Prevenzione ambientale in azienda: non sono sufficienti i formalismi

Ai fini della prevenzione ambientale in azienda, la predisposizione di una procedura standard per il trattamento dei rifiuti  e la mera presenza, nell’organico di una società, di un ingegnere ambientale non rappresentano presidi idonei e sufficienti a prevenire lo specifico rischio di gestione illecita di rifiuti pericolosi.

E’ quanto affermato dalla Corte di cassazione in una recente pronuncia (sentenza n. 33791 del 15 ottobre 2025). con la quale si confermava la condanna di una società imputata per reati ambientali.

La vicenda traeva origine dalla sentenza con la quale la Corte d’appello di Roma confermava la decisione di primo grado con la quale si dichiarava non doversi procedere, per intervenuta prescrizione, nei confronti di un imputato e si era dichiarata una s.r.l. non responsabile dell’illecito di cui all’art. 25-undecies D.lgs. 231/2001, per aver illegittimamente gestito rifiuti pericolosi, come se non lo fossero (art. 256 D.Lgs. 156/2006).

Avverso la decisione proponeva ricorso per cassazione la stessa società: si lamentava in particolare la violazione di legge, in quanto non si era considerato il fatto che la stessa si fosse dotata, nel suo organico, di un ingegnere ambientale il quale, sentito nel corso del processo, aveva rappresentato che la società trattasse esclusivamente rifiuti di provenienza nota.

Inoltre, era stata adottata una procedura standardizzata al fine di ridurre al minimo possibili criticità e, periodicamente, veniva espletate delle analisi a campione. Tali circostanza avrebbero dovuto condurre a ritenere esclusa la violazione del principio di precauzione.

Si eccepiva, inoltre, la manifesta illogicità del provvedimento, in quanto veniva affermato che la prescrizione dichiarata nei confronti dell’imputato persona fisica non assumesse rilievo nei confronti della persona giuridica.

Non è mai stato affermato – stando alla difesa – che esista uno stesso regime di prescrizione per la persona fisica e la persona giuridica, ma, al contrario sostiene di aver contestato l’accertamento della responsabilità autonoma all’ente, perchè svoltosi solo sulla base di dichiarazioni rese dagli operanti dell’ARPA Lazio, i quali si erano limitati a constatare l’inosservanza della normativa, sulla scorta di un’analisi condotta a campione, nonostante la società si fosse dotata di una procedura relativa al trattamento dei rifiuti.

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, considerando le doglianze difensive delle mere contestazioni in punto di fatto: la Corte rileva come la società non avesse adottato alcun modello organizzativo e che, di conseguenza, non fosse stata attuata nessuna prassi rispetto all’eventualità che presso l’impianto arrivassero rifiuti da trattare.

Inoltre, non era stato preposto nessun dipendente qualificato ad effettuare le analisi necessarie. Questo deficit organizzativo avrebbe reso possibile la commissione del reato e, dunque, l’ingresso di rifiuti non corrispondenti a quelli che la società avrebbe potuto ricevere e gestire.

Per quanto riguarda la fase del trattamento nella quale i rifiuti si trovavano, la funzionaria dell’ARPA che ha proceduto all’accertamento ha riferito che vi erano una serie di rifiuti pericolosi analiticamente indicati e facilmente identificabili che si trovavano sul posto in assenza di qualunque indagine e documentazione sulla loro natura e provenienza.

Stando alla Suprema Corte, infine, la mera presenza dell’ingegnere ambientale non sarebbe da considerare, da sola, un elemento apprezzabile al fine della prevenzione dei rischi ambientali in azienda, vista l’incuria da parte dei membri della società nella gestione dei rifiuti.

In altre parole, l’adozione di una procedura che non trovi riscontro all’interno del modello organizzativo e che dunque non sia effettivamente calata nella prassi aziendale è del tutto insufficiente a presidiare il rischio di commissione dei reati richiamati dall’art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001. Parimenti, la formalizzazione di una figura a ciò preposta non è dirimente per mitigare il rischio se si inserisce in un contesto aziendale nel quale non si osserva una corretta prassi – nel caso in esame, con riferimento al trattamento dei rifiuti – e non si effettuano controlli ed analisi a campione sui rifiuti trattati.