Modello 231 e Società di Calcio

Molte società sportive ritengono che l’adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito MOG) ex D.Lgs. 231/01, sia un’azione sufficiente a schermarle da eventuali responsabilità, nel caso di commissione di uno dei reati presupposto previsti dalla norma.

Tuttavia, una significativa decisione del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI (n. 20/2025) ha chiarito la reale portata dell’adozione del Modello Organizzativo nell’ambito delle Società di Calcio.

Il caso concreto

Una società calcistica iscritta ad un campionato nazionale, veniva sanzionata con punti di penalizzazione per il tardivo versamento di ritenute fiscali.

La Società, si difendeva nell’ambito del procedimento attivato a suo carico, sostenendo di essere estranea ai fatti, attribuibili esclusivamente al comportamento doloso e fraudolento di una propria apicale, la quale avrebbe agito eludendo le disposizioni del Modello 231 adottato dal Club.

Il principio affermato dal Collegio di Garanzia dello Sport

Il Collegio di Garanzia, all’esito del procedimento, ha rigettato la tesi difensiva della Società calcistica, affermando che la mera adozione di un Modello Organizzativo, non possa costituire in sé un elemento esimente o un “passepartout” per escludere la responsabilità dell’Ente.

Veniva infatti accertata, in concreto, l’inadeguatezza, delle norme contenute nel Modello ad evitare o ridurre i rischi di commissione dei reati presupposto di cui al D.Lgs 231/01, oltre al funzionamento inefficiente dello stesso.

La “colpa di organizzazione” del Club, in sostanza, sarebbe stata ravvisata nell’aver concentrato, in capo ad un unico soggetto, una pluralità di funzioni critiche e concorrenti: decidere i pagamenti, operarli direttamente sui conti correnti e, infine, attestare gli adempimenti agli organi di controllo federali.

Tali funzioni, per converso, avrebbero dovuto essere tenute segregate o quanto meno diffuse tra più soggetti, onde prevedere presidi di controllo a più livelli, garantendo l’effettiva prevenzione rispetto alle fattispecie di reato poi commesse.

Le conclusioni

Il Modello Organizzativo non é stato aggirato dal soggetto apicale a cui la Società aveva attribuito plurime funzioni, ma il comportamento illecito é stato posto in essere nell’ambito di regole organizzative interne inadeguate a presidiare i rischi di commissione dei reati presupposto.

Il MOG, infatti, è risultato generico, ed incentrato sulla prevenzione dei reati fiscali in generale, ma del tutto privo di procedure specifiche idonee a presidiare il rischio, cruciale per un Club sportivo, del rispetto delle scadenze federali.

Infine, il Modello Organizzativo, non ha rispettato il principio di segregazione dei poteri, rendendo agevole la commissione delle condotte illecite per mancanza di presidi di controllo adeguati, derivato dall’accentramento di funzioni in capo ad un unico soggetto.