Responsabile HSE : una figura centrale in azienda

Il Responsabile HSE  (acronimo che sta per Health, Safety and Enviroment) è una figura centrale nel contesto aziendale che si occupa della gestione e della prevenzione dei rischi legati ad ambiente e sicurezza.

Il responsabile HSE è una delle figure emergenti nella moderna gestione degli adempimenti aziendali in tema di ambiente e sicurezza sul lavoro: il Responsabile HSE si occupa della redazione e dell’aggiornamento di tutta la documentazione necessaria all’adempimento dei suddetti obblighi, della gestione dei sistemi di sicurezza e di tutela ambientale e dei rapporti con le autorità competenti e gli enti certificatori.

Egli studia e realizza gli adeguamenti normativi conseguenti alla entrata in vigore di nuove leggi e norme, si occupa delle prescrizioni che la legge impone alle imprese e  si occupa di prevenire o quantomeno minimizzare eventuali non conformità.

Sicurezza: RSPP, Responsabile HSE e i modelli di organizzazione gestione e controllo

Dal punto di vista della sicurezza sul lavoro, il Responsabile HSE si occupa di tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08 e, conseguentemente, con quanto previsto dalla delega di funzioni, ma non solo. Infatti come noto, gli adempimenti in materia di sicurezza trovano la loro sede, fra l’altro nei modelli di organizzazione gestione e controllo. Questi possono essere “certificati” se conformi ai requisiti definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro ed alle Linee Guida British Standard OHSAS 18001:2007.

A tal proposito l’introduzione dell’art. 30 del D. Lgs. 81/08 ha portato rilevanti modifiche in quanto il sistema in precedenza si basava sui reati dolosi, invece ora, in seguito ad un rivoluzionario cambiamento si fa riferimento al reato di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (art. 589 e 590 c.p.), tra quelli per cui è applicabile il D. Lgs. 231/01, ossia la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

Dunque, si tratta del caso in cui l’azienda abbia tratto un vantaggio economicamente apprezzabile dalla condotta che ha portato al reato e quindi sia chiamata a rispondere per non essersi organizzata preventivamente e correttamente (è la cd. colpa organizzativa”).

Tuttavia, al contrario, se l’impresa si fosse preventivamente dotata di un modello di organizzazione e di gestione anche mediante l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici previsti, la stessa non sarà chiamata a rispondere a livello penale dell’infortunio o dell’incidente.

In particolare, sono state recepite le procedure semplificate per l’adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese, semplificazioni riguardanti “alcuni aspetti organizzativi e le relative modalità applicative per l’adozione e l’efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della salute e sicurezza”. E’ fondamentale che modello risulti “cucito” sull’azienda e sulle sue caratteristiche, pena la sua invalidità.

Nel fare tutto ciò il ruolo del Responsabile HSE rappresenta un soggetto fondamentale nel supporto delle attività del RSPP, soprattutto se dotato delle adeguate competenze normative.

 

Ambiente: funzioni e competenze del responsabile ambientale

La figura del responsabile HSE deve anche confrontarsi con le complessità e le specifiche competenze in materia di gestione ambientale che devono per forza essere insite in questa figura. I vertici aziendali conferiscano il titolo di Responsabile HSE a soggetti del tutto privi delle adeguate competenze normative e tecniche in materia ambientale.

Nonostante non esista una specifica definizione di “responsabile ambientale” – a differenza di quanto avviene nel caso del RSPP in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, definito all’art. 2, comma 1, lett. f), D.L.gs. 81/2008 – è possibile ricavarne le caratteristiche tipiche a partire dalle diverse forme che la responsabilità allo stesso ascrivibile può assumere.

Il responsabile HSE potrebbe coincidere con il cd “responsabile ambientale” nominato ex lege o tramite contratto, che spesso si occupa della gestione dei propri adempimenti ambientali ad un soggetto terzo e che, ad esempio, mediante la sottoscrizione di un contratto, si impegna in nome e per conto dell’azienda in questione ad eseguire le attività previste, esonerando il committente da qualsiasi responsabilità.

Tuttavia, alcuni adempimenti ambientali non possono essere attribuiti (con effetti liberatori per il delegante) contrattualmente dalle aziende ad un soggetto terzo in quanto individuati ed assegnati per legge: dunque, un contratto di per sé solo non è sufficiente a consentire la de-responsabilizzazione di un soggetto normativamente ritenuto responsabile di un adempimento ambientale. 

Si pensi al caso della corretta classificazione di un rifiuto, che è onere del produttore del medesimo (v. art. 188, D.L.gs. 156/2006), che non può in alcun modo essere delegata, ascrivendola ad esempio al laboratorio cui ha affidato lo svolgimento delle analisi chimiche sul medesimo o al soggetto che contrattualmente si è impegnato a seguire tutta la gestione dei rifiuti prodotti.

Il responsabile ambientale è dunque una figura tendenzialmente atipica: esaminando la normativa ambientale vigente, emergono evidentemente diverse figure bene delineate come, ad esempio, il responsabile tecnico della gestione dei rifiuti nell’ambito della normativa in tema di Albo Nazionale Gestori Ambientali, ovvero del consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose su strada e per ferrovia ai sensi della disciplina ADR.

Insomma, dal punto di vista ambientale, il Responsabile HSE potrebbe essere considerato come un soggetto che coordina i vari soggetti che potenzialmente potrebbero essere chiamati a rispondere o, ancora peggio, a portare a rispondere la società per una loro negligenza. L’assenza di chiare indicazioni, in questo senso è sintomo di scarsa sensibilità e percezione dei potenziali rischi connessi ad una cattiva gestione degli aspetti ambientali connessi all’attività aziendale: infatti, rispetto agli obblighi di prevenzione del rischio che si configurano nell’ambito della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, in materia ambientale ancora non sussistano previsioni simili.

 

Una speciale delega di funzioni 

Il tema della delega di funzioni riveste un’importanza primaria poichè coinvolge situazioni di imputabilità personale che potrebbero avere conseguenze anche penali  nei confronti del legale rappresentante dell’impresa.

Come noto, con la delega di funzioni si fa coincidere quell’atto con cui comunemente si trasferiscono degli obblighi dal soggetto su cui gravano ex lege ad un’altra persona incaricata del loro soddisfacimento in sua vece. Ebbene, se dal punto di vista della sicurezza sul lavoro, si tratta di un istituto ormai noto e disciplinato, non è altrettanto chiaro come sia regolate questo istituto dal unto di vista ambientale.

La crescente rilevanza delle tematiche ambientali e di sicurezza sul lavoro negli ultimi anni, potrebbe condurre ad una posizione sempre più centrale e rilevante per il Responsabile HSE il quale potrebbe racchiudere in un unica persona il delegato ex art. 16 D.Lgs. 81/08 e quello ambientale, divenendo, di fatto, per l’azienda l’esperto in entrambe le normative e nei rispettivi adempimenti.