Tutte le modifiche al D.Lgs. 231/2001 del primo semestre del 2026

Le modifiche che hanno interessato il D.Lgs. 231/2001 nei primi sei mesi hanno impattato sul catalogo dei reati presupposto, modificando alcuni norme già previste ed integrando il catalogo con nuove fattispecie.

Nell’attività di aggiornamento e revisione costante dei Modelli organizzativi è fondamentale tenere conto delle modifiche intervenute e di monitorare l’adeguatezza dei presidi adottati dalla società.

I nuovi reati in materia di violazione delle misure restrittive UE

Il D.Lgs. n. 211/2025 (“Attuazione della direttiva 2024/1226/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell’Unione e che modifica la direttiva 2018/1673”) ha introdotto nuovi reati nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

E’ stato introdotto, infatti, il nuovo art. 25-octies.2 al Decreto 231, con l’obiettivo di minimizzare il rischio di violazioni delle misure restrittive dell’Unione relative agli scambi internazionali, con riferimento alle aziende che acquistano o vendono in Paesi extra-UE.

La violazione delle misure restrittive imposte dall’Unione europea era già punita dalla sanzione prevista dall’art. 20 del d.lgs. 221/2017, che prevede la pena della reclusione dai 2 ai 6 anni.

Con il nuovo Decreto, il Legislatore ha introdotto un nuovo capo all’interno del codice penale, dedicato ai «Delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell’Unione europea».

In particolare, il nuovo art. 25-octies.2, rubricato “Reati in materia di violazione di misure restrittive dell’Unione europea”, estende la responsabilità amministrativa degli enti ai delitti previsti dal Capo I-bis del Titolo I del Libro II del codice penale, prevedendo sanzioni pecuniarie determinate in percentuale sul fatturato annuo dell’ente nell’esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, nell’esercizio precedente l’applicazione delle sanzioni pecuniarie.

Le nuove fattispecie richiamate sono:

Tra le principali novità emerge la circostanza per cui gli importatori e/o esportatori che non rispettano i divieti imposti dalla normativa UE possono ora incorrere in una sanzione penale di cui potrà essere ritenuta responsabile anche la società presso la quale lo stesso presta attività lavorativa.

Tali nuove misure rendendo indispensabile un aggiornamento dei modelli di organizzazione e gestione.
Soltanto attraverso un attento risk assesment e specifiche procedure volte a evitare ogni possibile errore, è possibile escludere, eventualmente, la responsabilità dell’azienda. Le imprese che violano i divieti imposti dall’Unione europea, dunque, in assenza di presidi di controllo, potrebbero incorrere in una severa sanzione pecuniaria.

I nuovi reati agroalimentari nel D.Lgs. 231/2001

Con la l’entrata in vigore della Legge n. 75/2026, si rafforza la tutela dei prodotti alimentari italiani contro frodi e contraffazioni. La Novella introduce nuove fattispecie di reato poste a tutela del patrimonio agroalimentare all’interno del catalogo dei reati presupposto.

E’  stata prevista, per prima cosa, l’abrogazione dei reati di cui agli artt. 516 c.p. (“vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine”) e dall’art. 517-bis c.p. (“circostanze aggravanti”). Inoltre, è stata inasprita la pena per il reato di “contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari” (art. 517-quater c.p.), punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro. Incrementate anche le condotte punibili: oltre all’immissione sul mercato, vengono sanzionate le condotte di spedizione, esportazione, trasporto, somministrazione e offerta di prodotti agroalimentari.

Vengono introdotti poi nuovi reati: dalla frode alimentare” (art. 516-sexies c.p.), che punisce chi importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, pone in vendita, distribuisce o mette altrimenti in circolazione, alimenti, acque e bevande non genuini o, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversi da quelli dichiarati, passando per il “commercio di alimenti con segni mendaci” (art. 517-septies c.p.), che punisce chi, nell’esercizio di un’attività agricola, esporta, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale alimenti, acque e bevande, utilizzando segni distintivi o indicazioni, che sa essere falsi o ingannevoli al fine di indurre in errore il compratore, sull’origine, sulla provenienza, sulla qualità degli alimenti o degli ingredienti, fino alle circostanze aggravanti previste dall’art. 517-octies c.p. (cd. “agropirateria”), che inasprisce la pena nel caso in cui vengano coinvolti prodotti recanti marchio DOP o e IGP, utilizzati falsi documenti di trasporto o false dichiarazioni all’Autorità di vigilanza, se le quantità di alimenti sono ingenti o qualora i prodotti siano venduti come biologici pur non possedendo i requisiti prescritti dalla legge.

La modifica degli eco-reati

Il nuovo D.Lgs. 81/2026 è intervenuto in modo significativo sia sul codice penale che sul D.Lgs. 231/2001, con particolare riferimento all’art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001 in materia di reati ambientali.

La riforma è ispirata dalla necessità tanto di estendere la tutela penale a nuove condotte rilevanti, quanto di prevenire illeciti commessi nell’ambito della filiera produttiva e commerciale, tema di grande rilievo sotto vari aspetti oggi. La riforma merita particolare attenzione, con riferimento alla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in quanto interviene con modalità differenti e sotto diversi profili: proprio per tale ragione, si rende necessario un aggiornamento puntuale dei modelli organizzativi per mantenere gli stessi costantemente adeguati alla normativa ambientale.

Per prima cosa, vengono introdotte nuove fattispecie di reato rilevanti per le imprese fra cui quelle di commercio di sostanze inquinanti” (art. 452-bis.1 c.p.), produzione e commercio di sostanze ozono lesive” (art. 4 D.Lgs. 81/2026) e di produzione e commercio di gas a effetto serra” (art. 5 D.Lgs. 81/2026), che entrano nel catalogo dei reati presupposto. Viene, invece, abrogato il reato di “distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto” (art. 733-bis c.p.).

Merita attenzione anche l’introduzione delle nuove definizioni fornite dal D.Lgs. 81/2026, ossia quelle di ecosistema”, di “habitat” e di “abusività, in quanto dettagliano, recependo la prassi e la recente giurisprudenza consolidata, delle nozioni rilevanti in materia ambientale. Rilevante, inoltre, anche l’introduzione di nuove circostanze aggravanti specifiche ad opera dell’art. 452-sexiesdecies c.p. (profitto di rilevante entità e commissione del reato mediante presentazione di dichiarazioni false o attestanti cose non vere) che, seppur non rientrando formalmente nel catalogo 231, ha rilievo in quanto la sanzione pecuniaria è aggravata per l’ente nel caso in cui la stessa sussista per uno dei reati applicabili.