Rappresentanza in giudizio dell’ente

Con sentenza n. 35849 del 2025 la III Sezione Penale della Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sull’importante tema della rappresentanza dell’ente in giudizio.

La questione sottoposta al vaglio della Suprema Corte riguarda un’ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame di Trento che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di riesame proposta dal difensore di ufficio nell’interesse di una società avverso i decreti di sequestro preventivo disposti dal GIP nei confronti dell’ente, indagato per gli illeciti amministrativi di cui agli artt. 24 e 24 bis del d.lgs. 231/2001, in relazione al reato p. e p. dall’art. 316 ter c.p. contestato al suo legale rappresentante.

Il Tribunale del Riesame aveva fondato la declaratoria di inammissibilità sul rilievo che l’impugnazione era stata proposta dal difensore d’ufficio dell’ente in assenza di procura speciale, quindi, secondo la ricostruzione del Tribunale, da soggetto non legittimato ai sensi dell’art. 591, co. 1, lettera a) c.p.p.

Nell’unico motivo di ricorso proposto dal difensore si sottolinea come il sistema delineato dal d.lgs. 231 /2001, attraverso il combinato disposto degli artt. 35 e 40, garantisca all’ente, anche qualora non sia costituito ai sensi dell’art. 39, una piena difesa tecnica mediante la nomina di un difensore di ufficio, quest’ultimo titolare di tutte le prerogative difensive, ad eccezione degli atti c.d. personalissimi, tra i quali non rientrerebbe la richiesta di riesame avverso una misura cautelare reale.

Secondo la prospettazione difensiva, infatti, essa costituirebbe espressione fondamentale del diritto di difesa tecnica.

L’art. 53 del d.lgs. 231, infatti, rinviando all’art. 322 c.p.p. attribuisce espressamente al “difensore” la legittimazione a proporre riesame, senza richiedere una procura speciale.

Nel ricorso, inoltre, la difesa evidenzia come la giurisprudenza citata dal Tribunale del Riesame sia inconferente, in quanto relativa a casi in cui l’impugnazione era stata proposta nell’interesse di persone giuridiche terze rispetto al reato, la cui posizione è assimilabile a quella di un soggetto portatore di interessi civilistici e, come tale, necessitante di un mandato ad litem.

Al contrario, la società nel caso de quo è indagata nel procedimento ed il suo difensore esercita un potere di impugnazione autonomo, conferitogli ex lege.

La Corte ha preliminarmente osservato che “il rinvio alle norme del codice di procedura penale contenuto nell’art. 34 del decreto 231 e l’equiparazione dell’ente all’imputato sancita dall’art. 35 assicurano alla persona giuridica, sottoposta a procedimento per responsabilità derivante da reato, le stesse facoltà e garanzie riconosciute dal codice di rito alla persona fisica sottoposta a procedimento penale”.

L’ente, però, è un soggetto impersonale, che deve essere rappresentato da una persona fisica deputata ad agire per suo conto e tale peculiarità non può non incidere sulla struttura antropomorfica del diritto processuale penale. A norma dell’art. 39, infatti, l’ente interviene e partecipa al processo a suo carico a mezzo della persona fisica che lo rappresenta costituendosi secondo le formalità previste dalla norma.

Solo tramite la costituzione l’ente acquisisce la possibilità di esercitare le facoltà riservate all’indagato/imputato, che implicano la presenza di un soggetto, persona fisica, che agisca in nome e per conto dell’ente, al quale viene, tuttavia, assicurata l’assistenza difensiva, affidata al difensore di fiducia, da nominarsi mediante procura speciale al pari di quanto previsto dal codice di procedura penale per le parti private diverse dall’imputato, ovvero, in caso di mancata costituzione dell’ente, tramite il difensore di ufficio previsto dall’art. 40 d.lgs. 231/2001.

Proprio l’immaterialità dell’ente e la doppia rappresentanza attraverso cui si concretizza la partecipazione dell’ente al procedimento a suo carico, una finalizzata all’esercizio delle facoltà spettanti all’imputato, l’altra relativa alla assistenza difensiva, ha portato, negli anni, una parte della giurisprudenza a ritenere che anche nella fase delle indagini preliminari, in forza della previsione di cui all’art. 39, lo svolgimento di qualunque attività difensiva fosse subordinata alla costituzione dell’ente.

Altra parte della giurisprudenza ha, invece, ritenuto che l’esercizio del diritto di difesa dell’ente è del tutto svincolato dalla costituzione della persona giuridica, con esclusione degli atti difensivi cosiddetti personalissimi.

Il contrasto che ne era sorto è stato superato dalle Sezioni Unite che, con la sentenza Gabrielloni del 28/05/2015 n. 33041, hanno affermato la centralità della costituzione dell’ente, ritenuta adempimento necessario affinché il medesimo possa rendersi “partecipe attivo di tutte le facoltà e prerogative che gli sono proprie”.

E’ stato, tuttavia, osservato che la fase iniziale del procedimento a carico dell’ente potrebbe essere caratterizzata da atti urgenti che non consentono di porre in essere gli adempimenti di cui all’art. 39, rispetto ai quali il difensore di fiducia nominato dal legale rappresentante dell’ente con le forme di cui all’art. 96 c.p.p. e il difensore di ufficio sono legittimati all’esercizio delle loro facoltà.

Legittimazione che, precisano le SS.UU., riguarda anche l’iniziativa delle procedure di impugnazione cautelare. Tale deroga al sistema di partecipazione dell’ente al processo incontra il limite della notifica (all’ente) dell’informazione di garanzia che, a norma dell’art. 57 del d.lgs. 231, contiene l’avvertimento che la persona giuridica, per partecipare al procedimento, deve depositare la dichiarazione di cui all’art. 39 comma 2.

Una volta notificata l’informazione di garanzia, dunque, ad avviso delle Sezioni Unite, l’ente potrà partecipare correttamente al procedimento solo previa formale costituzione, attraverso il proprio difensore di fiducia.

Nel caso in esame, la Corte, in accoglimento del principio sopra enunciato, ha dichiarato inammissibile il ricorso poiché la mancata costituzione dell’ente, nonostante l’avvenuta notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, ne aveva precluso l’attiva partecipazione al procedimento così impedendo, tanto ad un eventuale difensore di fiducia quanto al difensore di ufficio, il compimento di atti difensivi, compresa l’attivazione delle procedure di impugnazione.