Il tessuto produttivo italiano è composto in larga misura dalle piccole e medie imprese. In ragione delle ridotte dimensioni, gli adempimenti derivanti dal d.lgs. 231/2001 devono essere adattati alla concreta struttura organizzativa dell’ente.
È opinione diffusa, infatti, che, essendo le funzioni spesso concentrate nelle mani di pochi soggetti, aspetti come la struttura organizzativa, la ripartizione delle deleghe e le procedure decisionali e operative assumano un rilievo attenuato nelle piccole imprese.
A questa conclusione si perviene grazie ai contributi dottrinali e giurisprudenziali, dal momento che il legislatore si è limitato a introdurre una sola disposizione in merito alle PMI. Si fa riferimento all’art. 6, comma 4, del d.lgs. 231/2001 secondo cui “Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall’organo dirigente.”
La norma permette dunque a quegli enti di dimensioni più contenute di non istituire un autonomo organismo di vigilanza, attribuendo tali funzioni direttamente all’organo dirigente. Scelta analoga è stata compiuta anche dal legislatore spagnolo che, nell’art. 31 bis del Código Penal, ha previsto che le persone giuridiche di pequeñas dimensiones venissero esonerate dall’obbligo di nominare un apposito organismo di vigilanza.
Le due principali problematiche legate alle piccole e medie imprese, determinate in larga misura dall’assenza di un’apposita disciplina, sono:
- il rischio di violare il principio del ne bis in idem sostanziale;
- l’assenza di criteri certi per la loro individuazione.
In primo luogo, negli enti di ridotte dimensioni, non è infrequente che vi sia una piena coincidenza tra il proprietario e il centro decisionale della società, essendo quindi difficile distinguere la persona fisica da quella giuridica.
Il rischio principale è quello di violare il principio del ne bis in idem sostanziale. Tale principio impone di evitare che il medesimo fatto storico determini una duplicazione punitiva solo formalmente riferita a soggetti distinti, ma sostanzialmente incidente sulla medesima realtà economica.
Se, addirittura, in un primo momento era stato proposto di espungere dall’ambito applicativo del d.lgs. 231/2001 le imprese al di sotto di una certa soglia dimensionale, successivamente la giurisprudenza ha trovato un punto di equilibrio tra le difficoltà applicative del decreto e l’esigenza di garantirne l’effettività.
Nella sentenza n. 22082/2025, la Cassazione ha confermato l’assoggettabilità delle società unipersonali al d.lgs. 231/2001, precisando tuttavia che la responsabilità dell’ente richiede l’accertamento di un interesse o vantaggio autonomo della società, distinto da quello dell’unico socio-amministratore.
In mancanza di tale autonomia, il rischio è quello di una sostanziale duplicazione sanzionatoria a carico del medesimo centro di interessi. Ciò perché, nelle realtà imprenditoriali minori, la sanzione formalmente irrogata all’ente finisce spesso per gravare sul medesimo soggetto che ha già subito la risposta punitiva come persona fisica.
In proposito è utile poi richiamare la sentenza 18941/2004 nella quale la Cassazione, chiamata a esprimersi sull’ammissibilità dell’applicazione della responsabilità amministrativa degli enti anche alle imprese individuali, ha escluso che il d.lgs. 231/01 trovasse applicazione anche nei confronti di detti soggetti, in ragione della coincidenza tra persona fisica e attività imprenditoriale esplicata.
In quell’occasione la Suprema Corte, richiamando la relazione accompagnatoria al decreto – in particolare la ratio che ha portato all’introduzione di questa disciplina – ha stabilito che i destinatari della normativa sono i soggetti metaindividuali.
Risultando indiscussa l’applicazione della disciplina alle PMI, rimane da chiarire come adattare la materia a queste realtà di modeste dimensioni. Nell’assenza di una regolamentazione, alcune indicazioni vengono proposte dalle linee guida di Confindustria nonché dalla recente prassi di riferimento UNI/PdR 138:2023.
Quest’ultima, pur non assumendo valore normativo in senso proprio, costituisce una prassi tecnica di riferimento volta a individuare gli elementi essenziali di contenuto e le modalità di attuazione di modelli organizzativi semplificati, parametrati alle caratteristiche strutturali, dimensionali e operative delle micro e piccole imprese.
Nel redigere i MOG, vige la regola generale stabilita dall’art. 7, comma 3, secondo cui “Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell’organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.” La norma prevede, dunque, che ogni modello venga redatto tenendo conto anche delle dimensioni dell’organizzazione.
In ragione di ciò, nelle imprese di minori dimensioni verranno adottati dei modelli semplificati.
Come autorevolmente sostenuto, nell’elaborare il MOG delle PMI potrebbe essere opportuno distinguere tra reati colposi e dolosi.[1]
Per i primi, in particolare quelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la dimensione dell’impresa ha un rilievo assolutamente modesto sulle modalità organizzative che l’azienda deve darsi. Relativamente a questa tipologia di reati le modalità organizzative dovranno, infatti, seguire gli ordinari passaggi indicati per qualsiasi impresa soggetta al d.lgs. 81/08, ossia individuazione dei rischi, previsione di presidi specifici, adozione di un sistema sanzionatorio disciplinare e di adeguati meccanismi di controllo.
Per i reati dolosi, invece, specialmente nelle società di dimensioni irrisorie in cui il processo decisionale si concentra tutto in capo a un soggetto, il modello potrebbe non essere particolarmente articolato. Con riferimento ad alcuni reati, come ad esempio la corruzione di pubblici ufficiali, l’accentramento decisionale tipico delle imprese di ridotte dimensioni può rendere difficilmente configurabile un presidio organizzativo realmente efficace. Da un lato, infatti, il mancato assenso del titolare sarebbe sufficiente a impedire la dazione corruttiva.
Dall’altro, nessun controllo interno potrebbe rivelarsi realmente idoneo ove sia lo stesso amministratore a decidere di porre in essere la condotta illecita. Quando, invece, l’ente superi una soglia minima di complessità organizzativa, potranno essere adottati modelli semplificati, calibrati sulle sole aree maggiormente esposte al rischio-reato.
Un’ulteriore criticità è determinata dal fatto che il legislatore delegato non ha individuato dei parametri certi per stabilire se un determinato ente rientri o meno nella categoria delle PMI.
Nel contesto italiano, infatti, non esiste una nozione unitaria di “piccola impresa”: il legislatore adotta definizioni differenti a seconda delle finalità perseguite. Accanto alla nozione civilistica di piccolo imprenditore (art. 2083 c.c.), di natura qualitativa e legata alla prevalenza del lavoro proprio e familiare, vi è la definizione di matrice europea, recepita dal d.m. 18 aprile 2005, elaborata ai fini dell’accesso alle politiche di sostegno e agli aiuti pubblici alle imprese, che identifica come piccola l’impresa con meno di 50 occupati e un fatturato o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. A queste si aggiungono ulteriori definizioni settoriali, elaborate in ambito fiscale, concorsuale o negli appalti pubblici.
L’incertezza circa il criterio da applicare alla disciplina in esame ha fatto ritenere auspicabile un intervento normativo espresso, idoneo a chiarire il parametro di riferimento e a garantirne un’applicazione uniforme.
Confindustria, nelle sue linee guida, ha fornito un’interpretazione secondo cui l’elemento discretivo dovrebbe essere individuato nella complessità organizzativa dell’ente. Si tratta di un criterio che, tuttavia, in assenza di ulteriori specificazioni, non offre parametri certi d’individuazione, attribuendo così un’ampia discrezionalità ai giudici nella sua valutazione e determinando incertezza e applicazioni disomogenee.
Il legislatore spagnolo, avendo introdotto più di recente la responsabilità penale delle persone giuridiche e avendo potuto beneficiare dell’esperienza maturata nel nostro ordinamento, ha stabilito dei criteri specifici per l’individuazione delle persone giuridiche di pequeñas dimensiones. L’art. 31 bis del Código Penal, infatti, riconosce il beneficio di cui al comma 3 alle sole persone giuridiche che siano ammesse a redigere i conti economici in forma abbreviata. L’esplicitazione di parametri certi ha permesso così di evitare il sorgere di problemi analoghi a quelli verificatisi nel nostro ordinamento.
Un altro fenomeno ad aver destato non poche perplessità è quello dei gruppi d’impresa.
Secondo quanto stabilito nella direttiva 2013/34, con gruppo d’impresa si intende una pluralità di società (figlie) giuridicamente autonome, sottoposte al controllo di una società capogruppo (madre).
Il gruppo d’impresa costituisce una realtà organizzativa ampiamente diffusa nel nostro ordinamento e, al contempo, uno dei profili problematici nell’applicazione del d.lgs. 231/2001. L’assenza di una disciplina specifica ha, infatti, alimentato un ampio dibattito in ordine ai criteri di imputazione della responsabilità quando il reato-presupposto sia commesso nell’ambito di una società appartenente al gruppo.
Nei gruppi d’imprese è stata ritenuta particolarmente complessa l’individuazione delle condizioni alle quali la responsabilità possa essere configurata alla capogruppo o ad altre società del gruppo. Proprio su questo profilo si sono sviluppati diversi orientamenti ricostruttivi.
A un primo orientamento, minoritario, che ravvisava nel gruppo una realtà economica unitaria rilevante anche ai fini dell’imputazione dell’illecito 231 aveva fatto seguito la teoria che riconosceva l’esistenza di quello che viene definito “interesse di gruppo”, che radicava la responsabilità di tutte le imprese del gruppo che avessero ottenuto un vantaggio dalla commissione del reato, indipendentemente da un loro diretto coinvolgimento (anche questo minoritario).
L’orientamento oggi prevalente ritiene, invece, che la capogruppo possa essere chiamata a rispondere per i reati commessi nella sfera organizzativa della controllata, solo quando risulti un suo coinvolgimento diretto nella commissione dell’illecito. Tale impostazione costituisce, in sostanza, un’applicazione puntuale dei criteri di imputazione dell’interesse e del vantaggio previsti dall’art. 5 del d.lgs. 231/2001 al fenomeno dei gruppi societari, risultando preferibile per la sua coerenza con il dettato normativo.
In definitiva, tanto per le PMI quanto per le società appartenenti ai gruppi d’impresa, il problema non risiede nell’applicabilità astratta del d.lgs. 231/2001, ma nella necessità di applicare concretamente i principi sanciti dal d.lgs. 231/2001:
- per le imprese di minori dimensioni, occorre valorizzare il principio di proporzionalità del modello organizzativo;
- per i gruppi societari, invece, è necessario preservare l’autonomia delle singole società, ammettendo la responsabilità della capogruppo solo in presenza di un effettivo coinvolgimento nella commissione dell’illecito e di un interesse o vantaggio concretamente riferibile alla stessa.
[1] C. SANTORIELLO, ‹‹I modelli organizzativi richiesti dal d. lgs. 231/2001 e PMI. Una riflessione alla luce delle indicazioni di Confindustria››, in Rivista 231, 2015, p. 186



