Obbligatorietà dell’azione penale nei confronti degli enti e valutazione unitaria delle esigenze cautelari tra persona fisica e soggetto collettivo

Con la sentenza n. 143 del 5 gennaio 2026, la Suprema Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio l’ordinanza cautelare impugnata dal ricorrente (persona fisica) sottoposto a misura interdittiva, pronunciando due principi d’impatto in materia di responsabilità ex crimine degli enti collettivi.

1. La Pronuncia della Suprema Corte di Cassazione.

Nel contesto della valutazione delle esigenze cautelari sottese al provvedimento e dell’idoneità della misura interdittiva disposta dal Tribunale dell’appello cautelare, i giudici di legittimità hanno affermato che, laddove il pericolo di reiterazione del reato derivi non tanto dalla condotta della persona fisica, quanto dalla perdurante operatività della struttura societaria (in quanto si sosteneva che le società coinvolte fungessero da mero schermo giuridico per agevolare le attività criminose del fratello dell’indagato), la misura cautelare più adeguata e proporzionata non è quella personale nei confronti dell’indagato/prestanome (agevolmente sostituibile), bensì quella interdittiva nei confronti dell’ente/schermo giuridico ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Da questa premessa, la Corte enuncia un principio cardine: la scelta del Pubblico Ministero di non procedere nei confronti dell’ente non può legittimare l’applicazione di misure cautelari personali sproporzionate o inadeguate.

Al contrario, il PM che disponga di elementi idonei è “obbligato a procedere al relativo accertamento” della responsabilità dell’ente, e il giudice della cautela è chiamato a compiere una valutazione complessiva e unitaria della fattispecie concreta, considerando l’intero ventaglio di misure disponibili (personali e societarie) per individuare quella più idonea a fronteggiare il rischio di reiterazione dell’illecito.

2. L’obbligatorietà dell’azione penale nel procedimento nei confronti dell’ente collettivo.

È noto che uno dei “peccati originali” della normativa 231, sin dalla sua entrata in vigore, sia stata la sua applicazione a “macchia di leopardo” nel territorio italiano.

Difatti, mentre vi sono state delle Procure della Repubblica più “attive” nella contestazione degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, altre invece sono più restie all’annotazione ex art. 55 D. Lgs. 231/2001. In ogni caso, il rapporto fra le contestazioni di reati presupposto e illeciti 231 è stato sempre evidentemente sproporzionato: ancora ad oggi, alla contestazione all’intraneus della commissione di un reato presupposto non segue automaticamente la contestazione dell’illecito amministrativo all’ente collettivo.

Tale situazione, con estrema probabilità, è derivata dall’incertezza relativa l’obbligatorietà dell’azione nei confronti dell’ente collettivo. Difatti, se l’obbligo d’azione penale è cristallizzato nell’art. 112 della Costituzione, considerato che la responsabilità ex crimine dell’ente collettivo non viene ritenuta tutt’oggi una responsabilità di natura penale (al più un tertium genus, come affermato dalle notissime Sezioni Unite Thyssenkrupp), si è a lungo dibattuto se l’annotazione prevista dal sopracitato art. 55 D. Lgs. 231/2001 fosse anch’essa obbligatoria o soltanto discrezionale per i Pubblici Ministeri.

Ebbene, la sentenza in esame offre un’affermazione netta e di grande impatto sul tema: la Corte stabilisce che, pur non applicandosi direttamente il principio costituzionale dell’obbligatorietà dell’azione penale di cui all’art. 112 Cost., l’obbligo di perseguire gli illeciti da reato degli enti “discende ex se dalla previsione normativa che ha introdotto tale forma di responsabilità”.

Dunque, non una scelta di opportunità (discrezionale) rimessa alla valutazione del Pubblico Ministero procedente, bensì un obbligo la cui omissione, per giunta, non può produrre l’effetto di aggravare la posizione cautelare della persona fisica.

La sentenza rafforza questa tesi anche attraverso l’analisi dell’istituto dell’archiviazione previsto dall’art. 58 del Decreto. La Corte chiarisce che il potere di archiviazione diretta da parte del PM, pur essendo una semplificazione procedurale, non incide sull’obbligo di attivarsi per l’accertamento della responsabilità ex crimine dell’ente collettivo.

Inoltre, tale potere è comunque soggetto al controllo del Procuratore Generale presso la Corte d’Appello, il quale può dissentire e procedere direttamente alla contestazione.

Questa interpretazione è coerente con la giurisprudenza che ha analizzato la peculiare procedura di archiviazione, sottolineando che, sebbene il PM possa archiviare direttamente, esiste un meccanismo di controllo gerarchico che ne presidia la decisione.

3. Valutazione congiunta di adeguatezza e proporzionalità delle misure cautelari.

L’affermazione dell’obbligatorietà dell’azione nei confronti del soggetto collettivo è forte e, se ancora fosse necessario, conferma l’opportunità (o meglio, la necessità) per le aziende di adottare ed efficacemente attuare modelli di compliance.

Tuttavia, ad avviso di chi scrive, è il secondo principio sancito dalla Suprema Corte ad essere maggiormente innovativo e astrattamente produttivo di importanti conseguenze in concreto sulle future contestazioni di illeciti penali/amministrativi da reato presupposto.

Infatti, nell’ottica di una rigorosa applicazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità delle misure cautelari, la Corte ha affermato che: “la valutazione d’idoneità e adeguatezza deve essere compiuta valutando il complessivo ventaglio di misure astrattamente applicabili considerando, pertanto, non solo quelle applicabili all’autore del reato presupposto, ma anche quelle direttamente rivolte all’ente”.

Sono noti i principi generali in materia cautelare, che impongono una costante verifica della proporzionalità e adeguatezza della misura, secondo il criterio del “minore sacrificio necessario” (C. Cost., n. 299 del 2005 e n. 265 del 2010) e della minor compressione possibile della libertà personale. In applicazione di questi principi, la Suprema Corte aveva già avuto modo di affermare, in plurime occasioni, che la valutazione di proporzionalità e adeguatezza nell’applicazione della misura cautelare deve essere operata nel corso di tutta la durata della misura, ergo non solo nella fase genetica del provvedimento, ma anche nella fase dinamica, tenendo conto di tutti gli elementi del caso concreto.

Con la sentenza in esame, la Corte di cassazione compie un passaggio in più: l’analisi delle esigenze cautelari non può essere parcellizzata, ma deve essere effettuata identificando la fonte primaria del pericolo da fronteggiare con l’applicazione della misura cautelare stessa (postulato che mai l’applicazione di una misura cautelare può rappresentare l’anticipazione dell’eventuale pena derivante dall’accertamento della commissione del reato/illecito amministrativo).

Pertanto, nel caso di idem factum da cui possa derivare sia la responsabilità per la persona fisica sia per l’ente collettivo, orizzonte di valutazione concreto di proporzionalità e adeguatezza (e aggiungerei, di gradualità) si espande ulteriormente, includendovi espressamente anche le misure cautelari applicabili all’ente, stabilendo una gerarchia di adeguatezza: se la misura sull’ente è più efficace e sufficiente, essa deve essere preferita, rendendo non necessaria o sproporzionata una (ulteriore) misura sulla persona fisica.

4. Conclusioni

In conclusione, la sentenza rappresenta un’importante evoluzione ermeneutica, che lega indissolubilmente l’azione (obbligatoria) nei confronti dell’ente all’azione nei confronti del soggetto autore del reato presupposto.

I principi ivi sanciti impongono al Pubblico Ministero di non trascurare la responsabilità della societas e al Giudice di effettuare una valutazione integrata, che, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza, garantisca la scelta della misura più idonea a neutralizzare il pericolo, senza infliggere sacrifici inutili alla libertà personale dell’individuo.

Certo è che, sempre ad avviso di chi scrive, la valutazione integrata dovrà essere compiuta non solo quando ad essere sacrificata è la libertà personale dell’individuo, ma anche quando ad essere sacrificata dalla misura cautelare è la libertà nell’esercizio dell’attività d’impresa.

Sicché, se la scelta della misura dipende sempre dalla identificazione concreta della fonte primaria del periculum e non da una preferenza astratta per il sacrificio dell’una o dell’altra sfera giuridica, emerge l’opportunità di evitare l’applicazione di misure cautelari (ad esempio, interdittive) all’ente collettivo quando l’esigenza cautelare possa essere appagata mediante l’applicazione della sola misura cautelare nei confronti dell’individuo persona fisica autore del reato presupposto, quand’anche si ritenga, mediante giudizio prognostico, abbia agito nell’interesse dell’ente.