L’istituto della responsabilità penale degli enti si afferma progressivamente nei diversi ordinamenti giuridici attraverso percorsi eterogenei. Qualunque sia la strada seguita, gli ordinamenti si trovano nella necessità di confrontarsi con tale forma di responsabilità.
Nel diritto francese, questa evoluzione si concretizza con l’adozione del nuovo Code pénal del 1992, entrato in vigore nel 1994, che introduce espressamente la responsabilità penale delle persone morali all’articolo 121-2. Il legislatore integra così tale istituto nel sistema penale, assimilando le persone giuridiche alle persone fisiche e tentando di attribuire loro una propria individualità.
L’articolo in esame dispone che
“Les personnes morales, à l’exclusion de l’État, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.
Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de conventions de délégation de service public.
La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3”.
In questa fase dell’analisi, l’obiettivo non è ancora quello di interrogarsi criticamente sulla portata di questa scelta. Si tratta, piuttosto, di comprendere come l’istituto sia stato costruito, quali siano i suoi meccanismi e in che modo operi concretamente all’interno del sistema penale francese.
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L’evoluzione dell’articolo 121-2: dalla specialità alla generalizzazione della responsabilità
Sin dalla sua introduzione, la responsabilità penale delle persone giuridiche si configura come una responsabilità speciale, distinta da quella delle persone fisiche. Nella sua formulazione originaria, l’articolo 121-2 subordina infatti l’imputazione dell’ente alla condizione che la legge o il regolamento – dans les cas prévus par la loi ou le règlement – prevedano espressamente tale responsabilità.
Ne deriva un sistema imperniato sul principio di specialità, in forza del quale l’ente può essere perseguito solo nei casi specificamente contemplati dal legislatore. Ciò, per noi giuristi italiani, non costituisce di certo una novità.
Se, da un lato, questa impostazione risponde all’esigenza di delimitare il rischio penale e di garantire prevedibilità, dall’altro mostra rapidamente i suoi limiti.
Il numero delle disposizioni incriminatrici applicabili agli enti risulta esiguo e interi settori del diritto penale dell’economia restano sostanzialmente privi di una disciplina coerente. In tali ambiti la responsabilità continua a gravare quasi esclusivamente sulle persone fisiche, generando evidenti disarmonie sistematiche.
Nel tentativo di colmare tali lacune, il legislatore interviene progressivamente mediante norme settoriali volte ad ampliare l’ambito applicativo della responsabilità degli enti. Questa strategia, tuttavia, produce un sistema frammentato e disorganico, caratterizzato dall’accumulo di disposizioni speciali prive di un disegno unitario di politica criminale. Il principio di specialità, concepito inizialmente come garanzia, finisce così per trasformarsi in un fattore di incoerenza normativa.
Contemporaneamente, l’articolo 121-2 conosce una prima modifica nel 2000, volta a precisare il rapporto tra responsabilità della persona morale e responsabilità della persona fisica. La versione originaria prevede una coesistenza assoluta tra le due forme di responsabilità, affermando che quella dell’ente non esclude quella degli autori o complici fisici.
La riforma del 2000 introduce invece un riferimento al quarto comma dell’articolo 121-3, relativo alle cause di irresponsabilità, attenuando tale coesistenza e consentendo di tener conto delle circostanze che escludono la colpevolezza delle persone fisiche. Si tratta di un intervento di natura sistematica che non suscita particolari controversie.
Ben più significativa è la riforma del 2004, adottata con la legge del 9 marzo, che segna il passaggio decisivo dal principio di specialità alla generalizzazione della responsabilità penale delle persone morali. Sopprimendo il riferimento ai casi previsti dalla legge o dal regolamento, il legislatore stabilisce che le persone giuridiche, ad eccezione dello Stato, rispondono penalmente di tutte le infrazioni commesse per loro conto dai loro organi o rappresentanti. Da quel momento, la responsabilità dell’ente non dipende più da una previsione espressa, ma dalla semplice sussistenza degli elementi richiesti dall’articolo 121-2.
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I criteri imputativi per ritenere la responsabilità penale
L’articolo 121-2 del Code pénal individua due criteri cumulativi ai fini dell’imputazione della responsabilità penale della persona giuridica.
Da un lato, l’infrazione deve essere commessa da un organo o da un rappresentante dell’ente – organe ou représentant; dall’altro, il fatto deve essere realizzato nell’interesse o per conto dello stesso (pour le compte). La responsabilità dell’ente risulta dunque subordinata sia alla qualità dell’autore dell’illecito, sia al collegamento funzionale tra la condotta e l’attività della persona giuridica.
Da un punto di vista analitico, tale schema può essere ricondotto a un unico criterio di imputazione soggettiva, poiché l’illecito dell’ente trae comunque origine dall’azione di una persona fisica qualificata. L’ordinamento francese, tuttavia, articola questo criterio unitario in due requisiti distinti, uno soggettivo e uno oggettivo. Il primo riguarda l’individuazione dell’autore della condotta nell’organo o nel rappresentante dell’ente; il secondo attiene alla finalizzazione dell’azione, richiedendo che l’illecito sia commesso per conto della persona giuridica, vale a dire nel suo interesse o a suo beneficio.
Se il secondo requisito non dà luogo a particolari controversie interpretative, il primo — soprattutto con riferimento alla nozione di représentant — si rivela nel tempo ben più problematico. L’ampiezza e l’indeterminatezza della nozione ampliano progressivamente il perimetro della responsabilità penale degli enti, lasciando al giudice un margine di valutazione particolarmente esteso.
È proprio a partire da questa tensione interpretativa che si apre la riflessione successiva: il prossimo contributo si concentra sull’elaborazione giurisprudenziale della nozione di rappresentante, ponendo al centro un’analisi critica del ruolo assunto dal giudice nella definizione dei confini della responsabilità penale delle persone giuridiche.



