Gli strumenti di safeguarding “non possono essere ridotti a mere formule organizzative cui prestare ossequio formale ma corrispondono ad un vero e proprio mutamento di paradigma culturale: si introduce nel sistema-sport una funzione che mira a garantire sicurezza dell’ambiente e incolumità della persona e la tutela non è più solo conseguenza dell’accertamento, ma diviene presidio strutturale dell’attività sportiva”.
Questo principio è stato ribadito nella recentissima pronuncia n. 088/Cfa – Sezioni Unite della Corte Federale d’Appello della FIGC del 9 febbraio 2026, la quale ha evidenziato come la tutela dei tesserati non possa esaurirsi in adempimenti formali, ma necessiti di comportamenti concreti, effettivi e verificabili.
Nella decisione in esame, i Giudici Federali FIGC hanno posto l’attenzione su due figure centrali della vita associativa: il Presidente della società sportiva e il Responsabile Safeguarding.
Per quanto riguarda il primo, la Corte ha ribadito che egli, oltre a ricoprire il tradizionale ruolo di rappresentanza della società, assume anche una specifica posizione di garanzia nei confronti dell’ordinamento sportivo del rispetto da parte dei tesserati della società, nonché di coloro che agiscono per conto e/o nell’interesse della stessa (anche senza esserne tesserati), degli obblighi di lealtà, correttezza e probità.
Dunque, non si tratta di una responsabilità oggettiva in senso stretto, ovvero priva di qualsiasi elemento soggettivo, quanto piuttosto di una responsabilità in cui l’elemento soggettivo è agevolmente rinvenibile non solo, e non tanto, nella c.d. culpa in eligendo (nella scelta inadeguata di un soggetto che ha agito nell’interesse della società) o nella c.d. culpa in vigilando, quanto piuttosto nella specifica violazione degli obblighi di garanzia del rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza da parte dei componenti della società derivanti proprio dall’assunzione della funzione di Presidente (in termini, CFA, Sez. I, n. 63/2021-2022; CFA. SS.UU., 13/2024-2025; CFA, Sez. IV, n. 16/2023-2024).
La Corte d’appello FIGC ha, altresì, evidenziato come la mera adozione di modelli organizzativi e codici di condotta non sia sufficiente a escludere la responsabilità, gravando sul Presidente, in virtù della posizione di garanzia rivestita, un’attività preventiva di organizzazione societaria idonea ad assicurare un ambiente sano e sicuro per tutti i tesserati.
La medesima regola della posizione di garanzia si applica anche al soggetto responsabile safeguarding, come emerge non solo dal Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, ma, a monte, dai principi normativi emanati dal CONI in materia, che impongono a ciascuna associazione o società l’adozione di specifici modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva, nonché di codici di condotta a tutela dei minori, oltre alla nomina di un responsabile per la loro protezione.
In particolare, dall’analisi dei compiti attribuiti al responsabile safeguarding si delinea un sistema articolato di obblighi fondati su condotte attive. Deve, pertanto, escludersi che tale figura possa limitarsi a intervenire solo a seguito della conoscenza di fatti illeciti, essendo invece richiesto un impegno costante e diversificato volto a prevenire l’insorgere di situazioni non conformi al Regolamento FIGC, ai modelli organizzativi e ai codici di condotta.
La funzione principale del responsabile safeguarding – come evidenziato dai Giudici Federali FIGC – si colloca già a monte delle attività di gestione della segnalazione, del primo vaglio della notizia e della cooperazione con le autorità competenti, nonché prima degli interventi diretti a interrompere la situazione di rischio o la condotta lesiva.
In via prioritaria, infatti, tale figura è chiamata a prevenire abusi, violenze e discriminazioni, perseguendo questo obiettivo attraverso la costruzione e il consolidamento di un contesto sportivo sicuro e tutelante, capace di abbassare sensibilmente la probabilità che simili condotte si verifichino.
In questa fase iniziale, il responsabile deve verificare che le regole, le procedure e i regolamenti adottati dall’ente sportivo che lo ha designato siano adeguati, completi e conformi alle linee guida del CONI e alle ulteriori fonti applicabili, accertando al contempo che non essi restino meri enunciati, ma vengano effettivamente attuati e rispettati nella prassi quotidiana.
Si tratta di una fase essenzialmente preliminare e preventiva, nella quale assumono rilievo compiti di organizzazione, vigilanza interna e controllo, finalizzati a rendere l’ambiente sportivo strutturalmente idoneo a garantire la protezione dei soggetti coinvolti.
Nella pronuncia è stato, dunque, ribadito il significato sostanziale degli strumenti adottati dal CONI, dalle Federazioni e dalle società sportive per far fronte a un fenomeno particolarmente allarmante di abusi, violenze e discriminazioni in ambito sportivo, in costante crescita, che richiede l’adozione di comportamenti attivi e coordinati su più livelli da parte dei soggetti chiamati a svolgere specifiche funzioni in tale ambito.



