La procedura di archiviazione nel processo nei confronti degli enti

Gli aspetti processuali relativi alla responsabilità amministrativa dell’ente trovano espressa disciplina negli artt. 34 e 35 del decreto legislativo 231 del 2001, i quali compiono un espresso rinvio alle norme del codice di procedura penale.

Sono presenti, però, profili di differenza rispetto alla disciplina applicabile nei confronti delle persone fisiche, emersi, anche e soprattutto, guardando alla procedura di archiviazione, disciplinata dall’art. 58 del decreto.

L’art. 58 cit. prevede che il pubblico ministero, qualora non proceda alla contestazione dell’illecito amministrativo a norma dell’art. 59, emetta decreto motivato di archiviazione degli atti, comunicandolo al Procuratore Generale presso la Corte d’appello.

Quest’ultimo ha facoltà di svolgere gli accertamenti indispensabili e, ove ricorrano le condizioni, potrà contestare all’ente le violazioni amministrative conseguenti al reato, nel termine di sei mesi dalla comunicazione.

Ove ciò non avvenga, il decreto di archiviazione può essere emesso in presenza di alcune condizioni, le medesime previste dall’art. 408 c.p.p. per le persone fisiche.

L’attività del Procuratore Generale rappresenta, dunque, l’unica forma di controllo sull’operato del pubblico ministero.

Difatti, l’art. 58 fa venir meno la facoltà del danneggiato di proporre opposizione avverso il decreto così come viene a mancare l’ipotesi di rigetto della richiesta di archiviazione da parte del GIP, previste nell’ambito del procedimento a carico delle persone fisiche dagli artt. 409 e 410 c.p.p.

Dunque, l’eventuale riapertura delle indagini non dovrà seguire i dettami dell’art. 414 c.p.p., ma il PM avrà la possibilità di procedere ad una nuova annotazione a carico dell’ente per il medesimo illecito, senza che occorra un’autorizzazione da parte del giudice.

È però accaduto, come nell’ambito del caso Impregilo, che si generi confusione tra i due iter di archiviazione nell’evenienza in cui il PM, a causa di un mero errore, presenti una richiesta di archiviazione al GIP, omettendo di procedere, invece, all’emissione del decreto di archiviazione del procedimento a carico dell’ente ai sensi dell’art. 58.

Tale circostanza aveva fatto sorgere il problema circa l’effettiva equipollenza della richiesta avanzata al GIP rispetto al decreto ex art. 58 d.lgs. 231/2001, chiedendosi se l’ordine di imputazione coatta formulato dal GIP nei confronti delle persone fisiche, in forza del reato da queste posto in essere, potesse trovare applicazione anche nei confronti dell’ente per l’illecito amministrativo connesso.

A dirimere la questione sono intervenuti i giudici di legittimità con sentenza della Sesta Sezione Penale n. 23401 del 2022 chiarendo il rapporto tra la disciplina di archiviazione valevole per l’ente e quella applicabile nei confronti delle persone fisiche.

Il citato art. 58 attribuisce al Pubblico Ministero il potere di emettere decreto motivato di archiviazione laddove ritenga che non vi siano i presupposti per l’esercizio dell’azione penale senza la necessità di inoltrare una richiesta al GIP.

Tuttavia, qualora la richiesta venga erroneamente presentata al GIP e questi, correttamente, non provveda sulla stessa, non è possibile assegnare a quell’atto del PM, in via di mero fatto, un significato e una funzione differenti da quelli attribuitigli dall’autorità che lo ha emesso, per una pluralità di ragioni.

In primo luogo, gli atti officiosi del rito penale non prevedono comportamenti concludenti ad effetto surrogatorio e, secondariamente, la disciplina dell’inazione del PM in materia prevede che anche il decreto di archiviazione sia sottoposto ad un meccanismo di controllo affidato, però, al Procuratore generale presso la Corte d’Appello.

Dunque, nel caso di richiesta di archiviazione erroneamente inviata dal PM al GIP non potrà attribuirsi alcuna valenza di “archiviazione di fatto”, in assenza della relativa comunicazione al procuratore generale e della conseguente verifica a cui quest’ultimo deve provvedere.

Ciò proprio in ragione delle differenze intercorrenti rispetto all’iter seguito innanzi al GIP per l’archiviazione dei procedimenti riguardanti gli indagati persone fisiche.

Diversamente opinando, si andrebbe a contraddire la ratio stessa del complessivo sottosistema predisposto dal decreto 231.

La Suprema Corte, dunque, cogliendo l’occasione fornita dal caso Impregilo, ha enunciato un rilevante principio di diritto per cui in tema di responsabilità da reato degli enti, ove il pubblico ministero, anziché emettere decreto motivato di archiviazione e darne comunicazione al procuratore generale della corte di appello per le verifiche allo stesso demandate, ai sensi dell’art. 58, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, erroneamente trasmetta richiesta di archiviazione al giudice per le indagini preliminari, non potrà attribuirsi a tale richiesta un valore equipollente a quello del decreto, con effetto preclusivo dell’ulteriore svolgimento delle indagini e dell’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti della persona giuridica.

Sul tema è tornata ad esprimersi, da ultimo, la Quarta Sezione Penale della Cassazione, con sent. n. 37751/2024, statuendo l’abnormità del provvedimento con cui il GIP, a seguito di una richiesta di archiviazione avanzata nei confronti dell’indagato persona fisica da parte del PM, il quale abbia altresì archiviato autonomamente, ex art. 58 d.lgs. 231/2001, il procedimento pendente nei confronti dell’ente, disponga l’imputazione coatta non solo con riguardo all’indagato ma anche nei confronti dell’ente. Ciò rappresenta, infatti, un potere legittimo esplicato, però, fuori dai casi normativamente consentiti.

L’art. 58 definisce un sistema compiuto, distinto ed autonomo rispetto a quello descritto dagli artt. 408 e ss. c.p.p. e non vi è motivo, neppure evocando l’art. 34 del suddetto decreto, di riversare nella disciplina di archiviazione di cui al decreto 231 tratti di quella prevista dal codice di rito, conferendo al GIP un potere del tutto esorbitante, atteso che lo stesso non è tenuto ad essere investito sul punto.