La figura del datore di lavoro, in un’organizzazione aziendale, non è solo il centro nevralgico delle decisioni strategiche e operative, ma anche il principale responsabile della salute e sicurezza dei lavoratori. Questa responsabilità si traduce in una serie di obblighi complessi, rigorosamente delineati dalla legge. Il datore di lavoro, sia esso persona fisica o giuridica, è la figura tenuta a garantire la corretta applicazione delle disposizioni di legge in materia di salute e sicurezza nell’ambiente lavorativo.
Il D.Lgs. 81/2008 (Articolo 2 comma 1 lett. b) definisce il datore di lavoro come: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
Nelle pubbliche amministrazioni (articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001) per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo.
Le responsabilità
Quando si parla di responsabilità del datore di lavoro, il riferimento normativo primario è il D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro), ma non è l’unica fonte da considerare.
La responsabilità in materia di sicurezza è, infatti, un concetto richiamato già in Costituzione (art. 32 – Tutela della salute nei luoghi di lavoro; Art. 35 – Tutela del lavoro; Art. 38 – Tutela del lavoratore in caso di infortunio, malattia), nel Codice Civile (artt. 2087 e 2049) e nel Codice Penale (artt. 437 e 451).
Il datore di lavoro ha una “posizione di garanzia” che lo rende il principale responsabile della prevenzione dei rischi per la salute. Ciò significa che deve non solo eliminare o ridurre i rischi alla fonte, ma anche adottare tutte le misure necessarie e idonee, basate sulle conoscenze tecniche e scientifiche più avanzate, per proteggere i dipendenti da ogni tipo di danno.
Gli obblighi del datore di lavoro non sono facoltativi, ma tassativi e inderogabili. Possono essere suddivisi in due macro-categorie: obblighi non delegabili e obblighi delegabili.
Essi sono i pilastri su cui si fonda la responsabilità del datore di lavoro, che non possono essere trasferiti a nessun altro soggetto, nemmeno con un atto di delega formale. Rappresentano il fulcro della sua posizione di garanzia e sono previsti dall’articolo 17 del D.Lgs 81/2008:
- valutazione dei rischi e redazione del DVR: il Documento di Valutazione dei Rischi(DVR) previsto dall’articolo 28 è la bussola della sicurezza aziendale. Il datore di lavoro ha il compito primario di valutare tutti i rischi presenti sul luogo di lavoro (chimici, fisici, biologici, ergonomici, stress-correlato, ecc.) e di redigere il DVR. Questo documento deve essere aggiornato e conservato, rappresentando la prova dell’attività di prevenzione svolta;
- designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): il datore di lavoro deve designare un RSPP, che può essere interno o esterno all’azienda, il quale ha il compito di affiancarlo nella valutazione dei rischi e nella pianificazione delle misure di sicurezza. Anche se l’RSPP fornisce supporto tecnico, la responsabilità della valutazione finale rimane in capo al datore di lavoro.
Un lavoratore è morto asfissiato durante la manutenzione in quota su un vaso di mosto in fermentazione, intrappolato nel boccaporto. Il datore di lavoro è stato accusato di mancata formazione, assenza di DPI (dispositivi di protezione individuali) e inosservanza delle misure di sicurezza previste dal DVR. La difesa sosteneva l’imprevedibilità e l’eccezionalità dell’azione del lavoratore, operante da solo. La Cassazione ha confermato la condanna, stabilendo che l’attività rientrava nelle mansioni ordinarie e le misure di sicurezza erano obbligatorie.
La Cassazione, con la sentenza n. 35222/2025, ha confermato la responsabilità del datore di lavoro per un grave infortunio occorso a un dipendente che, sollevato con un muletto per installare finestre in quota, era caduto dopo l’urto del mezzo contro un cavo elettrico. I giudici hanno rilevato l’uso improprio e inadeguato delle attrezzature, la mancata formazione del personale e l’assenza di idonee misure di prevenzione. Inammissibile il ricorso del datore di lavoro, che sosteneva l’occasionalità della presenza del dipendente e l’assenza dell’obbligo di DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza). La condotta del lavoratore è stata ritenuta non imprevedibile.
Obblighi delegabili
La possibilità di delegare l’esercizio delle funzioni tipiche del datore di lavoro ha determinato, negli anni, un progressivo ampliamento delle figure coinvolte nella gestione della prevenzione e nella tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Oggi si assiste ad una distribuzione verticale di tali compiti, con una sempre più frequente attribuzione di funzioni a soggetti delegati.
Ciò risponde anche alla crescente difficoltà, per chi ricopre il ruolo di datore, di garantire una presenza costante e diretta nelle attività quotidiane dei propri dipendenti, specialmente nelle realtà imprenditoriali di dimensioni medio-grandi.
La giurisprudenza più recente dimostra come la responsabilità in materia di sicurezza non sia più esclusivamente in capo al datore di lavoro, ma si estenda anche ad altre figure aziendali – dirigenti, preposti, RSPP, medico competente e persino RLS – ciascuna chiamata a rispondere, entro i propri ambiti, delle omissioni o carenze che possono determinare un infortunio.
Affinché la delega sia valida, deve essere:
- formale e scritta: la delega deve essere un atto formale, sottoscritto da datore di lavoro e delegato che ne accetta l’incarico;
- conferita ad un soggetto idoneo: il delegato deve possedere le competenze, l’esperienza e i poteri necessari per svolgere l’incarico;
- dotata di autonomia di spesa: il delegato deve avere un’autonomia economica sufficiente per poter attuare le misure di sicurezza necessarie.
La Cassazione con sentenza n. 51/2026 conferma la responsabilità del datore di lavoro per la morte di un operatore ecologico travolto da un autocarro manomesso. Il mezzo presentava gravi alterazioni ai dispositivi di sicurezza e carenze manutentive note e tollerate dall’azienda. Inesistente una delega di funzioni valida e scritto-accettata. Determinanti anche un DVR lacunoso e una gestione orientata al contenimento dei costi a scapito della sicurezza.
L’articolo 18 comma 1 del D.Lgs. 81/2008 indica gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente in specifiche disposizioni (lettere da a) a bb)), che possono essere sistematizzate in estrema sintesi nelle seguenti macro-aree:
- organizzazione del sistema di prevenzione:
- nomina delle figure della sicurezza: il datore di lavoro deve provvedere alla nomina del medico competente quando richiesto dalla valutazione dei rischi e designare preventivamente i lavoratori incaricati della gestione delle emergenze (antincendio, evacuazione, primo soccorso). Fondamentale è anche l’individuazione dei preposti per le attività di vigilanza, con la garanzia che questi non subiscano pregiudizi per lo svolgimento delle loro funzioni;
- gestione dei lavoratori e formazione:
- informazione, formazione e addestramento: Il datore di lavoro deve garantire l’adempimento degli obblighi formativi previsti dagli articoli 36 e 37, assicurando che solo i lavoratori adeguatamente istruiti accedano alle zone a rischio grave e immediato;
- sorveglianza sanitaria:
- comprende l’invio tempestivo dei lavoratori alle visite mediche secondo il programma stabilito, la comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro al medico competente e la vigilanza affinché i lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria non siano adibiti a mansioni specifiche senza il giudizio di idoneità;
- fornitura e controllo dei dispositivi di protezione (DPI):
- il datore di lavoro deve fornire dispositivi di protezione individuale idonei, sentito il RSPP e il medico competente e richiedere l’osservanza delle norme di sicurezza e l’utilizzo dei mezzi di protezione da parte dei lavoratori;
- gestione delle emergenze e situazioni di rischio
- misure di emergenza: adozione di misure per il controllo delle situazioni di rischio, istruzioni per l’abbandono del posto di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, e informazione tempestiva dei lavoratori esposti a rischi;
- prevenzione incendi: implementazione di misure necessarie per la prevenzione incendi e l’evacuazione per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’articolo 43. Tali misure devono essere proporzionate alla natura dell’attività, alle dimensioni aziendali e al numero di persone presenti;
- partecipazione e consultazione
- il sistema prevede la consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi previste dall’articolo 50, la convocazione della riunione periodica nelle unità produttive con più di 15 lavoratori di cui all’articolo 35;
- aggiornamento e miglioramento continuo
- è previsto l’obbligo di aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.
Inoltre, l’articolo 18 comma 3 prevede un obbligo di vigilanza per datore di lavoro e dirigenti, che devono controllare che altri soggetti della sicurezza adempiano ai loro doveri specifici.
Il datore di lavoro può decidere di assumere il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione nella propria azienda. Questa possibilità, disciplinata dall’articolo 34 del D.Lgs. 81/08, è particolarmente frequente in piccole e medie imprese, purché rientrino nelle condizioni specifiche stabilite dalla normativa.
Anche il datore di lavoro è tenuto ad avere un’adeguata formazione tutte le volte in cui utilizza macchinari per l’impiego dei quali la legge richiede idonee conoscenze; tuttavia un’eventuale violazione di questo principio non comporta alcuna sanzione a carico del datore di lavoro stesso.
Responsabilità civili e penali del datore di lavoro
Il D.Lgs. 81/08, pur rappresentando il pilastro fondamentale della sicurezza sul lavoro, non esaurisce il quadro normativo di riferimento. Il Codice Penale e il Codice Civile intervengono, infatti, con disposizioni specifiche che ampliano notevolmente lo spettro delle responsabilità, configurando un sistema di tutele che la giurisprudenza ha progressivamente consolidato attraverso orientamenti sempre più rigorosi.
La normativa vigente delinea un doppio binario di responsabilità – penale e civile – che si interseca e si sovrappone, creando un reticolo di doveri e sanzioni di cui ogni datore di lavoro deve essere pienamente consapevole. Si tratta, infatti, di responsabilità personali dirette che possono tradursi in conseguenze penali gravi e risarcimenti economici significativi.
L’art. 2087 c.c. impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie a garantire la salvaguardia dell’integrità fisica e della dignità morale dei propri dipendenti. Si tratta di una norma a carattere “aperto”, che non elenca in modo tassativo le cautele da adottare, ma le commisura alla natura delle attività svolte, al grado di esperienza acquisito e allo sviluppo delle tecniche disponibili. Se il datore di lavoro non interviene per evitare un evento dannoso, trova applicazione l’art. 40 del Codice Penale, che apre la strada anche all’azione di regresso dell’INAIL nei suoi confronti.
L’art. 2049 c.c. estende ulteriormente la responsabilità del datore di lavoro: egli può essere chiamato a rispondere anche per omissioni commesse da collaboratori o preposti incaricati di svolgere attività rientranti nelle sue funzioni. In altre parole, eventuali danni derivanti dalla mancata osservanza delle misure di sicurezza ricadono comunque sul datore di lavoro, anche quando siano stati materialmente causati dai suoi rappresentanti o sorveglianti.
Secondo la giurisprudenza prevalente, si configura dunque una responsabilità di tipo oggettivo. La Corte di Cassazione, in diverse pronunce (tra cui Cass. 6 marzo 2008 n. 6033 e Cass. 12 marzo 2008 n. 6632), ha precisato che tale responsabilità sussiste ogni volta che tra il fatto illecito e le mansioni affidate vi sia un legame di “occasionalità necessaria”.
Questa impostazione è richiamata anche dall’art. 10 del Testo Unico 1124/1965, che individua nella responsabilità oggettiva del datore di lavoro uno dei presupposti dell’azione di regresso esercitabile dall’INAIL.
Il Codice Penale affronta la responsabilità del datore di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro principalmente attraverso due disposizioni:
- Art. 437 c.p.: rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro: chiunque ometta l’installazione, rimuova o danneggi impianti, dispositivi o segnali finalizzati alla prevenzione di infortuni o disastri sul lavoro, è punibile con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dall’omissione deriva un infortunio o un disastro, la pena è più severa, arrivando a un intervallo che va da tre a dieci anni di reclusione.
- Art. 451 c.p.: omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro: questa disposizione disciplina invece i casi di colpa. Prevede la reclusione fino a un anno oppure una sanzione pecuniaria (da 103 a 516 euro) per chi omette, rimuove o rende inutilizzabili gli strumenti destinati alla prevenzione di incendi, disastri o infortuni nei luoghi di lavoro.
Anche in questa ipotesi, la responsabilità penale scatta se viene dimostrata la colpa del datore di lavoro o di chiunque abbia compiuto l’illecito. Inoltre, in caso di infortunio grave o mortale, il datore di lavoro può essere chiamato a rispondere di reati come:
- omicidio colposo(art. 589 c.p.): se l’infortunio è stato causato da negligenza, imprudenza o imperizia del datore di lavoro o dalla mancata attuazione delle misure di prevenzione;
- lesioni personali colpose(art. 590 c.p.): se l’infortunio ha causato lesioni al lavoratore.
La giurisprudenza, in questi casi, è particolarmente severa e la responsabilità penale del datore di lavoro è quasi sempre a titolo personale.



