In tema di responsabilità da reato degli enti il giudice, a fronte della prescrizione del reato presupposto, deve procedere all’accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse o a cui vantaggio l’illecito fu commesso, e, verificata, quantomeno in via incidentale, la sussistenza del fatto di reato, deve accertare la ricorrenza dei presupposti dell’illecito amministrativo oltre ogni ragionevole dubbio, ai sensi dell’art. 533 c.p.p.
Si tratta di una regola che trova applicazione tanto in virtù delle clausole di estensione delle norme del codice di rito previste dagli artt. 34 e 35 del d.lgs. n. 231/2001, quanto in forza dell’art. 66 del medesimo decreto, il quale impone al giudice, in presenza di prova mancante, insufficiente o contraddittoria, di darne atto espressamente in sentenza.
In particolare, secondo la Suprema Corte, i giudici di merito, nella motivazione, non hanno declinato in termini specifici l’interesse o il vantaggio concretamente perseguito o attinto dall’ente in diretto rapporto con il reato presupposto, ma hanno argomentato sul punto valorizzando “dati metagiuridici di natura sociologica”.
La pronuncia, in continuità con precedenti conformi (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Rv. 261114–01), ribadisce che l’interesse, quale espressione di una valutazione teleologica della condotta, va apprezzato ex ante, ossia al momento della commissione del fatto e secondo un parametro di giudizio sostanzialmente soggettivo, mentre il vantaggio, caratterizzato da una connotazione essenzialmente oggettiva, deve essere valutato ex post, alla luce degli effetti concreti prodotti dall’illecito.
In altri termini, la responsabilità dell’ente non può fondarsi su valutazioni generiche o su considerazioni sociologiche, ma richiede una ricostruzione concreta e puntuale del rapporto tra il requisito di interesse o vantaggio e il reato.
I giudici devono, dunque, motivare in maniera chiara come e in quale misura il reato abbia prodotto un vantaggio effettivo o sia stato commesso nell’interesse dell’ente, assicurando coerenza con i criteri stabiliti dall’art. 5 del d.lgs. 231/2001 (interesse ex ante, vantaggio ex post).
Infine, la Suprema Corte ha sottolineato che la corretta individuazione del requisito dell’interesse o del vantaggio dell’ente in relazione al reato presupposto incide direttamente anche sulla legittimità della confisca, la quale richiede un imprescindibile rapporto di derivazione causale tra il profitto confiscabile ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e l’illecito attribuito all’ente.
In proposito, la Cassazione ha chiarito che il profitto oggetto di confisca ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 231/2001 coincide esclusivamente con il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto, escludendo i benefici indiretti o secondari derivanti dall’illecito.
Pertanto, ritenuto fondato il ricorso, la Seconda Sezione ha annullato la sentenza impugnata e disposto il rinvio per un nuovo giudizio a diversa Sezione della Corte di Appello competente.



