La sentenza della Corte di cassazione penale, Sezione III, n. 27669 del 2 luglio 2025, affronta nuovamente il tema della responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs. 231/2001 in materia ambientale, con specifico riferimento alla gestione illecita di rifiuti e alla configurazione di discariche abusive.
La Società ricorrente ha articolato quattro censure principali:
- Errata applicazione dell’art. 25-undecies d.lgs. 231/2001 e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione dei materiali come rifiuti e alla configurabilità della discarica;
- Violazione del principio di legalità (art. 2 d.lgs. 231/2001) assumendo come i fatti contestati fossero anteriori all’introduzione dei reati ambientali nel catalogo 231, introdotti ai sensi del d.lgs. 121/2011;
- Erronea commisurazione della sanzione pecuniaria, in violazione dei criteri dell’art. 11 d.lgs. 231/2001 e senza adeguata considerazione delle condizioni economiche dell’ente;
- Illegittima quantificazione del profitto confiscabile, ritenuto in termini di risparmio di spesa, comprensivo di costi di trasporto e IVA, che secondo la difesa non avrebbero dovuto essere calcolati.
La Corte di cassazione ha confermato la condanna della società per l’illecito amministrativo dipendente da reato ex art. 25-undecies del D.lgs. 231/2001, derivante dalla commissione dei reati presupposto di cui agli artt. 256 e 260 del D.lgs. 152/2006.
Ciò che emerge dalla pronuncia è il rilievo attribuito al vantaggio conseguito dall’ente.
In particolare, la Corte ha evidenziato l’accertamento di un profitto significativo derivante dall’illecito ambientale: tale elemento, oltre a rafforzare l’applicazione della responsabilità amministrativa dell’ente, conferma l’attenzione del giudice di legittimità per il nesso funzionale tra attività societaria e beneficio economico derivante dalla violazione normativa.
L’aspetto centrale evidenziato dalla Corte di cassazione concerne principalmente la constatazione che la condotta posta in essere “integrava la gestione non autorizzata di rifiuti (discarica abusiva), configurabile, per pacifica giurisprudenza, in presenza di un accumulo di rifiuti, per effetto di una condotta ripetuta, in una determinata area, trasformata di fatto in deposito o ricettacolo con tendenziale carattere di definitività, in considerazione delle quantità considerevoli degli stessi e dello spazio occupato…”.
Da tale premessa la Suprema Corte ha tratto la conclusione che l’illecito penale risultava pienamente perfezionato e non poteva essere escluso sulla base della natura dei materiali o di un loro presunto impiego lecito.
Un ulteriore profilo di rilievo affrontato dalla Corte concerne la questione temporale di applicabilità del D.Lgs. 231/2001 ai reati ambientali introdotti dal D.Lgs. 121/2011.
La Suprema Corte, tuttavia, ha ritenuto inammissibile tale censura, confermando la natura permanente del reato di discarica abusiva: la condotta antigiuridica perdura sino all’intervento del sequestro dell’area, momento che ne segna la cessazione.
Poiché i fatti accertati avevano dimostrato la prosecuzione dell’attività illecita anche dopo il 16 agosto 2011 – data di entrata in vigore del D.Lgs. 121/2011 – l’applicazione del D.Lgs. 231/2001 è stata ritenuta pienamente legittima.
La decisione ribadisce, dunque, l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, nei reati ambientali a carattere permanente, la prosecuzione della condotta oltre il termine di efficacia della norma incriminatrice consente l’integrale applicazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti.
In tale prospettiva sistematica, risulta altresì principio consolidato che l’interesse e il vantaggio dell’ente devono essere accertati in concreto, si identificano dunque non solo in un beneficio economico immediato, ma anche in un’utilità potenziale derivante dall’attuazione di politiche aziendali o decisioni operative che, pur inadeguate, risultino coerenti con l’indirizzo gestionale complessivo dell’organizzazione.
Ne consegue che è da ritenersi agita nell’interesse dell’ente – e quindi fonte di responsabilità ai sensi del D.lgs. 231/2001 – anche quella condotta che, pur non generando un vantaggio patrimoniale diretto, realizza scelte organizzative operative espressive della politica societaria e che contribuisce, di fatto, alla loro attuazione.
La Corte, inoltre, ha affermato che “il materiale indiscriminatamente accumulato, pur privo di valore commerciale diretto, poiché può essere più corretto stimare il profitto sulla base del costo di smaltimento evitato (recupero per sfondo stradale + trasporto), e non sul valore di mercato”.
In tal modo, è stato posto l’accento sulla corretta quantificazione del profitto oggetto di confisca in relazione al reato presupposto.
Appare, ictu oculi, evidente che, la pronuncia in esame rafforza l’impostazione sostanzialmente della responsabilità amministrativa degli enti in materia ambientale, riportando l’attenzione sull’obbligo di dotarsi di modelli organizzativi realmente efficaci nel prevenire condotte illecite e nel garantire la conformità delle procedure aziendali alla normativa di settore.
In prospettiva, l’introduzione dei nuovi reati presupposto attraverso il c.d. “Decreto Terra dei Fuochi” (D.L. n. 136/2013, convertito in modificazioni della L. n. 6/2014) segna un’evoluzione significativa nel sistema delle responsabilità degli enti. Tale riforma, che ha ampliato il catalogo dei reati ambientali rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001, consentirà un controllo più penetrante sulle condotte dannose per l’ambiente, stimolando le imprese ad adottare modelli di gestione ambientale sempre più strutturati, orientati alla prevenzione, alla sostenibilità e alla tracciabilità delle attività produttive.



