Il 7 aprile 2026 è entrata in vigore la Legge n. 34/2026, nota come Legge annuale sulle piccole e medie imprese, che introduce importanti novità anche in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il provvedimento, difatti, modifica il D.lgs. 81/2008, intervenendo sui modelli organizzativi semplificati, sulla formazione e l’addestramento dei lavoratori e sullo smart working.
Fra le novità più rilevanti:
Modelli semplificati di organizzazione e gestione
L’articolo 10 prevede nell’articolo 30 del d.lgs. 81/2008 il nuovo comma 5-ter che, in attuazione del principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e tenendo conto delle dimensioni aziendali, mira a rafforzare i livelli di sicurezza nelle imprese di minori dimensioni.
In particolare, dispone che l’INAIL, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della norma e d’intesa con le organizzazioni rappresentative delle imprese e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano comparativo, elabori modelli semplificati di organizzazione e gestione destinati alle microimprese e alle piccole e medie imprese, definendo specifici parametri per la loro applicazione a livello aziendale.
Inoltre, l’INAIL è chiamato a fornire supporto alle imprese nell’adozione di tali modelli, sia sotto il profilo gestionale che sotto quello applicativo.
Addestramento: tra prova pratica e simulazione tecnologica
Il citato articolo 10 interviene inoltre sostituendo il comma 5 dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008, relativo alla formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.
La nuova disposizione stabilisce che l’addestramento debba essere svolto da personale esperto direttamente sul luogo di lavoro e consistere in una prova pratica finalizzata all’uso corretto e sicuro di attrezzature, macchine, impianti, sostanze e dispositivi, inclusi quelli di protezione individuale.
È inoltre prevista un’esercitazione applicata sulle procedure di lavoro in sicurezza.
Gli interventi di addestramento possono essere realizzati anche mediante l’impiego di tecnologie avanzate di simulazione, in ambienti reali o virtuali, e devono essere adeguatamente tracciati in un apposito registro, anche in formato informatizzato.
Lavoro agile
La Legge annuale (art.11) novella l’art. 3 del D.Lgs. 81/2008, introducendo il nuovo comma 7-bis, il quale stabilisce che, in caso di attività lavorativa svolta in modalità agile in ambienti non rientranti nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, quest’ultimo è comunque tenuto a garantire il rispetto degli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità.
Per quanto riguarda l’utilizzo dei videoterminali, il datore di lavoro assolve ai propri obblighi attraverso la consegna, con cadenza almeno annuale, di un’informativa scritta al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. In tale documento devono essere indicati sia i rischi generali sia quelli specifici connessi allo svolgimento dell’attività in modalità agile.
Resta in ogni caso fermo l’obbligo del lavoratore di collaborare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro, al fine di gestire i rischi derivanti dallo svolgimento della prestazione al di fuori dei locali aziendali.
Delega al Governo per la riforma dell’artigianato
L’articolo 15 conferisce al Governo la delega ad adottare, entro nove mesi dall’entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a riformare la disciplina dell’artigianato, attualmente regolata dalla legge n. 443/1985.
Tra i criteri direttivi principali, la riforma dovrà adeguare la disciplina alle nuove esigenze del mercato e valorizzare il ruolo dell’imprenditore artigiano, favorendo la crescita dimensionale delle imprese, la trasmissione delle competenze tra generazioni e la sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Particolare attenzione è posta alla centralità dell’apporto personale dell’imprenditore, che potrà essere non solo manuale, ma anche creativo, progettuale e tecnico-operativo.
Linee guida e monitoraggio sulle recensioni online
La normativa in esame disciplina l’adozione di linee guida e le attività di controllo in materia di recensioni online, con l’obiettivo di contrastare i fenomeni illeciti e garantire maggiore trasparenza.
All’Autorità garante della concorrenza e del mercato, in collaborazione con altre autorità competenti e con i ministeri interessati, spetta il compito di definire linee guida rivolte alle imprese, utili a garantire il rispetto dei requisiti di liceità delle recensioni online.
Infine, per rafforzare le attività di contrasto, le associazioni rappresentative delle imprese della ristorazione e del settore turistico possono ottenere la qualifica di “segnalatori attendibili”, contribuendo così all’individuazione e alla segnalazione di contenuti non conformi.



