Sicurezza sul lavoro: valutazione dei rischi e IA

Si segnala, in materia di sicurezza sul lavoro, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. 7 ottobre 2026, n. 179 che introduce l’obbligo della valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro mediante il ricorso all’intelligenza artificiale.

L’intelligenza artificiale sta trasformando il mondo del lavoro, modificando la struttura organizzativa delle attività, i ritmi produttivi, le modalità di esecuzione delle prestazioni. Tutto ciò ha un rilevante impatto anche sulla gestione degli adempimenti legati alla salute e sicurezza dei lavoratori.

L’art. 42 D.Lgs. 7 ottobre 2026, n. 179, infatti, è dedicato proprio all’utilizzo dell’intelligenza artificiale, applicata alla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed introduce disposizioni specifiche per l’utilizzo dell’IA in ambito lavorativo, nell’ambito dell’adeguamento della normativa nazionale al Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale (cd. “AI Act“).

Con particolare riferimento alla valutazione dei rischi, il decreto legislativo prevede che l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale che incidono sull’organizzazione del lavoro, sui ritmi produttivi, sulle modalità di svolgimento della prestazione o sui processi decisionali rilevanti per la sicurezza deve essere valutato nel perimetro e secondo le modalità definite dall’art. 28 del D.Lgs. 81/08. La Novella legislativa, tuttavia, non sembra essere stata coordinata correttamente con la norma richiamata la quale definisce l’oggetto della valutazione dei rischi che il datore di lavoro deve effettuare per garantire la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.

In particolare, il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, considerare tutti i fattori specifici inclusi. Tale valutazione deve obbligatoriamente comprendere, tra l’altro, i rischi collegati allo stress lavoro-correlato, quelli riguardanti gruppi di lavoratori particolari (es. lavoratrici in stato di gravidanza, differenze di genere, età e provenienza da altri Paesi) e quelli legati a specifici contratti di lavoro o ordigni bellici inesplosi nei cantieri di scavo.

Per quanto riguarda gli obblighi di informazione e formazione dei lavoratori, il Decreto Legislativo impone che i lavoratori debbano essere adeguatamente informati e formati sui rischi specifici connessi all’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale e sulle misure di prevenzione e protezione adottate. L’introduzione di strumenti di IA richiede un adeguamento formativo specifico, prevedendo, tra l’altro un obbligo di specifica informativa, uno specifico programma formativo rivolto a preposti e dirigenti sul corretto utilizzo dei programmi di intelligenza artificiale e l’obbligo di supervisione umana.

L’intelligenza artificiale si coniuga perfettamente come strumento di prevenzione dei rischi,  potendo rappresentare anche una risorsa per prevenire gli infortuni e le malattie professionali, attraverso l’analisi dei dati, l’individuazione delle situazioni di pericolo e il supporto nelle decisioni.

Il D.Lgs. 179/2026 non intende porre dei paletti alla tecnologia, ma incentivarne un utilizzo corretto e virtuoso. Merita attenzione sotto questo profilo, l‘art. 42, comma 4, che affida al Ministero del Lavoro e all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) il compito di promuovere l’uso dell’IA a supporto della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Si pensi, ad esempio, alla sensoristica predittiva nei cantieri o all’analisi automatica dei near miss sui luoghi di lavoro o ancora all’implementazione di sistemi di arresto di emergenza intelligente.

Tutto ciò, chiaramente, fa i conti con la mano dell’uomo.

L’art. 41, infatti, fissa un principio antropocentrico inderogabile: in altre parole, nessuna decisione rilevante sulla salute, sicurezza o carriera del lavoratore può essere delegata al 100% ad un algoritmo o ad una macchina.

Si pensi, ad esempio, all’adozioni di provvedimenti disciplinari o sanzionatori o addirittura ad un licenziamento. Tali provvedimenti che impattano sulla carriera del lavoratore non possono discendere esclusivamente da un sistema automatizzato e richiedono sempre un effettivo controllo umano. Il lavoratore ha sempre il diritto di richiedere una spiegazione chiara e comprensibile sull’impatto dell’IA sulle decisioni che lo riguardano.

Da ultimo, la recente introduzione normativa rende doverosa l’osservanza di una precisa checklist operativa in capo a datori di lavoro e RSPP:

  • Mappatura dei rischi: Censire tutti i software e macchinari in uso in azienda che integrano logiche algoritmiche o di IA (dalla gestione HR ai software di produzione);
  • Aggiornamento del DVR: Integrare la valutazione dei rischi (art. 28 D.Lgs. 81/08) con le variabili introdotte dall’IA su ritmi, carichi e organizzazione
  • Implementazione di una procedura “Controllo Umano”: Definire e formalizzare la presenza di una persona fisica abilitata ad autorizzare o modificare le decisioni generate dai sistemi informatici;
  • Coinvolgimento RLS e MC: Coinvolgere il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) nella revisione del DVR e il Medico Competente per i rischi psicosociali;
  • Piano Formativo: Organizzare corsi di formazione specifica per i lavoratori e i responsabili esposti all’uso delle tecnologie registrate.