La soggettività penale degli enti nel diritto francese: tra personalità giuridica e imputazione della responsabilità

Le modalità con le quali i Legislatori hanno scelto di procedere all’esclusione o all’inclusione di determinati enti sono rivelatrici dell’approccio diverso che il sistema italiano e il sistema francese hanno rispetto all’istituto della responsabilità da reato dell’ente.

Se nel primo, la soggettività ‘penale’ riconosciuta agli enti dal Legislatore potrebbe definirsi come un costrutto funzionale reso necessario da fattori esterni, nel secondo agli enti è riconosciuta una soggettività penale piena, cioè essi sono stati sottoposti al diritto penale in quanto soggetti a pieno titolo, la cui esistenza si giustifica in quanto tale. metterei questa in grassetto.

Affermando che « les normes juridiques n’existent pas dans le vide: elles s’adressent à des personnes physiques ou morales, et leur sens varie en fonction de la qualité des destinataires», Georges Ripert impone di soffermarsi sull’analisi degli enti destinatari della disciplina sulla responsabilità penale.

In effetti, le modalità con le quali i Legislatori hanno scelto di procedere all’esclusione o all’inclusione di determinati enti sono rivelatrici dell’approccio diverso che il sistema italiano e il sistema francese hanno rispetto all’istituto della responsabilità da reato dell’ente.

Se nel primo, la soggettività ‘penale’ riconosciuta agli enti dal Legislatore potrebbe definirsi come un costrutto funzionale reso necessario da fattori esterni, nel secondo agli enti è riconosciuta una soggettività penale piena, cioè essi sono stati sottoposti al diritto penale in quanto soggetti a pieno titolo, la cui esistenza si giustifica in quanto tale.

Ma partiamo dal principio.

Cosa significa essere soggetto di diritto? Essere soggetto di diritto è una condizione fondatasi sul possesso della capacità giuridica, ovvero l’idoneità ad essere titolari di diritti e obblighi.  L’ente è dunque un soggetto di diritto?

Gli enti – la personne morale – sono dei soggetti di diritto fittizio che, sotto l’attitudine comune ad essere titolari di diritti e obblighi, sono sottoposti a un regime variabile, in particolare a seconda che si tratti di una persona giuridica di diritto privato o di una persona giuridica di diritto pubblico.

La personalità giuridica rappresenta la finzione giuridica – fiction –, attraverso la quale un gruppo – groupement – o un ente – organisme – acquisisce un’esistenza giuridica autonoma, distinta dai membri che lo compongono. L’ente vive giuridicamente di vita propria, interagisce con terzi, assume diritti e obblighi indipendentemente dai singoli individui che ne fanno parte.

Non fornendo l’articolo 121-2 del Code pénal una lista esaustiva degli enti che potrebbero vedersi riconoscere una responsabilità penale nel caso di commissione di illeciti, è imperativo chiedersi in base a quale criterio un ente viene escluso dall’ipotesi di vedersi imputare una responsabilità penale; in altri termini, quali sono gli enti non sottoposti alla responsabilità penale?

Iniziamo dunque con un’analisi in negativo.

Si distinguono la persona giuridica di diritto pubblico da quella di diritto privato.

Per quanto riguarda la prima, gli enti che hanno un legame diretto con la sovranità non possono essere assoggettati al regime della responsabilità penale. In tal senso, in quanto detentore della sovranità e di conseguenza del monopolio del diritto di punire, lo Stato è escluso dall’ambito della responsabilità penale.

Il legislatore francese lo ricorda chiaramente al primo comma dell’articolo 121-2 del Code pénal.

Se lo Stato è l’unico ente di diritto pubblico per il quale è prevista un’esclusione assoluta dell’applicabilità dell’articolo 121-2 del Code pénal, vi sono altri enti che beneficiano di tale esclusione seppur in forma parziale. Mi riferisco alle collettività territoriali nell’esercizio di attività istituzionali implicanti l’uso dell’autorità del potere pubblico. Le collettività territoriali comprendono i comuni, i dipartimenti della Francia metropolitana e d’oltremare (DOM), le regioni della Francia metropolitana e d’oltremare (ROM), così come le collettività d’oltremare con uno statuto particolare stabilito dalla legge.

E per quanto riguarda gli enti di diritto privato?  

L’inclusione o esclusione, di tali enti, dal campo di applicazione di tale articolo è determinata, invece, dalla presenza o dall’assenza di capacità giuridica. Nonostante l’impegno del diritto a garantire chiarezza, esso non può essere del tutto esaustivo, alla luce della costante apparizione di nuovi fenomeni giuridici, lasciando così inevitabilmente posto ad alcune zone d’ombra.  È il caso, tra altri, delle c.d. société en participation (SEP). Tale esclusione è di natura giurisprudenziale: mi riferisco alla sentenza del 14 dicembre 1999 della Sezione Penale della Corte di Cassazione.

Abbiamo visto, anche se sommariamente, chi non è responsabile penalmente. Quid degli enti che, invece, lo sono?

Sono soggetti all’imputazione di una responsabilità penale – seppur limitata –, tra le persone giuridiche pubbliche, le collettività territoriali. Esse possono vedersi attribuire una personalità giuridica solamente se l’infrazione è commessa nell’esercizio delle attività suscettibili di essere soggette ad una convenzione di delega di servizi pubblici.

Ma quali sono queste attività suscettibili d’essere soggette ad una convenzione di delega di servizi pubblici?

Il Code pénal tace.

Dottrina e giurisprudenza ci insegnano che i giudici, quando si trovano a dover determinare se le collettività territoriali hanno personalità giuridica nel caso di specie, non devono fare un esame concreto attenendosi solamente al presente, ma devono stabilire se l’attività – del caso di specie – nel futuro potrebbe fare l’oggetto di convenzioni di delega di servizio pubblico.

Difatti, l’espressione “suscettibile di essere soggette” è impiegata appositamente per incitare i giudici ad una interpretazione estensiva, proiettata verso il futuro.

Per quanto riguarda le persone giuridiche di diritto privato, l’intervento del Legislatore è più complesso. Durante le discussioni parlamentari sul nuovo Code pénal – s’intende il Code pénal del 1992 entrato in vigore nel 1994 –, di fronte alla proposta di prevedere una responsabilità penale per tutti gli enti di natura privata, il Senato espresse il suo timore ritenendo che una responsabilità così generalizzata potesse ostacolare l’esercizio di alcune libertà fondamentali, in particolare per i partiti politici, i sindacati e le associazioni.

A tal proposito, decise di restringere l’ambito di applicazione della nuova responsabilità penale, escludendo i partiti e i gruppi politici, i sindacati professionali, le associazioni senza scopo di lucro e le istituzioni rappresentative del personale. L’Assemblea nazionale, al contrario, propose un regime di responsabilità penale senza esclusioni per le persone giuridiche di diritto privato.

Questa soluzione fu confermata dalla commissione mista paritaria del Parlamento e l’articolo 121-2 del Code pénal adottato consentì, quindi, di perseguire penalmente tutte le persone giuridiche di diritto privato senza alcuna distinzione.

Né il carattere lucrativo della persona giuridica, né l’esercizio di un’attività economica costituiscono condizioni per il riconoscimento della responsabilità penale.

Alla luce di quanto precede, si può affermare che l’istituto della responsabilità penale degli enti, nel sistema francese rispetto a quello italiano, si distingue già sul piano dei soggetti destinatari. Tale divergenza costituisce un primo indice della differente logica normativa che ha guidato i rispettivi legislatori.

Tuttavia, come osservato da autorevoli giuristi – tra cui Hans Kelsen, René Savatier e François Gény – l’analisi di una disposizione normativa non può ritenersi completa se limitata al solo esame del suo ambito di applicazione ratione personae.

Muovendo da questa constatazione, si impone dunque un interrogativo ulteriore: in che misura la differente individuazione dei soggetti responsabili incide sulla logica di imputazione propria della responsabilità penale degli enti? Più precisamente, tale divergenza produce effetti sulla struttura dell’istituto e sui criteri di attribuzione della responsabilità? E, in caso affermativo, in che termini essa si manifesta?