Tratta di esseri umani e responsabilità 231: il D.Lgs. 115/2026 modifica il catalogo dei reati presupposto

Dal 16 luglio è entrato in vigore il d.lgs. 12 giugno 2026, n. 115 di attuazione della direttiva (UE) 2024/1712 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica la direttiva 2011/36/UE in materia di prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e di protezione delle vittime.

 Il decreto legislativo interviene sul sistema di contrasto alla tratta di esseri umani, aggiornando il quadro sanzionatorio, così da adeguarlo alle nuove e più evolute forme di sfruttamento.

Il provvedimento, difatti, modifica alcune norme del Codice penale in materia di delitti contro la libertà individuale, incidendo anche sulla responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. n. 231/2001 con l’inserimento di una nuova fattispecie nel novero dei reati presupposto.

In particolare, la nuova disciplina amplia l’ambito delle condotte penalmente rilevanti previste dall’art. 600 c.p., rubricato «Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù». La disposizione ricomprende, infatti, la riduzione o il mantenimento di una persona in uno stato di soggezione continuativa, mediante costrizione a prestazioni lavorative, includendo espressamente anche la realizzazione di immagini, video o altro materiale analogo di natura sessuale.

La norma estende, inoltre, il novero delle condotte riconducibili a forme di sfruttamento penalmente rilevanti, contemplando, tra le altre, la maternità surrogata, il matrimonio forzato, l’adozione illegale, il prelievo di organi e lo svolgimento di attività illecite dalle quali derivi una condizione di sfruttamento della persona.

Dopo l’art.601 del Codice penale inserisce il nuovo articolo 601.1, rubricato «Approfittamento della vittima di riduzione in schiavitù o di tratta» che sanziona chiunque sfrutti le prestazioni di chi sa essere vittima di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, oppure di tratta di persone.

Salvo che il fatto integri un reato più grave, è prevista la reclusione fino a tre anni e una multa da 500 a 3.000 euro.

Viene, altresì, modificato l’art. 602-ter, primo comma, c.p., in materia di circostanze aggravanti, mediante l’introduzione della nuova lettera c-bis), che prevede un’ulteriore aggravante qualora l’autore del reato abbia diffuso o agevolato la diffusione, attraverso Internet o altre reti o mezzi di comunicazione, di immagini, video o altro materiale analogo di natura sessuale relativo alla vittima.

Con riferimento alla responsabilità degli enti, il decreto interviene sull’art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001, ampliando il catalogo dei reati presupposto mediante l’introduzione, dopo la lettera c), della nuova lettera c-bis). Invero, per il nuovo delitto di cui all’art. 601.1 c.p. è prevista l’applicazione di una sanzione pecuniaria da 100 a 600 quote, cui si aggiungono le sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, del D.Lgs. 231/2001, per una durata non inferiore a sei mesi. Analoghe sanzioni analoghe sono previste anche per i reati di cui agli articoli 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 601 (Tratta di persone), 602 (Acquisto e alienazione di schiavi) e 603-bis (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) c.p..

Alla luce delle recenti modifiche, le imprese devono riesaminare con attenzione i propri presidi di compliance, soprattutto nei settori con filiere produttive complesse, rapporti di subappalto o ricorso a intermediari e fornitori esterni.

L’estensione dei reati presupposto rende quindi necessaria una puntuale valutazione dei rischi e, ove opportuno, l’aggiornamento del MOGC, con il rafforzamento dei protocolli di prevenzione e dei controlli interni.

Occorre inoltre prestare particolare attenzione alla selezione e al monitoraggio di partner commerciali e soggetti terzi, anche mediante clausole contrattuali specifiche e controlli lungo la catena di fornitura.

In tale prospettiva, la prevenzione del rischio deve superare i confini aziendali e coinvolgere l’intera filiera, così da individuare tempestivamente eventuali condotte di sfruttamento e ridurre il rischio di responsabilità dell’ente.