Entrano in vigore le modifiche ai reati ambientali apportate dal D.Lgs. 81/2026

Il decreto legislativo 21 aprile 2026 n. 81, in attuazione alla Direttiva (UE) 2024/1203, si inserisce nel processo europeo di rafforzamento della tutela penale dell’ambiente. La riforma nasce all’interno della più ampia strategia della transizione verde e risponde all’esigenza di contrastare in modo più efficace i fenomeni di inquinamento, degrado degli ecosistemi e perdita di biodiversità, considerati ormai emergenze strutturali e non più episodiche.

Uno degli aspetti più rilevanti della riforma è il mutamento di prospettiva nella concezione del bene giuridico ambiente. Si supera definitivamente la visione tradizionale, basata sulla separazione tra aria, acqua e suolo, per adottare un approccio ecosistemico. L’ambiente viene infatti considerato come un sistema complesso e interconnesso, che comprende ecosistemi, habitat, biodiversità, flora e fauna, tutti meritevoli di tutela autonoma e integrata.

Il decreto attribuisce particolare importanza alle definizioni normative. L’ecosistema viene descritto come un’unità funzionale risultante dall’interazione tra comunità di organismi viventi e ambiente fisico. L’habitat, invece, non è più limitato alle sole aree protette, ma assume una dimensione più ampia, includendo anche contesti naturali non vincolati.

Questo ampliamento comporta un significativo rafforzamento dell’area del penalmente rilevante.

La fattispecie di inquinamento ambientale viene profondamente rivista.

L’art. 452-bis c.p. viene riformulato per includere espressamente anche habitat ed ecosistemi tra gli oggetti della tutela. La soglia di rilevanza penale resta quella della compromissione o del deterioramento “significativi e misurabili”, ma assume maggiore importanza la durata degli effetti e la loro incidenza sugli equilibri naturali, anche quando non si tratti di aree formalmente protette.

Una delle innovazioni più significative è l’introduzione dell’art. 452-bis.1 c.p., che punisce il commercio di prodotti inquinanti.

La norma colpisce chi immette sul mercato prodotti idonei a provocare, attraverso il loro utilizzo, emissioni o immissioni di sostanze, energia o radiazioni capaci di danneggiare in modo serio l’ambiente.

Si tratta di un reato di pericolo, che interviene in una fase anticipata rispetto al danno, mirando a impedire la diffusione di prodotti intrinsecamente pericolosi per ecosistemi e salute umana. In particolare, viene punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 ad euro 100.000, chiunque abusivamente immette sul mercato o mette comunque in circolazione un prodotto il cui impiego, per lo scarico, l’emissione o l’immissione di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell’aria, nel suolo o nelle acque che ne deriva, cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, di un habitat, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

La pena è aumentata se dal fatto deriva un pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone; un pericolo rilevante alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, a un habitat, alla fauna o alla flora.

La pena è aumentata da un terzo alla metà quando l’inquinamento è prodotto alternativamente in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico; in danno di specie animali o vegetali protette; in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli; in danno di un ecosistema quando l’inquinamento ha effetti durevoli. Nel caso in cui l’inquinamento di un habitat all’interno di un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ne causi la distruzione la pena è aumentata da un terzo a due terzi.

Sono altresì applicabili la pena accessoria dell’incapacità di contrattare con la PA e la confisca in casi particolari. Siamo in presenza di un reato a forma vincolata e a doppio evento: si richiede che il pericolo generato dall’immissione in commercio del prodotto cagioni, prima, un evento lesivo intermedio dal quale, poi, scaturisca la messa in pericolo o la lesione effettiva della vita o dell’incolumità di una o più persone.

La riforma rafforza anche il sistema delle circostanze aggravanti.

Difatti, il legislatore interviene aggravando il trattamento sanzionatorio nei casi in cui dall’inquinamento ambientale o dal commercio di prodotti inquinanti derivino eventi di morte o lesioni (art. 452-ter c.p.), prevedendo pene più severe rispetto al regime previgente.

Parallelamente, nell’ambito dei reati disciplinati dal Titolo VI-bis del Libro II del codice penale, è stabilito un ulteriore aumento di pena qualora il reato produca un profitto di particolare rilevanza economica oppure sia realizzato mediante l’impiego o la produzione di documentazione falsa o contenente dichiarazioni non veritiere (art. 452-sexiesdecies c.p.).

Un’altra innovazione centrale riguarda la nozione di “abusivamente”. D’altro canto, il nuovo art. 452-quinquiesdecies c.p. precisa che non si tratta più soltanto dell’assenza di autorizzazione amministrativa, ma anche della violazione sostanziale della normativa europea e nazionale in materia ambientale. Rientrano quindi nella nozione anche le condotte formalmente autorizzate ma sostanzialmente illegittime, nonché quelle basate su autorizzazioni ottenute in modo fraudolento, con violenza o attraverso reati contro la pubblica amministrazione.

Si segnala, inoltre, l’introduzione del nuovo reato di produzione e commercializzazione di sostanze lesive dello strato di ozono, che punisce chiunque, in modo abusivo, produca, importi, esporti, immetta sul mercato, utilizzi o rilasci sostanze capaci di ridurre lo strato di ozono, sia in forma pura sia sotto forma di miscele, con esclusione dei prodotti agricoli già regolarmente autorizzati. Per tali condotte è prevista la pena della reclusione da due a cinque anni e della multa da 10.000 a 80.000 euro.

La medesima sanzione si applica anche a chi commercializzi o utilizzi apparecchiature e relativi componenti contenenti tali sostanze o che ne dipendano per il loro funzionamento, sempre nei limiti delle autorizzazioni previste per il settore agricolo. Nei casi in cui i fatti siano commessi con colpa grave, è prevista una riduzione della pena da un terzo a due terzi.

Accanto a tale fattispecie, il legislatore introduce anche una nuova contravvenzione relativa ai gas a effetto serra fluorurati, punendo chi, in maniera abusiva, produca, importi o esporti tali gas, sia allo stato puro sia all’interno di miscele, oppure commercializzi prodotti e apparecchiature contenenti tali sostanze o che ne richiedano l’impiego per il funzionamento. Per queste ipotesi è prevista la pena dell’arresto da sei mesi a un anno o, in alternativa, l’ammenda da 10.000 a 150.000 euro. È inoltre punito chiunque immetta sul mercato, utilizzi o rilasci tali sosta

Sono pure estese ai reati suddetti alcune disposizioni comuni ai delitti contro l’ambiente, fra cui il ravvedimento operoso ex art. 452-decies c.p., la confisca ex art. 452-undecies c.p. e il ripristino dello stato dei luoghi ex art. 452-duodecies c.p.

Il decreto interviene altresì sull’art. 25-undecies del D.Lgs. n. 231/2001, relativo alla responsabilità amministrativa degli enti in materia di reati ambientali.

L’obiettivo della riforma è quello di ampliare il novero dei reati presupposto rilevanti ai fini dell’imputazione della responsabilità dell’ente, rafforzare il sistema sanzionatorio pecuniario e introdurre un meccanismo di aggravamento automatico delle pene in presenza di specifiche circostanze aggravanti di natura ambientale.

Con riferimento al regime sanzionatorio applicabile alle persone giuridiche, il legislatore ha scelto di mantenere il modello basato sulle quote, prevedendo tuttavia un innalzamento selettivo degli importi delle sanzioni. È stata invece esclusa l’adozione del sistema proposto a livello europeo, che avrebbe parametrato la sanzione a percentuali del fatturato globale dell’ente oppure a una somma pecuniaria fissa di elevatissimo importo.

La riforma incide in maniera rilevante anche sull’estensione del rischio penale in capo all’impresa. Il decreto, infatti, amplia ulteriormente il catalogo dei reati ambientali inserendo tra i reati presupposto di cui all’art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001 il nuovo delitto di commercio di prodotti inquinanti ex art. 452-bis.1 c.p., nonché le nuove fattispecie di produzione e commercio di sostanze lesive dello strato di ozono e di gas a effetto serra.

Tale ampliamento comporta un’estensione della responsabilità anche a soggetti economici che non siano direttamente utilizzatori delle sostanze inquinanti, ma che intervengano nelle fasi di produzione, distribuzione o commercializzazione di prodotti potenzialmente idonei a generare emissioni o immissioni dannose per l’ambiente.

Parallelamente, il quadro normativo non rimane invariato sul piano sanzionatorio: viene infatti previsto un incremento pari a un terzo delle sanzioni pecuniarie applicabili agli enti in relazione ai delitti ambientali aggravati (tra cui quelli previsti dagli artt. 452-bis commi 2, 3 e 4, 452-bis.1 commi 2, 3 e 4, 452-quater comma 3 e 452-sexiesdecies c.p.), attraverso l’introduzione del comma 1-quater all’art. 25-undecies.

La riforma si completa con un rafforzamento del sistema di governance.

Viene istituito un coordinamento nazionale presso la Procura generale della Corte di cassazione e previsto un obbligo di raccolta dati statistici a livello europeo. Inoltre, entro il 2027 dovrà essere adottata una strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali, con l’obiettivo di garantire una risposta uniforme, efficace e strutturata a livello sistemico.