Il principio di legalità in materia ambientale impone il rispetto assoluto delle norme poste a tutela del bene ambiente, indipendentemente dalla natura pubblicistica o urgente dell’intervento. La violazione delle norme penali a tutela dell’ambiente costituisce reato anche se motivata da esigenze straordinarie o di pubblica utilità.
Con la recente sentenza n. 24717 del 12 giugno 2025, la Suprema Corte ha riaffermato un principio ormai consolidato in giurisprudenza, sottolineando come la tutela dell’ambiente rappresenti un valore costituzionale primario e assoluto (art.9 e art. Costituzione, entrambi oggetto di riforma nel 2022).
Nel caso di specie, i giudici di legittimità hanno ritenuto infondato il ricorso proposto avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro che aveva assolto il legale rappresentante della Soteco dal reato di abusiva produzione di emissioni in atmosfera, previsto dall’art. 279 del Testo Unico Ambientale, riconoscendo la particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis c. p.
In particolare, l’imputato, nella qualità di legale rappresentante della società Soteco, aggiudicataria di un appalto a seguito di gara, avrebbe, tramite la sua struttura e i suoi dipendenti, gestito e condotto in maniera non corretta un impianto di depurazione di proprietà del Comune di Catanzaro, risultato non provvisto dell’idonea autorizzazione riferita all’attività e alle emissioni in atmosfera conseguenti alle attività depurative.
Secondo la tesi difensiva, l’impianto in questione era stato affidato, mediante procedura d’urgenza, al vincitore della gara di appalto, sul presupposto che il suo funzionamento non potesse essere interrotto per ragioni igienico–sanitarie, trattandosi di un impianto destinato alla depurazione dei reflui fognari.
Inoltre, la difesa ha censurato la sentenza per non aver preso in adeguata considerazione la particolarità della disciplina normativa di riferimento, secondo cui l’autorizzazione ambientale viene rilasciata con riferimento allo stabilimento nel suo complesso, senza distinguere tra i singoli impianti o le singole attività presenti al suo interno.
In base a tale lettura della norma, il ricorrente ha affermato che il problema relativo all’individuazione del soggetto obbligato a richiedere l’autorizzazione avrebbe dovuto essere risolto proprio alla luce del fatto che l’autorizzazione riguarda l’intero stabilimento, non le sue singole componenti.
Di conseguenza, secondo questa impostazione, una volta che lo stabilimento nella sua interezza viene affidato a un nuovo gestore operativo tramite aggiudicazione di gara di appalto, il concorrente che si accinge ad assumere la gestione non avrebbe potuto prevedere, né tantomeno immaginare, di trovarsi a operare su una struttura priva delle necessarie autorizzazioni ambientali.
La sentenza risulterebbe, altresì, viziata da un «evidente travisamento probatorio», nella parte in cui individua la responsabilità del ricorrente affermando che il superamento o meno dei valori limite di legge in materia di emissioni in atmosfera non avrebbe alcun rilievo ai fini dell’attribuzione della responsabilità.
La difesa ha invece sostenuto che occorre distinguere tra la responsabilità sostanziale del gestore o conduttore dell’impianto (che sorge nel caso di emissioni oltre i limiti di legge) e la diversa responsabilità di chi è tenuto ad assicurare la regolarità amministrativa sotto il profilo autorizzativo, nonché il corretto funzionamento di una struttura pubblica che, per ragioni di interesse generale, non può essere interrotta.
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso infondato, non accogliendo le argomentazioni presentate dalla difesa.
Innanzitutto, ha brevemente illustrato l’art. 279 D.Lgs.152/2006, sottolineando che si tratta di un reato permanente: ciò significa che la sua configurazione richiede semplicemente che venga esercitata un’attività industriale o commerciale che comporti emissioni in atmosfera senza la prescritta autorizzazione.
Non è dunque necessario che la condotta si esaurisca in un singolo momento, poiché il reato perdura fino a quando l’attività viene esercitata in assenza dell’autorizzazione richiesta.
La Cassazione ha poi precisato la natura di reato di pericolo della fattispecie in esame. In questo contesto, ciò che rileva ai fini dell’integrazione della fattispecie non è tanto l’effettivo superamento dei valori limite previsti dalla legge per le emissioni in atmosfera, quanto piuttosto il fatto che l’attività sia stata sottratta al preventivo controllo degli organi di vigilanza.
In altre parole, il mero esercizio dell’impianto senza autorizzazione costituisce sufficiente pericolo, indipendentemente dall’entità o dalla tipologia delle emissioni che si verificano concretamente.
Infine, il reato in esame si qualifica come reato proprio, poiché la responsabilità è imputabile al gestore dell’attività da cui originano le emissioni, quale soggetto tenuto a richiedere la relativa autorizzazione.
Operata questa breve premessa, i giudici di legittimità hanno stabilito che, poiché la Soteco gestiva l’impianto di depurazione per conto del Comune di Catanzaro, in forza di specifico affidamento, l’imputato, nella qualità di dirigente del Settore Gestione del Territorio del medesimo Comune, dovesse essere individuato come il soggetto obbligato a richiedere la prescritta autorizzazione.
Peraltro, in qualità di legale rappresentante della società che, nel periodo in esame, gestiva il servizio di depurazione, il ricorrente era tenuto a verificare che l’attività fosse svolta in presenza della necessaria autorizzazione.
Considerato, altresì, che «l’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 279, D.Lgs. 152/2006 per l’emissione in atmosfera di sostanze (pericolose e non) in assenza di autorizzazione, comporta la prova della concreta produzione delle emissioni da parte dell’impianto, non potendo dirsi sufficiente la mera potenzialità produttiva di emissioni inquinanti». Nel caso in esame, l’emissione di sostanze inquinanti era evidente e confermata dalla relazione sul monitoraggio effettuato sull’impianto gestito da Soteco Spa.
Infine, la Corte ha chiarito che la procedura d’urgenza può giustificare l’adozione di misure straordinarie, ma non la violazione delle norme ambientali: queste ultime devono essere rispettate anche in situazioni di urgenza, salvo specifiche deroghe previste dalla legge, assenti nel caso di specie.
In tal modo, è stato posto l’accento su un elemento di particolare rilevanza: nessuna esigenza, nemmeno quella legata all’urgenza nell’ambito dei contratti pubblici, può prevalere sul principio della tutela dell’ambiente.



