L’analisi della disciplina della responsabilità amministrativa degli enti svolta nei precedenti articoli, in particolare in un’ottica comparata con l’ordinamento spagnolo, permette di apprezzare meglio la proposta di riforma del d.lgs. 231/01 presentata dalla Commissione presieduta dal dott. Fidelbo.
Istituito il 7 febbraio 2024, presso l’Ufficio di Gabinetto, il Tavolo tecnico è stato incaricato di individuare una concreta prospettiva di riforma del decreto 231, presentata a novembre 2025. Secondo quanto affermato dalla Commissione, “la proposta di riforma punta ad implementarne la vocazione preventiva, in una duplice direzione: da un lato, elevando la colpa di organizzazione ad elemento costitutivo dell’illecito dell’ente […]; dall’altro lato, introducendo nuove forme di premialità, volte a favorire il recupero dell’ente alla legalità”.
La proposta interviene sia su profili di diritto sostanziale, sia su profili di diritto processuale. L’analisi che segue è incentrata prettamente sui primi, specialmente su quelli che potrebbero risolvere le criticità affrontate nei precedenti articoli.
Il primo profilo affrontato dalla Commissione riguarda il tema dei criteri d’imputazione della responsabilità nei reati colposi. In questa tipologia di reati la giurisprudenza ha ricostruito i requisiti dell’interesse o del vantaggio come risparmio di spesa o come incremento produttivo perseguito o effettivamente conseguito (Cass., S.U., 18/9/2014, n. 38343, cit.; Cass., sez. IV, 9/8/2018, n. 38363). Si tratta di una soluzione ampiamente condivisa, che ha indotto il Tavolo tecnico a proporne l’esplicitazione normativa. È proprio questo il contenuto del comma 1-bis che verrebbe introdotto all’art. 5, cristallizzando così l’orientamento giurisprudenziale.
Un secondo tema che viene affrontato riguarda la colpa di organizzazione. In ragione dei numerosi contributi dottrinali e giurisprudenziali, la Commissione propende per un’impostazione che faccia assurgere la colpa organizzativa quale elemento costitutivo della responsabilità dell’ente. L’accoglimento di tale impostazione segnerebbe un allontanamento dalle teorie organicistiche, che portavano a distinguere a seconda che il reato venisse commesso da un apicale o da un subordinato, rendendo il requisito della colpa d’organizzazione un elemento che “abbraccia entrambe le ipotesi”. Il nuovo art. 6, nell’affermare quanto appena descritto, attribuirebbe centralità al nesso che deve intercorrere tra il reato e la mancata o inefficace attuazione del modello. Il Tavolo, pur riconoscendo che la responsabilità dell’ente non può fondarsi automaticamente sulla sola carenza del modello, insiste sulla centralità del modello organizzativo quale sistema unitario di prevenzione. La singola cautela o il singolo presidio non possono essere valutati isolatamente, ma devono essere considerati nella loro integrazione con l’intero assetto organizzativo e con gli altri requisiti del modello.
Il nuovo art. 6, inoltre, eliminerebbe il requisito dell’elusione fraudolenta del modello. Come rilevato in un apposito contributo, questo criterio ha alimentato un forte dibattito. Essendo chiaro che con elusione fraudolenta si richiamano condotte ingannevoli o decettive e non già la mera violazione del modello, questo criterio si è spesso tradotto in un requisito “mortifero”, in ragione della difficoltà di prova. Vi è stato chi aveva proposto una sostituzione di detto elemento con quello di violazione del modello. La Commissione ha ritenuto che elevando a criterio costitutivo della responsabilità la colpa d’organizzazione, l’eventuale violazione risulterebbe assorbita nel tessuto della norma. Il requisito, infatti, costituisce un’ipotesi di inefficace attuazione del modello ovvero un’inidoneità ex ante.
Modificata in questi termini l’intelaiatura del nuovo art. 6, il Tavolo tecnico analizza alcuni profili problematici che potrebbero essere riscontrati.
In particolare, rileva che la proposta di riforma non ha introdotto una disciplina ad hoc per i gruppi d’imprese. Ad avviso della Commissione, però, l’assenza di una regolamentazione specifica non costituisce una lacuna significativa. Il silenzio in materia ha un valore preciso, ossia la necessità di rispettare gli ordinari criteri di applicazione dell’imputazione del reato all’ente. In sede di prima applicazione della disciplina, la giurisprudenza di merito aveva attribuito la responsabilità della holding per il reato della controllata sulla base di quello che viene definito “interesse di gruppo”. La Cassazione non ha però tardato a dettare dei criteri che risultassero compatibili con il dettato del decreto 231. Nella sentenza n. 24583/2011 nonché in successive pronunce, la Suprema Corte ha chiarito che la capogruppo o altra società del gruppo può essere chiamata a rispondere solo quando un soggetto che agisca per suo conto abbia concorso nel reato-presupposto e quando sussista anche un interesse o vantaggio riferibile a tale società.
Un’ulteriore proposta riguarda poi il contenuto dei modelli organizzativi. La nuova formulazione dell’art. 7 fornirebbe l’ossatura essenziale dei MOG senza cadere in un’eccessiva elencazione di requisiti che finirebbero per irrigidire la disciplina. In particolare, verrebbero esplicitati a livello legislativo i principi della segregazione delle funzioni, gli obblighi di formazione, la descrizione del sistema dei controlli interni e gli obblighi di segnalazione.
In merito all’OdV, nonostante il position paper del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili avesse rilevato la carenza di una disciplina apposita di detto organo come una lacuna da colmare, il Tavolo tecnico ha ritenuto sufficiente limitarsi ad alcune integrazioni, con particolare riferimento alla professionalità di detto organismo e alla necessità di disporre di adeguate risorse finanziarie.
Un profilo di particolare rilievo riguarda, inoltre, la valutazione di idoneità del modello organizzativo. La proposta introduce, infatti, un nuovo art. 7-bis, volto a ridurre l’incertezza applicativa che, sin dall’entrata in vigore del d.lgs. 231/2001, ha caratterizzato il giudizio sull’adeguatezza dei modelli. L’obiettivo è quello di evitare che la valutazione giudiziale resti affidata a parametri eccessivamente discrezionali, valorizzando invece le linee guida, le procedure semplificate, le norme tecniche e le buone prassi di settore. In questa prospettiva, il giudice, nel valutare l’idoneità del modello, dovrà tenere specificamente conto di tali parametri e, qualora intenda discostarsene, sarà tenuto a motivare espressamente le ragioni della ritenuta inidoneità. La disposizione assume quindi una funzione di orientamento del giudizio, senza sottrarre al giudice il potere di verifica concreta, ma rendendone più controllabile e prevedibile l’esercizio.
La proposta fornisce utili indicazioni anche relativamente all’ipotesi di reato-presupposto commesso sul territorio italiano da una società avente la sede principale in un altro Stato. In tali ipotesi, richiedere l’adozione e l’efficace attuazione di un MOG conforme alla legislazione italiana potrebbe risultare svantaggioso per detto ente. In ragione di ciò, nel valutare la sua responsabilità, i giudici nazionali saranno tenuti a valutare se i diversi presidi adottati possano essere ritenuti equivalenti rispetto a quelli richiesti dal nostro legislatore, sotto il profilo della capacità preventiva.
In merito all’art. 8, invece, il Tavolo tecnico, nel confermare l’autonomia della responsabilità dell’ente quando l’autore del reato non sia imputabile o identificato, propone di inserire anche l’ipotesi in cui “l’autore del reato non sia punibile per mancanza di colpevolezza determinata o agevolata proprio dalle carenze organizzative”.
Sul versante delle cause estintive, la proposta conferma il principio del “decumulo unilaterale in danno dell’ente”, ma ne amplia le deroghe. Accanto all’amnistia, vengono infatti considerate anche la remissione di querela, l’estensione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, le condotte di ravvedimento operoso nei reati tributari e l’adempimento delle prescrizioni impartite dagli organi accertatori nel caso di reati ambientali.
Di particolare interesse è l’introduzione dell’art. 8-bis, che configura una causa estintiva dell’illecito amministrativo per l’ente che, prima del reato, si sia dotato di un modello organizzativo, poi rivelatosi parzialmente inidoneo. Entro il termine previsto, l’ente può chiedere al giudice di porre rimedio alle carenze mediante una proposta di riorganizzazione o integrazione del modello, accompagnata dalle attività dirette a eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato, dal risarcimento del danno e dalla messa a disposizione del profitto.
Un altro tema affrontato riguarda le PMI. La proposta di riforma introduce un regime speciale per gli enti nei quali non sia realmente possibile distinguere la soggettività dell’autore del reato da quella dell’ente stesso. Si fa riferimento alle ipotesi in cui vi sia piena coincidenza tra l’interesse sociale e quello dell’autore individuale, rendendo il “centro decisionale sostanzialmente unico e indistinguibile”. Il rischio che si vuole evitare è quello di produrre un vero e proprio bis in idem sostanziale con contestuale cumulo di sanzioni sproporzionate ai danni dello stesso soggetto. Non essendo percorribile la strada di rendere immuni enti al di sotto di una certa soglia dimensionale, per ragioni di politica criminale, il nuovo art. 12-bis opta per la logica della “compensazione sanzionatoria” attraverso la quale si consente al giudice di modulare o non applicare la sanzione pecuniaria dell’ente quando vi sia, in concreto, il rischio di una duplicazione punitiva, ferme restando la confisca e le sanzioni interdittive.
Per individuare i casi in cui tale criterio può trovare applicazione, la Commissione richiama gli indici elaborati dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 45100/2021. In quella sede, la Suprema Corte ha precisato che occorre verificare, in particolare, che il soggetto apicale autore del reato sia proprietario unico o comunque titolare di una partecipazione largamente maggioritaria; che sussista un rischio concreto, e non meramente astratto, di cumulo sanzionatorio e che l’ente sia privo di una struttura organizzativa realmente apprezzabile. In questo modo, l’applicazione della norma viene circoscritta alle sole realtà imprenditoriali effettivamente elementari.
Un’ulteriore questione affrontata dal Tavolo tecnico riguarda la disciplina della prescrizione dell’illecito dell’ente. Il regime attualmente previsto dal d.lgs. n. 231/2001 si caratterizza per alcuni tratti peculiari: il termine prescrizionale è unico ed è pari a cinque anni; sono previste specifiche cause interruttive; l’esercizio dell’azione penale determina l’interruzione definitiva del decorso del termine; infine, la prescrizione dell’illecito dell’ente conserva autonomia rispetto a quella del reato-presupposto commesso dalla persona fisica.
Le novità introdotte dalla riforma Cartabia, e in particolare l’introduzione dell’istituto dell’improcedibilità, hanno indotto la Commissione a ritenere necessario un intervento di revisione anche su tale profilo. A tal fine, sono state elaborate due diverse proposte normative.
La prima si caratterizza per l’estensione del regime della prescrizione del reato anche all’illecito commesso dall’ente, modulando i termini della prescrizione a seconda dei limiti edittali di pena previsti per il reato-presupposto. L’equiparazione riguarderebbe anche le cause sospensive e interruttive della prescrizione. In aggiunta, verrebbe espressamente applicata la disciplina dell’improcedibilità attraverso l’introduzione dell’art. 37-bis. Quest’ultima disposizione è comune ad entrambe le proposte alternative.
Il secondo testo, invece, prevede un unico termine prescrizionale di sei anni, rimanendo immutata la disciplina degli atti interruttivi con la sola precisazione che tale effetto è prodotto dall’adozione della misura cautelare e non già dalla mera richiesta.
Quanto al trattamento sanzionatorio e al catalogo dei reati-presupposto, la Commissione, rilevata la delicatezza della materia, ha ritenuto opportuno limitarsi a dettare criteri di delega diretti a porre le basi per una successiva revisione.
Con specifico riferimento al catalogo dei reati-presupposto, il Tavolo ritiene necessaria una razionalizzazione volta a circoscriverlo alle fattispecie maggiormente attinenti alla criminalità d’impresa.
Sul piano sanzionatorio, la Commissione rileva invece che l’attuale meccanismo delle quote non sempre consente un adeguato adattamento delle sanzioni pecuniarie alle diverse realtà imprenditoriali. Esso rischia infatti di tradursi, a seconda dei casi, in trattamenti eccessivamente onerosi oppure privi di reale efficacia dissuasiva. Da qui la proposta di revisione del regime, al fine di assicurare un trattamento sanzionatorio proporzionato e dissuasivo.
La proposta di riforma appare dunque idonea a rafforzare la funzione preventiva del d.lgs. 231/2001, valorizzando il modello organizzativo come strumento effettivo di gestione del rischio-reato. Le soluzioni prospettate consentono di rendere il sistema più coerente, proporzionato e prevedibile, offrendo agli enti parametri più chiari per orientare la propria compliance e favorendo il concreto recupero dell’ente alla legalità.



