La responsabilità penale del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il perimetro delle responsabilità penali del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in caso di infortunio o malattia professionale è definito dall’attività di elaborazione del DVR (Documento di Valutazione Rischi) e della conseguente individuazione delle misure di prevenzione e protezione nonché delle procedure di salute e sicurezza necessarie.

Secondo l’interpretazione della giurisprudenza di legittimità, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è colui il quale viene chiamato a svolgere una funzione di natura consultiva e propulsiva e perciò ha il dovere di coadiuvare il datore di lavoro nella valutazione dei rischi e nella stesura del relativo documento nonché, più in generale, per il coordinamento del servizio di prevenzione e protezione.

In merito, la Corte di cassazione, nel tempo, ha fornito numerosi spunti interessanti.

Fra i vari, è stato affermato che per il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione possa essere ipotizzabile una responsabilità penale qualora, agendo con negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi e discipline, abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo, così, il datore di lavoro ad omettere l’adozione di una misura di prevenzione che si assume doverosa e la cui attuazione avrebbe scongiurato il verificarsi dell’evento lesivo (Cass. Pen., Sez. IV, n. 2406 del 18 gennaio 2017).

Infatti, come noto, con l’assunzione dell’incarico, egli assume l’obbligo giuridico di svolgere diligentemente le funzioni che gli sono proprie” (Cass. Pen., Sez. IV, n. 40718 del 7 settembre 2017).

Il perimetro delle responsabilità dell’RSPP ha dei limiti ben determinati. Ad esempio in caso di infortuni sul lavoro, risponde a titolo di colpa professionale, unitamente al datore di lavoro, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ogni qual volta l’infortunio sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare al datore di lavoro (Cass. Pen. Sez. IV, n. 40718 del 26/04/2017).

Dunque, il RSPP risponde dell’evento, in concorso con il datore di lavoro, solo se si fornisce adeguata dimostrazione che lo stesso abbia svolto in maniera negligente la sua attività di consulente del datore di lavoro, a seguito di errore tecnico nella valutazione dei rischi, per suggerimenti sbagliati o mancata segnalazione di situazioni di rischio colposamente non considerate.


La Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, con la recente sentenza n. 18447 del 16 maggio 2025, ha confermato la condanna di un RSPP per il reato di omicidio colposo (art. 589 c.p.), per aver colposamente cagionato la morte di un dipendente impegnato in operazioni di scarico della merce, il quale, nel corso di un’operazione eseguita su un autocarro, perdendo l’equilibrio e cadde al suolo, riportando delle lesioni che ne determinarono il decesso.”

La sentenza specifica che il lavoratore era impegnato nello scarico di merce giunta con un camion al magazzino e che per scaricare la merce il camion era parcheggiato su una rampa che presentava una leggera pendenza e che collegava gli uffici vendita con i magazzini dell’azienda. Dunque, il dipendente, dopo essere salito da solo sul camion, per raggiungere i colli più alti si era avvalso di una scala a pioli, posta in equilibrio precario. Successivamente, nello scaricare i colli manualmente improvvisamente aveva perso l’equilibrio ed era caduto a terra da un’altezza notevole riportando delle gravissime lesioni che ne determinarono il decesso tre giorni dopo.

A seguito dell’infortunio, il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione veniva condannato per aver concorso nel cagionare la morte del dipendente, non avendo adeguatamente valutato il rischio relativo alla fase dell’immagazzinamento degli oggetti, per non aver previsto nel DVR precise modalità di intervento e per non aver in alcun modo preso in considerazione il magazzino in cui si verificò l’infortunio.

La Corte precisa che “nel DVR è mancata ogni valutazione del rischio riguardante lo specifico luogo di scarico della merce, dove le operazioni avvenivano con mezzo fermo in pendenza; ma, ancor più a monte, il magazzino non è stato preso in considerazione quale ambiente di lavoro”.

Inoltre, i giudici di merito hanno osservato che nel DVR è mancata la previsione della procedura da seguire per la movimentazione in sicurezza delle merci all’interno del mezzo di trasporto, nonché l’analisi del rischio di caduta.

Con il ricorso l’imputato lamentava che al momento dell’infortunio del lavoratore, era presente il preposto: la Cassazione, tuttavia, ha specificato che “né l’omissione del preposto, presente sul luogo del fatto, può considerarsi causa sopravvenuta idonea ad interrompere la catena causale, trattandosi, al limite di una ulteriore condotta colposa che ha contribuito a determinare l’evento: in tema di infortuni sul lavoro, ciascun garante risulta per intero destinatario dell’obbligo di impedire l’evento fino a che non si esaurisca il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia”.


In un’altra recente sentenza meritevole di attenzione (Cass. Pen., Sez. IV, 27 gennaio 2025 n. 2996), la Corte si è soffermata in modo specifico sulla posizione dell’RSPP, ritenuto responsabile del reato di omicidio colposo ai danni di un dipendente per non aver valutato adeguatamente i rischi connessi alla movimentazione di manufatti di peso e dimensioni notevoli come quelli che l’infortunato era stato incaricato di trasportare.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato. Nella sentenza la Suprema Corte descrive accuratamente in cosa sia consistita la sua responsabilità penale: stando ai giudici di merito, il datore di lavoro e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione non valutarono adeguatamente i rischi connessi alla movimentazione di un carico che non poteva essere collocato sul cassone del camion in posizione orizzontale, ma dovevano essere posti in posizione obliqua.

A questo proposito, la sentenza di primo grado riferisce che il POS (Piano Operativo di Sicurezza) esaminava i rischi relativi alla caduta accidentale del carico sollevato a causa della non corretta imbracatura, l’interferenza con le aree di lavoro o il cedimento del manto stradale, ma non individuava le procedure da adottare per la movimentazione dei carichi.

In ogni caso, avrebbero dovuto essere previste procedure operative adeguate alla movimentazione di un carico così lungo e pesante: la scelta di un autocarro dotato di un cassone di dimensioni inferiori al carico richiedeva che fosse compiuta una valutazione sulle caratteristiche dell’imballaggio costituito dalle reggette.

E pertanto, sarebbe stato doveroso chiedersi se questo tipo di imballaggio fosse idoneo a garantire che il fascio di tubi, pur collocato in posizione obliqua, rimanesse compatto nella forma a piramide che gli era stata data.

Secondo i Giudici di merito, poi, anche l’eventuale esistenza di un vizio nella reggettatura (ascrivibile a coloro che curarono l’imballaggio dei tubi) non sarebbe comunque idonea ad escludere la rilevanza causale delle condotte omissive.

Infatti, il Tribunale e la Corte d’Appello hanno sottolineato a tal fine che l’ipotizzata rottura o l’apertura delle reggette non avrebbe avuto conseguenze se i tubi fossero stato collocati su un mezzo di trasporto adeguato alle dimensioni del carico e inoltre che il rischio connesso alla collocazione dei tubi in posizione obliqua non era stato valutato.

Parimenti, non era stata verificata l’idoneità delle reggette a mantenere compatto il fascio di tubi anche in questa posizione e non erano state individuate modalità operative tali da evitare che, pur collocato in posizione obliqua, il fascio di tubi potesse disfarsi.

Secondo la Cassazione, dunque, non è censurabile l’identificazione delle condotte alternative doverose richieste al datore di lavoro e al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, individuate dalle sentenze di merito nella attenta valutazione del rischio connesso alla movimentazione di carichi, nella scelta di un mezzo di trasporto appropriato in relazione alle caratteristiche del carico, nella individuazione di modalità operative idonee ad assicurare che il trasporto fosse eseguito in condizioni di sicurezza e il fascio di tubi collocato sul camion mantenesse la sua forma e la necessaria stabilità.


Infine, la sentenza Cass. Pen. Sez. IV, 7 agosto 2025 n. 29235, con cui la Corte ha confermato la condanna di un consigliere di amministrazione di una società e di un RSPP della medesima società per il reato di omicidio colposo. 

In particolare, si contestava agli imputati di aver cagionato il decesso del lavoratore per colpa consistita in particolare nell’inosservanza delle norme di cui all’art.15 lett.c) e d) D.Lgs. n.81 del 2008, ossia nell’omessa eliminazione o riduzione dei rischi e nell’omessa organizzazione del metodo di lavoro in modo da ridurre i rischi sulla salute dei lavoratori.

Si era verificato che il lavoratore deceduto, dovendo prelevare della merce stoccata sugli scaffali all’interno di una delle celle frigorifere del magazzino, non disponendo di un sistema di gestione della merce che ne consentisse l’individuazione automatica, si arrampicava lungo i montanti di una scaffalatura e veniva travolto dal crollo di un bancale di merce refrigerata, morendo, poi, dopo un’ora per asfissia meccanica violenta.

Sulla base del sistema di lavoro che era stato predisposto, in particolare, non erano state approntate le misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio prevedibile che il lavoratore si arrampicasse, tanto più se si considerava che la conformazione dei bancali permetteva una facile scalata tanto che il giorno dell’incidente i colleghi si erano arrampicati proprio per raggiungere il corpo del lavoratore deceduto.

Risultava accertato, in particolare, che il software in uso consentiva solo l’individuazione della cella dove si trovavano le merci, ma non la collocazione all’interno della stessa per cui, in mancanza di un sistema informatizzato, era il singolo lavoratore a dover individuare la collocazione della merce da prelevare.

La Corte ha dunque confermato le condanne degli imputati a fronte della totale assenza di procedimentalizzazione dell’attività lavorativa, quale espressione di una politica aziendale volta a subordinare al profitto le esigenze della sicurezza.