La pronuncia della Corte di cassazione n. 12802/2026 si presta a una lettura di particolare interesse ove venga esaminata in correlazione con i motivi di ricorso, i quali, pur dichiarati assorbiti, delineano un impianto difensivo che intercetta alcuni dei nodi più problematici in materia di confisca nei reati tributari.
Sotto tale profilo, il ricorso si articola lungo una duplice direttrice argomentativa: da un lato, la censura relativa alla mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p.; dall’altro, una critica strutturata alla legittimità della confisca disposta ai sensi dell’art. 12-bis del d.lgs. n. 74/2000, tanto sotto il profilo della qualificazione della misura (confisca diretta ovvero per equivalente), quanto con riguardo alla proporzionalità dell’ablazione e alla natura delle somme oggetto di vincolo.
È proprio questa seconda linea difensiva a meritare particolare attenzione, poiché anticipa, in termini sistematicamente coerenti, implicazioni che la Corte, pur senza affrontarle espressamente, finisce per avallare in via indiretta attraverso la ratio decidendi adottata.
Il ricorrente muove, infatti, da un presupposto ben definito: la confisca diretta presuppone un rigoroso accertamento del nesso di pertinenzialità tra il bene e il profitto del reato. Tale impostazione si pone in consapevole contrasto con quell’orientamento giurisprudenziale che, valorizzando la fungibilità del denaro, tende a qualificare come “diretta” la confisca delle somme rinvenute nel patrimonio dell’imputato, prescindendo da una puntuale dimostrazione della loro derivazione causale dal reato.
La difesa contesta proprio questa deriva “oggettivistica”, evidenziando come la mera disponibilità di somme non possa sostituire la prova della loro derivazione dal reato. A ciò si aggiunge un ulteriore profilo: la natura delle somme sottoposte a vincolo, provenienti da trattamenti pensionistici, con conseguente applicabilità dei limiti di cui all’art. 545 c.p.c. anche in sede penale.
Infine, assume particolare rilievo l’argomento relativo all’incidenza della rateizzazione del debito tributario sulla configurazione del profitto e, quindi, sulla stessa legittimità della confisca. Il ricorso prospetta, in tale ottica, una progressiva riduzione dell’oggetto dell’ablazione in ragione dei pagamenti effettuati.
Orbene, la Corte di cassazione, pur non pronunciandosi espressamente su tali motivi, accoglie il ricorso valorizzando in modo decisivo la condotta successiva al reato e, in particolare, la rateizzazione del debito tributario. È in questo passaggio che si coglie il punto di contatto tra l’impostazione difensiva e la decisione.
La Corte afferma, infatti, che, alla luce del nuovo art. 13, comma 3-bis e ter D.Lgs. 74/2000, introdotto dal D.lgs. 14 giugno 2024, n. 87, la progressiva estinzione del debito assume un rilievo “prevalente” nella valutazione della particolare tenuità del fatto, potendo incidere in modo determinante anche a fronte di un’elevata entità dell’imposta evasa.
Viene così riconosciuta centralità alla condotta collaborativa del contribuente, in linea con una logica chiaramente orientata alla funzione recuperatoria del sistema.
Tale affermazione, letta in combinazione con i motivi di ricorso, produce un effetto sistematico significativo: se il pagamento, anche rateale, è idoneo a ridurre l’offensività del fatto fino a incidere sulla punibilità, risulta coerente ritenere che esso debba incidere anche sulla determinazione del profitto confiscabile.
In altri termini, la tesi difensiva secondo cui il profitto deve essere determinato al netto delle somme già versate – e che, quindi, la confisca debba essere proporzionata al debito residuo – trova nella motivazione della Corte un implicito riconoscimento.
Ulteriore conferma si rinviene nel richiamo operato dalla Cassazione all’art. 12-bis, comma 2, del d.lgs. n. 74/2000, che limita il sequestro in presenza di rateizzazione, evidenziando come il legislatore abbia inteso coordinare il sistema delle misure ablative con la finalità di recupero del credito erariale.
Ne deriva una possibile linea evolutiva del sistema: la confisca nei reati tributari non può più essere concepita come una misura rigidamente ancorata al profitto originario, ma deve essere modulata in funzione dell’effettiva situazione debitoria residua e del comportamento collaborativo del contribuente.
Quanto agli ulteriori profili sollevati nel ricorso – in particolare, quelli relativi alla natura pensionistica delle somme e ai limiti di pignorabilità – la decisione non offre una risposta esplicita. Tuttavia, l’impostazione complessiva della pronuncia, improntata al principio di proporzionalità e al bilanciamento tra esigenze punitive e tutela dei diritti fondamentali, appare compatibile con una estensione delle garanzie di cui all’art. 545 c.p.c. anche in ambito penale, in linea con precedenti arresti della giurisprudenza di legittimità.
In questa prospettiva, il ricorso assume un rilievo che travalica il caso concreto, poiché intercetta una tendenza interpretativa volta a ridimensionare gli automatismi applicativi in materia di confisca, imponendo una verifica concreta e sostanziale del rapporto tra reato, profitto e sacrificio patrimoniale.
Le ricadute sul versante del d.lgs. 231/2001 appaiono evidenti.
Se si accoglie l’idea, implicitamente avallata dalla pronuncia, che il profitto del reato tributario sia una grandezza “variabile”, suscettibile di riduzione in funzione dei pagamenti effettuati, diviene centrale, per l’ente, dimostrare una gestione attiva e tempestiva del debito fiscale.
Ne consegue che i modelli organizzativi dovrebbero evolvere, includendo non solo presidi preventivi, ma anche protocolli “reattivi”, idonei ad attivare tempestivamente procedure di regolarizzazione, rateizzazione e interlocuzione con l’amministrazione finanziaria.
La sentenza in commento, letta alla luce delle censure prospettate nel ricorso, consente dunque di pervenire a una conclusione di carattere generale: nel diritto penale tributario contemporaneo, la confisca non costituisce più un esito automatico e cristallizzato, ma una misura che deve necessariamente confrontarsi con la dinamica del rapporto tributario e con la condotta dell’agente, aprendo spazi significativi a strategie di compliance sostanziale anche in funzione di contenimento dell’esposizione patrimoniale.



