Il sistema normativo francese presenta numerose affinità con quello italiano. Entrambi affondano le proprie radici in una comune matrice storico-giuridica, alimentata da influenze reciproche, tra cui la più nota è quella esercitata dal Code civil napoleonico sul Codice civile italiano.
Tali convergenze, tuttavia, non si esauriscono al solo ambito civilistico, ma si estendono anche al diritto penale, pur nella consapevolezza di rilevanti differenze strutturali e sistematiche.
L’ordinamento giuridico italiano e quello francese costituiscono, infatti, sistemi autonomi, ciascuno dotato di una propria coerenza interna, ma caratterizzati da un dialogo costante, che ne accompagna l’evoluzione.
È proprio all’interno di questo spazio di prossimità e divergenza che si colloca l’attività del comparatista: comprendere più a fondo il proprio sistema giuridico attraverso il confronto con altri ordinamenti, affini o distanti che siano.
In questa prospettiva si inserisce la rubrica proposta, che intende utilizzare il metodo comparatistico non come mero esercizio descrittivo, ma come strumento critico, capace di offrire nuove chiavi di lettura e di spingere l’analisi oltre i confini del singolo sistema.
In tale quadro, l’esperienza francese rappresenta un osservatorio privilegiato.
L’introduzione della responsabilità penale degli enti non si presenta come una frattura improvvisa né come l’esito di una “guerra di principi”, bensì come il risultato di una lenta e progressiva maturazione interna al sistema penale.
Ben prima della codificazione del 1994, l’ordinamento francese ha infatti conosciuto forme embrionali di imputazione penale ai groupements, come attestato dall’Ordonnance royale del 1670, successivamente accantonate con la Rivoluzione e con l’abolizione degli ordinamenti corporativi, consacrata dal decreto del 1791 sull’« anéantissement des corporation ».
Il Code pénal del 1810 è nato in questo contesto, dando vita a un modello penalistico rigidamente individualista e fondato sull’irresponsabilità penale delle persone giuridiche.
Tuttavia, tale opzione legislativa non è rimasta incontestata. Già alla fine del XIX secolo, la dottrina penalistica francese ne ha messo in discussione la tenuta teorica.
Sotto questo punto di vista, emblematico è il contributo di Mestre che, nel 1899, ha rivendicato la capacità delle persone collettive di commettere reati e di esserne penalmente responsabili.
Questa tensione tra dogma codicistico e riflessione dottrinale si è tradotta progressivamente in una prassi normativa e giurisprudenziale sempre più aperta a forme di deroga.
Le ordinanze del 1945, adottate per reprimere il collaborazionismo della stampa e le violazioni della legislazione economica, hanno segnato un passaggio decisivo, evidenziando l’inadeguatezza di un sistema capace di colpire esclusivamente le persone fisiche, a fronte di condotte realizzabili soltanto tramite l’organizzazione e i mezzi dell’ente.
Negli anni successivi, il principio societas delinquere non potest è stato formalmente riaffermato, ma la giurisprudenza, attraverso l’ammissione sistematica di deroghe, ne ha svuotato gradualmente la portata sostanziale.
Il ritorno al dogma dell’irresponsabilità penale delle persone giuridiche ha assunto così un valore essenzialmente formale, privo di reale forza limitativa.
Gli stessi giudici hanno preparato il terreno per il suo superamento, ricordando che il concetto di personalità civile «non è una creazione della legge: essa appartiene, in linea di principio, a ogni gruppo dotato di una capacità di espressione collettiva per la difesa di interessi leciti, meritevoli di essere giuridicamente riconosciuti e protetti».
A fronte di questa evoluzione giurisprudenziale, il legislatore ha tentato più volte di formalizzare il mutamento concettuale in atto, dall’Avant-Projet Définitif del 1978 al Projet Badinter del 1986, senza tuttavia giungere a una riforma organica.
La svolta è avvenuta nel 1992, in particolare sotto la spinta del legislatore europeo e della crescente consapevolezza dottrinale dell’inadeguatezza del Code pénal del 1810.
Il nuovo Code pénal, entrato in vigore nel 1994, ha consacrato per la prima volta il principio della responsabilità penale delle persone giuridiche, affiancandolo a quello delle persone fisiche.
Contestualmente, il legislatore ha adattato l’intero apparato sanzionatorio e processuale, prevedendo pene specifiche per gli enti e introducendo un apposito titolo nel Code de procédure pénale per disciplinarne il perseguimento.
La responsabilità penale degli enti è stata così definitivamente integrata nel sistema penale francese, non come un elemento estraneo, ma come l’esito coerente di un’evoluzione già da tempo in atto.
L’introduzione della responsabilità penale delle persone giuridiche nel Code pénal del 1994 non rappresenta, dunque, una rottura improvvisa dell’impianto penalistico francese, né tantomeno l’esito di una scelta ideologica antagonista rispetto alla tradizione: essa costituisce il punto di arrivo di un percorso lento e progressivo, nel quale dottrina, giurisprudenza e legislatore hanno contribuito, ciascuno secondo il proprio ruolo, a ridefinire i confini della responsabilità penale.
In Francia, la responsabilità penale degli enti si presenta dunque come una naturale evoluzione del sistema, più che come l’esito di una guerra di principi. Ciò non implica, tuttavia, che l’assetto normativo raggiunto sia privo di criticità o definitivamente compiuto.
Al contrario, la sua stessa evoluzione solleva interrogativi rispetto alla coerenza del modello adottato e alla sua effettiva capacità di rispondere alle esigenze del diritto penale contemporaneo.



