231 e ambiente: l’impatto del D.L. 116/2025 sulla responsabilità degli enti

Il D.L. 116/2025, concepito in risposta alla sentenza della CEDU del 30 gennaio 2025 e al grave stato di emergenza ambientale nella Terra dei Fuochi, rafforza il quadro normativo introducendo numerose fattispecie penali gravi, trasformando in delitti molte condotte precedentemente considerate contravvenzioni e aumentando le pene e sanzioni accessorie in casi particolarmente allarmanti.

Il decreto è intervenuto anche sulla responsabilità amministrativa degli enti (d.lgs. 231/2001), attraverso l’ampliamento del novero dei reati presupposto. Il D.L. 116 ha infatti modificato l’art. 25-undecies, sia irrigidendo le sanzioni già previste per i reati ambientali, sia estendendo il cosiddetto “catalogo 231” con l’inclusione di nuove fattispecie.

Tra queste rientrano:

  • i delitti di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.), impedimento del controllo (art. 452-septies c.p.) e omessa bonifica (art. 452-terdecies c.p.), nonché la ricollocazione sistematica del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.), accompagnata da un inasprimento dell’apparato sanzionatorio;
  • gli artt. 255-bis e 255-ter TUA, di recente introduzione, relativi rispettivamente all’abbandono di rifiuti non pericolosi e pericolosi con conseguenti rischi per l’ambiente o la salute, oltre al novellato art. 256-bis TUA, che disciplina la combustione illecita di rifiuti.

Con riferimento all’inasprimento sanzionatorio, nel delitto di inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) il limite minimo della sanzione pecuniaria è stato innalzato da 250 a 400 quote, mentre il massimo rimane fissato a 600 quote.

Invece, per il delitto di disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) è stato aumentato sia il minimo che il massimo edittale: la forbice passa dal precedente intervallo di 400-800 quote al nuovo di 600-900 quote.

Ai sensi del nuovo comma 2-bis, quando il reato riguarda l’ipotesi prevista dall’art. 259-ter d.lgs. 152/2006 (che disciplina i reati in materia di rifiuti commessi a titolo di colpa), le sanzioni previste dal comma 2, lettere a-bis), a-ter), b) ed e) – ovvero l’abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (art. 255-bis TUA); l’abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255-ter TUA); l’attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 TUA); la spedizione illegale di rifiuti (art. 259 TUA) – risultano ridotte da un terzo a due terzi.

Si introduce, dunque, una nuova circostanza attenuante applicabile nei casi di commissione colposa dei reati contemplati dall’art. 259-ter d.lgs. 152/2006.
Il decreto 116/2025 ha, altresì, ampliato i casi di applicabilità delle sanzioni interdittive in caso di condanna dell’ente previste dall’art. 9 del D.Lgs. n. 231/2001.

Il nuovo comma 7 stabilisce che, nei casi di condanna:

  • per i reati indicati al comma 2, lettere a), numero 2) ovvero scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto (art.137 TUA comma 2) ovvero di scarico oltre i valori limite delle sostanze indicate in Tabella 3/A dell’Allegato 5 (Art. 137, co. 5, secondo periodo) ovvero per violazione del divieto di scarico in acque superficiali (Art. 103) o sotterranee (Art.104) (Art. 137, comma 11); nonché per i reati indicati al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Mentre, nei casi di condanna:

  • per i reati indicati dal comma 2, lettere b), b-bis) ed e) ovvero attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256), combustione illecita di rifiuti (Art. 256-bis) e spedizione illegale di rifiuti (art. 259) si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a un anno.

Se l’ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale, agli articoli 256, 256-bis e 259 del d.lgs. n. 152/2006, e all’articolo 8 del d.lgs. n. 202/2007, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3.

In definitiva, per gli enti dotati di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, le recenti novità normative rendono necessaria una revisione del risk assessment, al fine di includere le nuove fattispecie ambientali, nonché l’aggiornamento dei Modelli 231 attraverso l’integrazione dei nuovi reati presupposto e delle aggravanti introdotte.

Contestualmente, occorre prevedere l’elaborazione o la revisione di protocolli e policy aziendali volti ad assicurare la piena conformità alle disposizioni vigenti, accompagnata da un percorso di formazione mirata rivolto a dirigenti e dipendenti, così da garantire un’adeguata conoscenza delle nuove regole e dei rischi correlati.