La responsabilità 231 nei gruppi di società: lo “stato dell’arte” tra dottrina e giurisprudenza

Il D.Lgs. 231/2001 non prevede tra i soggetti destinatari della disciplina il “gruppo” di società: da ciò discende che il gruppo, in quanto tale, non è “in proprio” responsabile in caso di commissione di uno dei reati-presupposto.

Come significativamente espresso nelle Linee Guida di Confindustria del 2021, non si può parlare di responsabilità “del gruppo” quanto, semmai, di responsabilità “nel gruppo”: ciò in quanto i gruppi d’imprese sono considerati autonomamente solo in prospettiva economica e non quali autonomi centri di imputazione di situazioni giuridiche.

Diversamente, sono considerati tali solo i singoli enti che lo compongono, ciascuno dotato di autonoma e distinta personalità giuridica.

Il rilievo che la realtà dei gruppi di società ha assunto nel panorama socio-economico ha da tempo indotto il Legislatore a disciplinare positivamente i gruppi di imprese con specifico riferimento alle dinamiche di controllo societario (art. 2359 c.c.) e alla responsabilità di chi esercita attività di direzione e coordinamento di società verso i soci delle società etero-dirette (2597 c.c.).

Con specifico a questo regime di responsabilità, si presume la direzione e il coordinamento nei confronti delle società o enti tenuti al bilancio consolidato o che esercitano la direzione di altri enti mediante il controllo societario ex art. 2359 c.c. o attraverso appositi contratti o clausole statutarie.

Il d. lgs. 231/2001 non contiene una definizione di “gruppo di imprese” valida ai fini della responsabilità da reato degli enti; non prevede neanche disposizioni che espressamente estendano la responsabilità da reato a società facenti parte del medesimo gruppo o che ne disciplinino il riparto all’interno del gruppo.

Come diffusamente sostenuto, ciò non significa che la responsabilità da reato non trovi applicazione nei gruppi di imprese; ciò implica, diversamente, che la responsabilità amministrativa da reato si applica ai singoli enti che compongono il gruppo, intesi come “monadi” accomunate dal perseguimento di obiettivi, interessi e strategie tra loro collegati nell’ambito di un disegno operativo unitario.

La responsabilità da reato nei gruppi di società si articola secondo varie casistiche.

Volendo offrirne una sintesi, i casi principali sono rappresentati tanto dalla responsabilità della società controllata per il reato commesso da un soggetto riconducibile alla controllante quanto, a parti inverse, la responsabilità della controllante per il reato commesso dalla controllata.

Come è facile intuire, questa seconda ipotesi è statisticamente molto più rilevante tenuto conto dell’attività di direzione e coordinamento che la capogruppo esercita sulle altre società e, dunque, dell’ingerenza nella relativa gestione.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è oggi costante nel ritenere che per poter estendere la responsabilità da reato anche nei confronti di un soggetto formalmente distinto da quello a cui il reato sia immediatamente riconducibile, è sempre necessaria la presenza dei medesimi criteri di imputazione – oggettiva e soggettiva – previsti dal d. lgs. 231/2001.

Tali criteri devono logicamente essere re-interpretati in chiave funzionale rispetto alla particolare dinamica del gruppo di società.

In primo luogo, è necessario che possa essere ravvisato un interesse o vantaggio diretto, concreto ed effettivo, correlato alla commissione del reato, anche di natura non patrimoniale, in relazione all’ente nei cui confronti è estesa la responsabilità da reato (in questi termini: Cass. Pen., Sez. V, n. 24583/2011; Cass. Pen., Sez. V, n. 4324/2012; Cass. Pen., Sez. II, n. 52316/2016; da ultimo, anche Cass. Pen., Sez. VI, n. 14343/2025).

Tale interesse non può essere genericamente individuato nel c.d. “interesse di gruppo”, secondo una presunzione per cui ogni interesse o vantaggio conseguito da una società del gruppo sarebbe in grado di integrare un interesse degli altri enti che ne fanno parte, realizzando un generico miglioramento delle condizioni economiche od operative del gruppo.

Non mancano, sul punto, pronunce di legittimità in cui è stata comunque fatta applicazione del criterio dell’interesse di gruppo (v. Cass. Pen., Sez. III, n. 28725/2018).

Questo orientamento, ad oggi minoritario, si fonda sull’assunto per cui ci sono ipotesi di interessi o vantaggi che possono essere solo “mediati e indiretti” per le altre società del gruppo ma non, per ciò solo, inidonei a fondare la responsabilità da reato di chi, facendo parte del gruppo, attraverso il reato-presupposto abbia comunque ottenuto un miglioramento della propria situazione patrimoniale, economica o competitiva.

In secondo luogo, è necessario che la persona fisica, autrice del reato-presupposto, sia in possesso della qualifica soggettiva necessaria, ai sensi dell’art. 5 del d. lgs. 231/2001, ai fini della comune imputazione dell’illecito amministrativo da reato (in tal senso: Cass. Pen., Sez. V, n. 24583/2011; Cass. Pen., Sez. II, n. 52316/2016; da ultimo, anche Cass. Pen., Sez. VI, n. 14343/2025).

In altri termini, è necessario che l’unico autore del reato-presupposto possa essere qualificato come “apicale” o “subordinato” per tutti gli enti coinvolti (nei cui confronti si estende la responsabilità da reato) oppure che i più autori del reato-presupposto, in concorso tra loro, siano riferibili a più enti facenti parte del medesimo gruppo.

Guardando alla casistica pratica, con riferimento al primo criterio la giurisprudenza di legittimità ha ravvisato un interesse concreto e diretto:

  • nell’aumento di valore delle partecipazioni, detenute dalla capogruppo nella controllata, derivante dalla commissione del reato (specialmente in tema di reati societari);
  • nel conseguimento, da parte di una controllata, di commesse o altri vantaggi patrimoniali a seguito della commissione di un reato da parte della capogruppo (come nel caso di corruzione, commessa dalla capogruppo, al fine di far ottenere ad una controllata l’aggiudicazione di una commessa pubblica);
  • nel conseguimento, a favore della capogruppo, di liquidità – per il tramite del sistema di “cash pooling” – conseguita dalla commissione di un reato;
  • nell’ottenimento da parte della capogruppo di un risparmio di spesa, a beneficio delle finanze di gruppo, mediante la commissione di un reato da parte di una società controllata (come nel caso di indebita compensazione di crediti inesistenti o non spettanti).

Con specifico riferimento al secondo criterio, la giurisprudenza ha ritenuto integrato il “requisito funzionale” di cui all’art. 5 del d. lgs. 231/2001:

  • quando hanno concorso, nel reato, due o più soggetti anche separatamente riferibili a distinte società del gruppo (come più di frequente accade, uno alla capogruppo e l’altro ad una società la controllata);
  • quando il reato sia stato commesso da un unico soggetto al contempo riferibile sia alla capogruppo, sia alla controllata (condizione che si realizza nel c.d. “interlocking directorate” ossia quando lo stesso soggetto, autore del reato, faccia parte sia dell’organo amministrativo della capogruppo, sia della controllata);
  • quando il reato sia stato commesso da un soggetto che sia, al contempo, un “apicale” della controllata e un “subordinato” della capogruppo, essendo questi sottoposto al potere di direzione e vigilanza degli “apicali” della capogruppo;
  • quando il reato sia stato commesso da un “apicale” della capogruppo che possa, però, essere qualificato come amministratore di fatto della controllata ai sensi dell’art. 2639 c.c., in ragione dell’esercizio di poteri di gestione e controllo in modo continuativo e significativo.

In conclusione, con riferimento al “requisito funzionale”, è opinione ad oggi maggioritaria quella secondo cui la capogruppo (e i suoi organi apicali) non sia(no) gravati da una generalizzata posizione di garanziaai sensi dell’art. 40, comma 2 c.p. – di impedire la commissione di reati-presupposto da parte delle società controllate.

Di conseguenza, la capogruppo non potrebbe essere chiamata a rispondere per la commissione del reato-presupposto da parte della controllata per aver omesso di impedirne la realizzazione, secondo lo schema del concorso omissivo nel reato, salvo che lo dispongano specifiche norme di legge.

È opportuno precisare che si sono sviluppate correnti di segno opposto secondo cui la capogruppo sarebbe gravata da un dovere di assicurare la legalità delle attività delle società controllate nell’ambito dei settori in cui viene esercitata la propria attività di direzione e coordinamento.

Secondo questo orientamento, quindi, dovrebbe essere oggettivamente imputabile alla capogruppo il reato commesso da una controllata in uno dei settori dell’attività soggetto a direzione e coordinamento nel caso in cui la controllante abbia omesso di prevedere e attivare i presidi (praticabili) per evitare il compimento dell’illecito.