Quali responsabilità per il datore di lavoro in relazione alla fornitura dei DPI?

Gli obblighi del datore di lavoro di individuazione, gestione, sostituzione, controllo, vigilanza e manutenzione dei DPI e quelli del lavoratore di osservanza e corretto utilizzo sono state oggetto di diverse sentenze della Corte di Cassazione Penale recentemente.

Come noto, il datore di lavoro e il dirigente hanno l’obbligo di “fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente” e, a seguire, devono “richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione” (art.18 D.Lgs.81/08).

Sul tema della vigilanza sull’utilizzo dei DPI, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire in diverse occasioni quali sono gli obblighi del per il datore di lavoro in relazione alla fornitura dei dispositivi di protezione individuali.

Si segnala a tal proposito, la recentissima sentenza della Cassazione n. 5357 dello scorso 10 febbraio, con la quale la Suprema Corte ha confermato la condanna a una sanzione pecuniaria per l’illecito amministrativo di cui all’art. 25-septies D.Lgs. 231/2001, in relazione ad un infortunio occorso ad un lavoratore trascinato e schiacciato da un rullo. La Cassazione, in merito ha affermato che “risponde dell’infortunio sul lavoro la società nella quale i Dirigenti e Preposti, a conoscenza del malfunzionamento di un impianto produttivo, hanno consentito di rimuovere le protezioni del macchinario per renderne più celere il ripristino”.

La sentenza di legittimità ha così censurato la “mancata elaborazione di specifiche procedure di lavoro riferita all’effettuazione delle operazioni di controllo e pulizia dell’impianto di filtrazione”, considerando che il malfunzionamento della macchina e la rimozione delle protezioni antiinfortunistiche fossero note in azienda.

Nella vicenda in esame una società era stata ritenuta responsabile dell’illecito amministrativo relativo al reato di lesioni colpose: in particolare, un dipendente si infortunava a causa di problemi di riavvolgimento dell’impianto di filtrazione automatica ed il capo reparto aveva infatti dato disposizioni di rimuovere le protezioni “onde intervenire con maggiore rapidità” per riallineare il nastro.

La difesa eccepiva nel ricorso che la rimozione non era finalizzata a velocizzare i tempi di produzione, e che l’ordine era stato dettato da esigenze di comodità dei preposti in una situazione di urgenza anche dovuta al malfunzionamento della macchina.

Dunque, in altre parole, stando a quanto rilevato dalla difesa non vi era stato un risparmio di spesa e le esigenze di produzione e profitto non avevano prevalso sull’esigenza di tutela della salute dei lavoratori.

Non è dello stesso avviso la Corte di Cassazione, IV Sezione penale, la quale ha ricordato che l’illecito dell’ente si compone di tre elementi essenziali: la realizzazione di un reato da parte di una persona (in rapporto qualificato con l’ente), la commissione dello stesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente, e l’elemento soggettivo della colpa di organizzazione.

Nel merito, era stato accertato che il disallineamento del nastro era noto da giorni ai responsabili del reparto e, per ovviare ai frequenti blocchi, gli addetti intervenivano manualmente su disposizione del capo reparto rimuovendo stabilmente le protezioni antinfortunistiche. La situazione era conosciuta anche dal direttore di laminazione il quale, tuttavia, non aveva messo in sicurezza le protezioni.

Contrariamente a quanto affermato dalla difesa, i preposti avevano agito per offrire un potenziale vantaggio all’impresa, ossia evitare di interrompere la produzione e quindi evitando tempi morti, mentre i dirigenti avevano autorizzato la rimozione delle protezioni “al fine di garantire un più celere accesso alle parti operative della macchina su cui effettuare l’intervento di ripristino”.

Un tipico e tragico esempio di come, le esigenze di produttività sono state evidentemente messe davanti alla tutela della salute, sicurezza ed integrità dei lavoratori.


In un’altra sentenza meritevole di attenzione sul tema (Cassazione Penale, Sez. IV, 15 aprile 2025 n.14801), con cui la Corte ha confermato la condanna per omicidio colposo di un datore di lavoro (subappaltatore) di una società esecutrice dei lavori di rimozione della copertura in cemento amianto.

In particolare, nell’ambito di questa catena di appalti e subappalti, diversi soggetti sono stati riconosciuti responsabili per aver consentito che un lavoratore dipendente della stessa (tirocinante) con mansioni di muratore, prestasse la propria opera in condizioni di pericolo senza aver ricevuto idonei dispostivi di protezione individuale e senza avere ricevuto idonea formazione ed informazione sui rischi del lavoro, nonché in assenza di idonei dispositivi collettivi di prevenzione contro i rischi di caduta dall’alto, in esecuzione di lavori su tetti lucernari.

Al datore di lavoro è stato contestato di aver omesso di fornire al lavoratore DPI adeguati ai rischi da prevenire e, nel caso di specie, “in presenza di rischi multipli che richiedevano l’uso simultaneo di più DPI, omettendo di predisporre e fornire DPI tra loro compatibili e tali da mantenere, nell’uso simultaneo, la propria efficacia”.

La Corte d’Appello, che aveva confermato le condanne, affermando, tra l’altro che il datore di lavoro dell’operaio ricoprisse anche il ruolo di R.S.P.P., e nonostante fosse spesso assente dal cantiere, non delegava un preposto che controllasse le attività svolte dai dipendenti e non predisponeva dispositivi di sicurezza collettivi.

Nel corso dell’istruttoria era emerso che sul posto di lavoro si osservassero prassi errate quali, ad esempio, indossare una cintura di sicurezza non agganciata alla fune di acciaio. Inoltre, nessuno controllava gli operai sul cantiere e diversi operai non avevano seguito corsi di formazione specifica per i lavori in alta quota.

La Cassazione ha affermato che “il comportamento della vittima non è da considerarsi abnorme essendo il liberarsi da dispositivi di protezione individuali e/o collettivi uno dei comportamenti frequenti realizzati dai lavoratori quando ritengono di avere acquisito adeguate abilità e competenze nell’esercizio delle mansioni, tanto da non doverne usufruire”.

Si tratta di comportamenti che rientrano nell’perimetro delle “imprudenze prevedibili e prevenibili” da parte dei soggetti che assumono posizioni di garanzia.

La Corte ha dunque applicato il principio per cui “non è configurabile la responsabilità ola corresponsabilità del lavoratore per l’infortunio occorsogli allorquando il sistema della sicurezza approntato dal datore di lavoro presenti delle evidenti criticità, atteso che le disposizioni antinfortunistiche perseguono il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, dovendo il datore di lavoro dominare ed evitare l’instaurarsi da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza di prassi di lavoro non corrette e, per tale ragione, foriere di pericoli”.


La Corte di Cassazione Penale, con altra rilevante sentenza (Sez. IV, n.5188 del 10 febbraio 2025 ) ha confermato la condanna di un datore di lavoro per aver causato ad un dipendente lesioni consistenti in un trauma oculare, in quanto avrebbe omesso di fornire allo stesso i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, in violazione dell’art.18 D.Lgs. 81/08 ed omettendo, inoltre, di richiedere ai lavoratori l’osservanza delle disposizioni aziendali in materia di uso dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione.

Nel caso in esame, un lavoratore, intento ad eseguire delle operazioni di “smaterozzatura” (rimozione di alcune “bave” di metallo da un pezzo appena forgiato) utilizzava un martello meno resistente di quello indicato nel DVR e, conseguentemente, il manico dello stesso si era improvvisamente spezzato. Da ciò derivava il suo infortunio.

La Cassazione nella pronuncia ha precisato che “i tecnici della prevenzione intervenuti per le verifiche di rito, non avevano rilevato alcuna carenza né in relazione alla formazione ed informazione del lavoratore né in merito all’attrezzatura di lavoro utilizzata dallo stesso: conformemente alle previsioni del D.V.R. aziendale, il lavoratore era stato dotato dei guanti e degli occhiali protettivi indicati come dispositivi di protezione individuale per la prevenzione del rischio tipico della lavorazione eseguita, consistente nella proiezione di materiale.”

Nonostante ciò, si contestava il fatto che il lavoratore avrebbe dovuto utilizzare degli occhiali protettivi per compiere l’operazione: tale dispositivo specifico riferito alla peculiare operazione, per evidenziata come rischiosa nel DVR, non era disponibile in azienda nel momento del sopralluogo.

Il datore di lavoro, dunque, non aveva dotato i lavoratori ipovedenti dei necessari sovra-occhiali di protezione e non aveva effettuato un efficace controllo sull’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

La cassazione ha censurato la doglianza difensiva affermando che l’“oggettiva mancata fornitura di DPI idonei alla protezione dei lavoratori ipovedenti” non può “essere superata dalla mancata segnalazione da parte del lavoratore di tale sua specifica esigenza, atteso che, considerate le dimensioni dell’azienda  il peculiare dispositivo di sicurezza doveva essere considerato come parte delle dotazioni in sede di valutazioni della sicurezza e quindi messo a disposizione dei lavoratori.”

L’evento avrebbe potuto essere evitato con le cautele imposte dalla legge, quali l’introduzione di una procedura di controllo con individuazione di un responsabile deputato alla vigilanza ed alla segnalazione di inefficienze relative ai DPI, condotte ritenute esigibili dall’imputato.

Come detto, la Cassazione ha confermato la condanna del datore di lavoro, ritenuto responsabile delle lesioni cagionate al dipendente poiché aveva omesso di fornire al dipendente occhiali protettivi da indossare contestualmente all’utilizzo di occhiali da vista in violazione dell’art.18 D.Lgs. 81/08.

La Cassazione ha avuto modo di ribadire che nell’ambito della sicurezza sul lavoro un ruolo importante per la protezione e la tutela della salute e dell’integrità del lavoratore è svolto proprio dai dispositivi di protezione individuale e da tutte quelle attrezzature o strumentazioni destinate ad essere indossate dal lavoratore per proteggerlo dai rischi derivanti dalle mansioni svolte durante la sua attività.

In questo contesto il datore di lavoro è il diretto responsabile della identificazione, della scelta, dell’utilizzo e della gestione dei dispositivi stessi: i suoi obblighi consistono nell’effettuare l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati utilizzando altri mezzi e quindi individuare i DPI idonei a proteggere i lavoratori dai rischi rilevati, nell’adeguare i dispositivi ogni qualvolta intervenga una variazione significativa da modificare le condizioni di rischio e nella valutazione circa le caratteristiche dei DPI in relazione alla idoneità a prevenire i rischi.


Infine si segnala, anche se più risalente, la sentenza (Cassazione Penale, Sez. IV, 20 dicembre 2018 n. 57706) con la quale la Corte di Cassazione ha ravvisato la responsabilità del datore di lavoro nella condotta colposa consistita nell’omessa fornitura al lavoratore delle scarpe antinfortunistiche, il cui utilizzo, stante il puntale in metallo, avrebbe scongiurato l’evento che indipendentemente dalla esistenza o meno della figura del preposto (la cui specifica competenza è quella di controllare la correttezza antinfortunistica dell’esecuzione delle prestazioni lavorative) – il datore di lavoro risponde dell’evento dannoso laddove si accerti che egli abbia omesso di rendere disponibili nell’azienda i predetti dispositivi di sicurezza.

Questo sul presupposto che il datore di lavoro, “quale responsabile della sicurezza, ha l’obbligo non solo di predisporre le misure antinfortunistiche, ma anche di sorvegliare continuamente sulla loro adozione da parte degli eventuali preposti e dei lavoratori”.

Dall’altra parte, il lavoratore ha comunque l’obbligo – anche in questo caso penalmente sanzionato – di osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale e di “utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione (art.20 D.Lgs.81/08).