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Vantaggi non quantificabili e colpa d’organizzazione

Con la sentenza n. 18410/2025, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da una società, confermando la condanna dell’ente per l’illecito ex art. 25-septies, comma 3, D.Lgs. 231/2001, in relazione a un grave infortunio sul lavoro.

La pronuncia rappresenta un’ulteriore tappa nel percorso giurisprudenziale volto a chiarire l’ambito della responsabilità dell’ente nei reati colposi, con particolare riferimento al requisito del vantaggio indebitamente conseguito e della colpa di organizzazione.

La Suprema Corte, difatti, ribadisce la sua posizione interpretativa circa l’art. 5 D.Lgs. 231/2001, nella parte in cui richiede che il reato presupposto sia stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente.

Sul punto, la pronuncia richiama il principio – ormai acquisito – secondo cui, nei reati colposi, l’interesse o il vantaggio non devono riferirsi all’evento lesivo, bensì alla condotta (cfr. Sez. U, n. 38343/2014, Espenhahn).

Nel caso di specie, il vantaggio è stato individuato nel sistematico disinteresse verso la manutenzione delle strutture, a fronte di un’area aziendale esposta ad evidenti rischi.

I giudici della Cassazione hanno ribadito che anche un vantaggio minimo, se giuridicamente apprezzabile, è sufficiente ad integrare la responsabilità dell’ente, come da consolidato indirizzo.

La Corte conferma pertanto la corretta applicazione dei principi di legittimità da parte dei giudici territoriali: “la ripetuta violazione degli oneri manutentivi di un impianto come quello del caso di specie, in presenza di conclamati indici di deterioramento, ha sicuramente prodotto un risparmio di spesa che, sebbene non quantificabile, è giuridicamente apprezzabile”.

Pertanto, non è necessario quantificare con precisione il vantaggio economico, purché esso risulti esistente e giuridicamente rilevante: la Cassazione sottolinea che, diversamente, si finirebbe per incentivare la rinuncia a qualunque tracciabilità economica dei risparmi generati da condotte illecite.

Ebbene, secondo gli Ermellini, che il vantaggio per l’ente, pur apprezzabile, possa essere anche minimo, lo si ricava anche dal fatto che in tal caso non è esclusa la responsabilità, ma la sanzione deve essere diminuita ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. a), D.lgs. n. 231/2001.

  • La colpa di organizzazione: non basta adottare un modello, è necessario attuarlo

Il secondo punto dirimente della pronuncia in oggetto attiene alla cosiddetta colpa di organizzazione, elemento fondante della responsabilità dell’ente.

La società ricorrente aveva invocato la presunzione di conformità derivante dall’adozione di un sistema certificato ai sensi dell’art. 30 D.Lgs. 81/2008.

Tuttavia, come chiarito dalla Suprema Corte, la sola adozione del modello organizzativo non è sufficiente, se non accompagnata da un’effettiva attuazione.

Nel caso di specie, il programma di manutenzione non era nemmeno previsto e le passerelle non erano oggetto di alcuna attività sistematica di controllo o revisione. La presenza di un Organismo di Vigilanza, peraltro genericamente richiamato nel ricorso, non è stata ritenuta idonea a colmare tale vuoto organizzativo.

Ancora una volta la Cassazione ribadisce che la responsabilità dell’ente si fonda su un fatto proprio, ovvero sull’omissione delle misure organizzative idonee a prevenire il verificarsi di reati in contesti prevedibili e controllabili. In ciò si distingue nettamente dalla responsabilità della persona fisica, cui si riferisce il reato presupposto.

Ciò posto, la pronuncia si inserisce nel solco tracciato dalla giurisprudenza a partire dal caso ThyssenKrupp, rafforzando il principio secondo cui l’effettiva efficacia dei modelli organizzativi va valutata ex post, alla luce della loro capacità concreta di prevenire i rischi reali presenti all’interno dell’ente.

La Corte chiarisce che non è sufficiente dotarsi di procedure formalmente corrette: ciò che conta è la sostanza organizzativa ed effettiva, ovverosia l’attuazione sistematica e documentabile dei presidi di sicurezza.

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