Con sentenza n. 29450 del 12 agosto 2025, la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione è intervenuta su un tema centrale del diritto antimafia: l’accesso al controllo giudiziario volontario da parte di imprese colpite da interdittiva.
Più nello specifico, il caso in esame ha ad oggetto il ricorso presentato da una società destinataria di un provvedimento prefettizio, che aveva richiesto l’ammissione al controllo giudiziario come strumento di risanamento e tutela della continuità aziendale.
La Corte di Appello di Bologna aveva rigettato la richiesta, ritenendo persistente il rischio di infiltrazione mafiosa e corretti i rilievi contenuti nell’informazione antimafia interdittiva, tanto da ribadire il giudizio già espresso dal Giudice di primo grado in ordine all’impossibilità dell’impresa di affrancarsene. La motivazione che si fondava, dunque, su legami familiari con soggetti controindicati, rapporti commerciali passati con imprese attenzionate e una presunta continuità gestionale non sufficientemente interrotta, si traduceva, per la ricorrente, in uno sterile appiattimento al provvedimento prefettizio.
L’ente, invece, rivendicava il diritto all’accesso al controllo giudiziario stante:
- la natura occasionale dei rapporti incriminati;
- la distanza temporale degli eventi;
- l’adozione di misure concrete di compliance aziendale.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, affermando che il giudice deve esaminare il caso concreto, evitando automatismi fondati su presunzioni generiche o elementi non attuali.
Ha, inoltre, statuito il principio secondo il quale poiché il controllo giudiziario non è una sanzione, ma uno strumento di recupero, la sua negazione deve essere motivata in modo rigoroso e coerente con la ratio della norma.
Da ultimo, ha valorizzato il virtuoso e preventivo adeguamento della ricorrente al D. Lgs. 231/2001, attraverso la predisposizione di validi Modelli organizzativi e l’interruzione dei pregressi rapporti a rischio, indici indiscutibili di una volontà di risanamento.
La sentenza si inserisce in un filone interpretativo che mira a rendere effettivo il bilanciamento tra esigenze di prevenzione e tutela dell’iniziativa economica.
La Cassazione, difatti, invita i giudici di merito a un approccio non formalistico ma sostanziale, che tenga conto della capacità dell’impresa di operare in modo trasparente e conforme alla legalità. In tal senso, il provvedimento si presta a essere letto come un invito alla responsabilizzazione delle imprese e alla costruzione di un modello di prevenzione.
Come asserito anche dal documento di ricerca “Rischio d’infiltrazioni criminali e self cleaning preventivo: il ruolo del Modello 231”, redatto a cura della Commissione “Compliance e MOG D.Lgs. 231/2001 per aziende sottoposte a misure di prevenzione CAM” del CNDCEC, la compliance, ove correttamente implementata, può assumere una funzione di self cleaning preventivo, rafforzando la capacità dell’impresa di dimostrare la propria estraneità a condotte illecite.
In contesti di amministrazione o controllo giudiziario, la compliance non è solo un presidio tecnico, ma diventa un elemento di discontinuità gestionale e culturale.
Questo approccio consente all’impresa di accreditarsi come soggetto affidabile, avendo seguito un percorso metodologico rigoroso per la costruzione di sistemi di legalità aziendale e collaborazione con le istituzioni.
La sentenza n. 29450/2025 si colloca, dunque, nel solco di una giurisprudenza che riconosce al controllo giudiziario una funzione non meramente accessoria, ma centrale nel sistema di prevenzione antimafia, nel quale l’impresa che dimostri volontà di risanamento e adotti strumenti di compliance merita una valutazione attenta, proporzionata e non pregiudiziale.
Il giudice, in questo contesto, assume un ruolo di garante dell’equilibrio tra sicurezza pubblica e libertà economica.



