Peculato e truffa: la diversa funzione degli artifici

Con sentenza n. 22554 del 16 giugno 2025, la Sesta Sezione Penale della Corte di cassazione si è pronunciata in merito al discrimen intercorrente tra il reato di peculato e quello di truffa ai danni degli enti pubblici, in particolare, nell’ipotesi aggravata dall’abuso funzionale.

La vicenda traeva origine da una sentenza di condanna pronunciata nei confronti del responsabile del servizio di tesoreria effettuato da un istituto di credito, il quale, sostituendo l’indicazione dei beneficiari dei mandati di pagamento emessi da alcuni enti locali, si appropriava di ingenti somme di denaro.

L’imputato proponeva ricorso dolendosi dell’errata qualificazione del fatto ai sensi del reato di peculato di cui all’art. 314 cod. pen., assumendo l’assenza, in capo allo stesso, della disponibilità del denaro oggetto di appropriazione, necessaria affinché si possa configurare il reato contestato.

In primo luogo, ai sensi degli artt. 357 e 358 cod. pen., al fine di qualificare correttamente l’attività espletata dal soggetto ricorrente come pubblica o meno, è necessario verificare se questa sia disciplinata dalle norme di diritto pubblico.

Difatti, sono considerati soggetti svolgenti una pubblica funzione coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Si considera pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Si distingue da questa il pubblico servizio per la mancanza dei poteri tipici della pubblica funzione, escludendosi, inoltre, lo svolgimento di semplici mansioni di ordine e la prestazione di opere meramente materiali.

Sulla scorta di tali assunti, i giudici di legittimità evidenziavano come la funzione svolta dall’imputato rientrasse nel perimetro del pubblico servizio, prescindendo dalla natura pubblica o privata dell’ente nell’ambito del quale la prestazione veniva resa, dovendo valorizzarsi il solo profilo oggettivo-funzionale.

Nella specie, il servizio di tesoreria inerisce al complesso di operazioni di gestione finanziaria dell’ente locale finalizzate alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese e alla conservazione dei titoli, attribuendosi ai soggetti che ivi operano la qualifica di organi di esecuzione degli enti.

Dunque, la qualifica di incaricato di pubblico servizio in capo al tesoriere di un istituto di credito trova ragione nella tipologia di attività svolta che non si limita al mero maneggio del denaro pubblico né al solo adempimento di obblighi di pagamento impartiti dall’ente ma contempla una rilevante ingerenza nella complessiva attività finanziaria dell’ente.

Gli Ermellini, esclusi i dubbi vertenti in punto di qualifica soggettiva, rispondendo alle censure avanzate dal ricorrente, hanno poi specificato le distinzioni intercorrenti tra i reati di peculato e di truffa ai danni degli enti pubblici.

Ai fini della configurazione del peculato, ex art. 314 cod. pen., il pubblico agente deve appropriarsi di beni di cui già detiene il possesso o la disponibilità per ragioni del proprio ufficio.

Con riguardo al denaro, il possesso o disponibilità include non la sola disponibilità materiale ma anche la disponibilità giuridica, con la conseguenza che l’appropriazione può avvenire anche attraverso il compimento di un atto dispositivo che consenta di conseguire l’oggetto di appropriazione.

Alla luce della precedente analisi dell’attività svolta dal tesoriere, si deve escludere che questi possa avere la disponibilità del denaro oggetto di appropriazione, in quanto il suo intervento, per espressa previsione normativa, ha luogo nella sola fase esecutiva e non in quella deliberativa. Mentre, la disponibilità del denaro si collega direttamente all’esercizio del potere di decisione attraverso cui l’agente avrebbe la possibilità di compiere la condotta appropriativa.

Pertanto, tale disponibilità è rinvenibile esclusivamente in capo agli organi dell’ente locale cui è demandata la fase decisoria collegata all’emissione del mandato di pagamento e non al tesoriere che, in fase successiva, provvede solo materialmente al pagamento.

Di converso, il reato di truffa ai danni dello Stato, ex art. 640-bis cod. pen., aggravato dall’abuso funzionale, si configura nell’ipotesi in cui il pubblico agente, privo della disponibilità materiale o giuridica del denaro, ne ottiene l’erogazione, indebitamente, per effetto degli artifizi o raggiri posti in essere ai danni del soggetto cui compete l’adozione dell’atto dispositivo.

Dunque, le due fattispecie criminose si distinguono guardando al rapporto tra il possesso e gli artifici e raggiri.

Ove questi ultimi siano posti in essere per celare l’illecita appropriazione del denaro, già presente nella disponibilità del soggetto agente, si configurerà il reato di peculato, nel caso in cui, invece, gli atti fraudolenti siano perpetrati per conseguire la disponibilità della cosa mobile altrui, sarà integrato il diverso reato di truffa aggravata.

In conclusione, la Corte di cassazione, accogliendo parzialmente il ricorso, ha statuito come il discrimen tra le fattispecie in esame consista nel diverso effetto derivante dall’artificio, riqualificando, così, i fatti in contestazione poiché, come nel caso de quo, se in assenza del commesso artificio, il denaro non sarebbe potuto in alcun modo confluire nella disponibilità del pubblico agente, non può che configurarsi il reato di truffa aggravata.