Il titolare di uno scarico che non si limiti a negare l’accesso all’insediamento per i controlli ambientali, adottando condotte ostruzionistiche e impeditive da cui sia derivato un concreto ostacolo allo svolgimento delle attività, risponde del delitto di impedito controllo (art. 452-septies) e non della relativa contravvenzione in materia di scarichi di reflui.
E’ quanto affermato nella recente ed interessante sentenza n. 6294 del 17 febbraio 2026, III Sez., della Corte di cassazione, che ha fatto chiarezza sul discrimine fra le due diverse fattispecie ambientali rilevanti in ottica preventiva per le imprese, ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
Nella vicenda oggetto di attenzione da parte della Suprema Corte, il titolare di una ditta di spurghi era stato condannato dalla Corte d’appello di Milano per il reato previsto e punito dall’art. 452-septies c.p.: egli avrebbe, secondo la prospettazione accusatoria, impedito ai tecnici incaricati di espletare l’attività di vigilanza e controllo di eseguire tali operazioni presso i pozzetti di scarico fognario collocati nel proprio stabilimento.
Avverso la sentenza ricorreva per cassazione l’imputato, sostenendo che la condotta doveva essere riqualificata nella contravvenzione di cui all’art. 137 comma 8 D.Lgs. 156/2006, la quale sanziona espressamente il titolare di uno scarico che non abbia consentito l’accesso per le attività di controllo ambientali ai propri insediamenti.
La Suprema Corte, tuttavia, respingeva il ricorso per via della genericità dei motivi dedotti.
Con riferimento al reato previsto e punito dall’art. 452-septies c.p. (impedito controllo), la Corte di legittimità ha affermato che la norma presidia con la sanzione penale lesioni (concrete o potenziali che siano) al bene-interesse da essa tutelato, da individuarsi in via diretta nelle funzioni di controllo e vigilanza ambientali e in materia di sicurezza e igiene sul lavoro compromesse o ostacolate e, in via indiretta, nel bene finale della tutela dell’ambiente ovvero della sicurezza e igiene sul lavoro.
La fattispecie, per come costruita dal Legislatore prescinde dalla natura giuridica dell’organo concretamente coinvolto nelle attività oggetto di tutela, perchè sussista il nesso di strumentalità tra le attività che l’organo svolge ed il presidio delle funzioni di controllo e vigilanza suddette.
Nel caso in esame, la società deputata alla gestione del sistema idrico integrato in virtù di specifica Convenzione con il comune, certamente svolgeva attività strumentale al controllo e alla vigilanza. Dunque, la motivazione addotta dalla Corte soddisfa decisamente l’esigenza sopra descritta di rinvenire uno specifico e stringente collegamento fra l’ente che rivendica la qualità di parte civile e il bene interesse tutelato dalla norma penale incriminatrice.
Relativamente alla riqualificazione della condotta, la Corte di cassazione, rigettando il motivo di ricorso, ha affermato che la condotta dell’imputato si connoti, in effetti, di tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi richiesti dalla norma penale incriminatrice.
L’art. 137 comma 8 D.Lgs. 156/2006, che punisce a titolo contravvenzionale il solo titolare dello scarico che non consenta l’accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo, si applica nei casi in cui il fatto non costituisca più grave reato, come correttamente argomentato dalla Corte territoriale nel caso di specie.
In via generale, la fattispecie delittuosa di cui all’art. 452-septies c.p. si connota, in primo luogo, in ragione della necessaria imputazione dei fatti al soggetto attivo del reato a titolo di dolo e, in secondo luogo, per la necessaria realizzazione dell’effetto di danno o pericolo di danno alle funzioni di controllo e vigilanza, evento necessariamente incluso nella previsione normativa che prevede l’intralcio delle attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro quale conseguenza di una delle condotte descritte nel primo periodo (“negando l’accesso predisponendo ostacolo o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi”) oppure, comunque, sanziona la compromissione degli esiti delle predette attività (ulteriore evento di danno) a prescindere dalla condotte che lo cagioni.
La connotazione dolosa e la previsione del necessario evento di danno (o pericolo di danno), contenute nella norma codicistica, considerata anche la clausola di residualità contenuta nella previsione contravvenzionale di cui all’art. 137, comma 8, disposizione peraltro destinata ad una soggettività ristretta, individuano i confini fra le due disposizioni.
Perciò si deve ritenere che la fattispecie contravvenzionale possa al più applicarsi, sempre nel rispetto della relativa clausola di residualità, alle sole condotte del titolare dello scarico che non consenta l’accesso al soggetto incaricato del controllo a titolo di colpa, ovvero a quelle che, se anche connotate da dolo, non producano alcuno degli eventi (intralcio o elusione delle attività di vigilanza, o compromissione dei relativi esiti) previsti dalla norma incriminatrice
La pronuncia assume particolare rilievo in quanto si sofferma su un tema di grande attualità e perché l’impedimento del controllo (art. 452-septies c.p.) è da pochi mesi divenuto un reato presupposto della responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001. La Cassazione, in conclusione, ricorda che la contravvenzione ambientale ha natura sussidiaria: si applica solo quando non si arriva a un vero e proprio impedimento delle attività di controllo.



