In relazione al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (cd. caporalato), presupposto della responsabilità degli enti, lo stato di bisogno non deve intendersi come una necessità che annienti qualunque libertà di scelta, ma come una situazione di grave difficoltà, anche temporanea, tale da limitare la volontà della vittima e da indurla ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione nella recente sentenza n. 9200 del 10 marzo 2026 con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso di un datore di lavoro in relazione a una complessa vicenda di sfruttamento dei propri lavoratori.
La vicenda traeva origine dalla sentenza con la quale la Corte di appello di Palermo, confermando parzialmente la sentenza di prima grado, riduceva la pena a quattro anni di reclusione nei confronti di un datore di lavoro per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.
Proponeva ricorso per cassazione la difesa, che lamentava la mancanza di un’analisi degli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 603-bis c.p.
In particolare, quanto allo stato di bisogno, avrebbero errato i giudici di merito nel ritenerlo integrato dal mero bisogno di lavorare per vivere, essendo richiesta, invece, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, una necessità tendenzialmente irreversibile che compromette fortemente la libertà contrattuale del soggetto.
Il ricorrente lamentava altresì la mancata considerazione della deduzione difensiva secondo cui la accettazione delle condizioni di lavoro risultava frutto di libera scelta dei lavoratori, così come la percezione di parte della retribuzione al nero.
Si lamentava altresì la violazione di legge ed il vizio di motivazione, in relazione al rapporto fra i reati di caporalato (art. 603-bis c.p.) e di estorsione (art. 629 c.p.).
La cassazione giudicava il ricorso inammissibile, evidenziando come, nel caso di specie, la Corte territoriale avesse riesaminato e valorizzato lo stesso compendio probatorio gia sottoposto al vaglio del primo giudice, giungendo alla medesima conclusione in termini di sussistenza della responsabilità penale dell’imputato.
La Corte d’appello aveva reso una motivazione puntuale – nonché ancorata alle risultanze processuali – rispetto alle deduzioni difensive riportate nell’atto di appello, dando conto dell’orario di lavoro (anche non computando i tempi di spostamento), della retribuzione oraria e delle condizioni in punto di godimento dei riposi giornalieri e settimanali.
La Corte di appello avrebbe dunque fatto buon governo dei principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla fattispecie di cui all’art. 603-bis c.p.
Questa Corte ha già chiarito come, ai fini della integrazione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, lo stato di bisogno non vada inteso nel senso di uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, bensì come una situazione di grave difficoltà, anche temporanea, tale da limitare la volontà della vittima e da indurla ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose.
Quanto poi allo stato di bisogno, la Suprema Corte ha evidenziato come la sentenza abbia valorizzato la “condizione economica e personale dei dipendenti ricavabile dal basso livello di scolarizzazione e specializzazione professionale, nonché dalle condizioni familiari e dall’assenza di alternative all’impiego”.
La situazione di sfruttamento è stata, invece, ricondotta alla corresponsione di una retribuzione inferiore a quella prevista dai CCNL di riferimento, dal gravoso orario giornaliero e dall’assenza di riposi settimanali, ferie o congedi per malattia, oltre alle plurime violazioni della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, in particolare con riferimento alla mancanza di presidi antinfortunistici.
L’elencazione degli indici di sfruttamento, di cui all’art. 603-bis, comma 3, c.p., come noto, non ha carattere tassativo, potendo il giudice individuare ulteriori condizioni suscettibili di dare luogo alla condotta di abuso del lavoratore: in particolare erano stati rilevati la condizione economica e personale dei lavoratori, le condizioni di sfruttamento, la corresponsione di retribuzione “di gran lunga inferiore” rispetto a quella prevista dai contratti collettivi nazionali di riferimento, l’orario lavorativo, l’assenza di riposi settimanali, di ferie o congedo per malattia, le plurime violazioni della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
La sentenza impugnata ha valutato, quale ulteriore indice di sfruttamento, le specifiche carenze e violazioni rilevate in punto di presidi antinfortunistici: già il primo giudice, sul punto, aveva rilevato delle evidenti violazioni della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, facendo riferimento specifico a quanto accertato, al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro.
Da ultimo la cassazione ha affrontato il tema della distinzione con il reato di estorsione (art. 629 c.p.), la cui sussumibilità è stata ritenuta illogica.
In giurisprudenza si registrano orientamenti difformi sulla configurabilità del delitto di estorsione in ipotesi in cui il datore di lavoro, in presenza di una aspettativa di assunzione, costringa l’aspirante lavoratore – quale “contropartita” per essere assunto – ad accettare condizioni di lavoro contrarie alla legge o ai contratti collettivi.
Tuttavia, nel caso di specie la condotta ascritta al ricorrente non riguardava la fase della costituzione originaria del rapporto di lavoro, ma quella relativa al suo concreto e dinamico svolgimento, nel corso del quale il lavoratore dipendente è soggetto all’esercizio del potere organizzativo proprio di una struttura aziendale.
I poteri e le facoltà del datore di lavoro non sono privi di limiti e, affinché non sconfinino nell’arbitrio, occorre che siano effettivamente funzionali alle esigenze tecniche, organizzative e produttive dell’azienda. Non trovano legittimazione nei poteri datoriali quei provvedimenti che arrechino danno o siano di ingiustificato disagio per i lavoratori, senza realizzare alcun apprezzabile interesse dell’impresa.
Dunque, la prospettazione dell’esercizio di un potere spettante al datore di lavoro può integrare gli estremi della minaccia illegittima quando si faccia ricorso alla stessa per coartare la volontà altrui ed ottenere scopi non consentiti o risultati non dovuti, né conformi a giustizia. Nella specie, a fronte della minaccia di venire licenziati o di perdere il posto di lavoro, non vedendosi rinnovato il contratto a termine, i lavoratori sono risultati coartati nella libera determinazione della volontà, trovandosi soggetti all’alternativa di adempiere a quanto richiesto.



