Violazioni delle misure restrittive UE: introdotti nuovi reati 231

Il D.Lgs. n. 211/2025 (“Attuazione della direttiva 2024/1226/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell’Unione e che modifica la direttiva 2018/1673”) ha introdotto nuovi reati nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Viene introdotto, infatti, il nuovo art. 25-octies.2 al Decreto 231, con l’obiettivo di minimizzare il rischio di violazioni delle misure restrittive dell’Unione relative agli scambi internazionali, con riferimento alle aziende che acquistano o vendono in Paesi extra-UE.

La violazione delle misure restrittive imposte dall’Unione europea era già punita dalla sanzione prevista dall’art. 20 del d.lgs. 221/2017, che prevede la pena della reclusione dai 2 ai 6 anni.

Con il nuovo Decreto, il Legislatore ha introdotto un nuovo capo all’interno del codice penale, dedicato ai «Delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell’Unione europea».

In particolare, il nuovo art. 25-octies.2, rubricato “Reati in materia di violazione di misure restrittive dell’Unione europea”, estende la responsabilità amministrativa degli enti ai delitti previsti dal Capo I-bis del Titolo I del Libro II del codice penale, prevedendo sanzioni pecuniarie determinate in percentuale sul fatturato annuo dell’ente nell’esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, nell’esercizio precedente l’applicazione delle sanzioni pecuniarie.

Le nuove fattispecie richiamate sono:

Tra le principali novità emerge la circostanza per cui gli importatori e/o esportatori che non rispettano i divieti imposti dalla normativa UE possono ora incorrere in una sanzione penale di cui potrà essere ritenuta responsabile anche la società presso la quale lo stesso presta attività lavorativa.

Tali nuove misure rendendo indispensabile un aggiornamento dei modelli di organizzazione e gestione.
Soltanto attraverso un attento risk assesment e specifiche procedure volte a evitare ogni possibile errore, è possibile escludere, eventualmente, la responsabilità dell’azienda. Le imprese che violano i divieti imposti dall’Unione europea, dunque, in assenza di presidi di controllo, potrebbero incorrere in una severa sanzione pecuniaria.

I reati presupposto della responsabilità dell’ente prevedono, per le persone fisiche (dunque i legali rappresentanti e/o i soggetti apicali), una sanzione detentiva che va dai due ai sei anni di reclusione e la multa da 25.000 ai 250.000 euro, in caso di violazione delle misure restrittive imposte dall’Unione europea.

Il Legislatore ha ritenuto diverse condotte meritevoli di essere sanzionate e, dunque, integranti reato: tra queste vi sono l’importazione, l’esportazione, la vendita, l’acquisto, la commercializzazione, il trasferimento, il transito e il trasporto di beni, oltre alla messa a disposizione di fondi o risorse a soggetti sanzionati, la mancata adozione di misure di congelamento su fondi o risorse economiche destinate a soggetti sanzionati.

La pena, inoltre, si estende anche a chi compie una delle operazioni descritte senza la relativa autorizzazione o se quest’ultima è stata ottenuta fornendo informazioni o documenti falsi.

Le pene, in sintesi, variano in base alla gravità della condotta:

  • per la violazione delle misure restrittive (art. 275-bis c.p.), è prevista la reclusione da due a sei anni e la multa da 25.000 a 250.000 euro;
  • per la violazione degli obblighi informativi (art. 275-ter c.p.), la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da 15.000 a 50.000 euro;
  • per la violazione delle condizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate (art. 275-quater c.p.), la reclusione da due a cinque anni e la multa da 25.000 a 150.000 euro;
  • per la violazione colposa di cui all’art. 275-quinquies c.p., la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 15.000 a 90.000 euro;
  • nel caso in cui le attività vietate abbaino un valore inferiore a 10.000 euro, non si applica la sanzione penale ma una sanzione amministrativa pecuniaria, che, a seconda della fattispecie, può variare da un minimo di 15.000 euro a un massimo di 80.000 euro.

Per quanto riguarda, invece le sanzioni per l’ente, queste vanno:

  • dall’1% al 5% del fatturato dell’anno precedente per i reati di violazione delle misure restrittive (art. 275-bis c.p.) e alla violazione delle condizioni previste dalle autorizzazioni rilasciate dall’autorità (275-quater c.p.);
  • dallo 0,5% all’1% del fatturato dell’anno precedente per le violazioni degli obblighi informativi verso le autorità competenti (art. 275-ter c.p.).

Qualora, invece, il fatturato non fosse accertabile la sanzione sarà:

  • da 3 a 40 milioni di euro in relazione ai reati di cui all’art. 275-bis e art. 275-quater c.p.;
  • da 1 a 8 milioni di euro in relazione ai reati di cui all’art. 275-ter, primo e secondo comma c.p. e di cui all’art. 12, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Si tratta di una novità interessante in quanto, generalmente, le sanzioni irrogabili agli enti sono determinate in quote, mentre in questo caso il parametro è la percentuale di fatturato riferita all’esercizio precedente a quello nel quale è stato commesso il reato.

Si tratta di una tematica estremamente rilevante per gli enti, poichè, specie nelle organizzazioni più complesse e strutturate la sanzione pecuniaria potrebbe rivelarsi veramente severa, considerata anche insieme alla confisca del profitto ed alle possibili sanzioni interdittive di lunga durata.

Tale novità normativa impone – soprattutto alle aziende maggiormente strutturate – di rivedere, tra le varie cose, il sistema di procure e deleghe. Il nuovo sistema sanzionatorio, infatti, richiede responsabilità chiare nell’organizzazione e sui mercati, categorie di beni e canali commerciali a rischio. Per tale ragione, le deleghe dovranno essere specifiche e coerenti con i relativi rischi, oltre che supportate da risorse adeguate.

Infine, al comma 3 dell’art. 25-octies.2 è stato previsto che, in caso di condanna per uno dei reati sopra richiamati, si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2 per una durata non inferiore a due anni e non superiore a sei anni (se il reato è stato commesso da uno dei soggetti apicali) e per una durata non inferiore a un anno e non superiore a tre anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti sottoposti.