in termini di risorse interne dedicate alla pianificazione e alla verifica, sia in termini di costi esterni per l’erogazione di corsi da parte di soggetti accreditati.

La previsione di un periodo transitorio di dodici mesi per l’adeguamento alle nuove disposizioni rappresenta un elemento importante per consentire alle aziende e ai soggetti formatori di prepararsi alle novità introdotte dall’Accordo 2025.