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Riforma accise: le novità per gli enti

Il 5 aprile 2025 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 43/2025, che dà attuazione alla delega per la revisione organica della disciplina delle accise. Il provvedimento incide in maniera significativa su tre direttrici: l’introduzione del Soggetto Obbligato Accreditato (SOAC), la revisione dei criteri per il rilascio delle concessioni per la vendita di tabacchi e l’alleggerimento degli adempimenti in materia di alcolici.

La novità più rilevante è senz’altro rappresentata dall’introduzione del SOAC (Soggetto Obbligato Accreditato), una qualifica che identifica un operatore economico come particolarmente affidabile per l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sulla base di requisiti oggettivi e standard di compliance.

Ottenere lo status di SOAC consente di accedere a semplificazioni operative, fiscali e documentali, tra cui la possibilità di esonero dalla cauzione fiscale e l’adozione di procedure contabili semplificate, secondo modalità da definire e precisare.

Sono state definite quattro categorie di SOAC a seconda dell’area di attività: per il settore dei prodotti energetici, per bevande alcoliche ed alcol, per i prodotti da fumo e per gas naturale ed energia elettrica.

La qualifica di SOAC è subordinata alla verifica di specifici presupposti soggettivi e oggettivi, tra cui:

Per le società di capitali, l’assenza di procedimenti e condanne deve essere verificata anche in capo ad amministratori, dirigenti e soggetti con funzioni apicali o gestionali di fatto.

L’Agenzia delle Dogane attribuirà a ciascun candidato un punteggio compreso tra 0 e 100, sulla base di parametri standardizzati: al fine di ottenere la qualifica sarà necessario raggiungere almeno 60 punti.

Il decreto introduce anche una riforma della disciplina relativa alle concessioni per la rivendita di tabacchi, tesa a razionalizzare il sistema distributivo e ad adattarlo alle esigenze territoriali.

Con la riforma si è ritenuto di ottimizzare la distribuzione dei punti vendita con l’obiettivo di evitare sovrapposizioni in alcune aree e carenze in altre. Una delle novità più significative è rappresentata dalla possibilità di istituire rivendite speciali presso i distributori di carburante, anche in contesti extraurbani.

In questi casi resta fermo il criterio della distanza minima da altre rivendite e non sarà richiesto il requisito minimo di popolazione nella zona servita.

Sono state previste delle novità anche per le autorizzazioni alla vendita di tabacchi in esercizi non esclusivi (bar, edicole, stabilimenti): la loro durata è passata da due a quattro anni. Inoltre, tutti i patentini attivi al 1 gennaio 2026 beneficeranno di una proroga automatica di due anni, senza che sia necessaria alcuna richiesta da parte del titolare.

Il Decreto Legislativo, infine, ha introdotto delle semplificazioni per il settore degli alcolici, coerentemente con gli obiettivi europei. La rubrica dell’art. 29 TUA è stata modificata in “Deposito di prodotti alcolici assoggettati ad accisa ed esercizi di vendita”, ampliando in questo modo l’ambito applicativo della norma.

L’obbligo di denuncia all’Agenzia delle Dogane è stato inoltre limitato a due sole ipotesi: l’esercizio dell’attività di speditore o destinatario certificato per operazioni intra-UE e la detenzione di più di 300 litri di alcole completamente denaturato.

Negli altri casi, l’impresa non sarà più tenuta a ottenere una licenza fiscale: sarà sufficiente una comunicazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), che provvederà a inoltrare le informazioni all’Agenzia. La stessa procedura si applicherà anche a chi commercializza bevande alcoliche con contrassegno fiscale o birra.

Da ultimo, è stato innalzato da 20 a 50 litri il limite di detenzione per alcole non denaturato, profumi alcolici e prodotti affini, al di sotto del quale è previsto l’esonero dalla denuncia.

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